Le controversie risarcitorie derivanti da cadute accidentali su strade, marciapiedi, scale, aree pubbliche o spazi aperti al pubblico continuano a rappresentare uno dei settori più frequenti e complessi del contenzioso civile, coinvolgendo enti pubblici, condomini, gestori di servizi e proprietari di immobili. Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità è approdata a un rigoroso accertamento del nesso causale e della condotta del danneggiato. La responsabilità ex art. 2051 c.c. viene oggi letta alla luce del bilanciamento tra l’obbligo di custodia e manutenzione gravante sul proprietario o gestore della cosa e il dovere di ordinaria prudenza che incombe su chi della cosa si avvale.
Pertanto, il comportamento del danneggiato assume così un ruolo centrale nella ricostruzione della fattispecie. Le pronunce più recenti consentono di cogliere con chiarezza i criteri applicativi seguiti dai giudici e i rimedi pratici per chi intenda agire – o difendersi – in giudizio in materia di responsabilità civile in caso di caduta su strade, marciapiedi, scale, aree pubbliche e spazi aperti al pubblico.
Numerose sentenze hanno negato il risarcimento in presenza di situazioni di pericolo visibili, prevedibili e superabili con l’ordinaria diligenza. È il caso delle cadute dovute a buche o dissesti stradali segnalati o chiaramente percepibili, ove la Suprema Corte ha ritenuto che la conoscenza dello stato dei luoghi o la presenza di idonea segnaletica rendano la condotta del danneggiato decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’ente custode, ovvero il Comune. (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 26244/2019).
Analogo principio è stato ribadito con riferimento a fratture del manto stradale di ampie dimensioni e facilmente individuabili, per le quali è stata esclusa la responsabilità del Comune sul presupposto che la caduta fosse evitabile mediante l’adozione delle normali cautele (Cass. civ., sez. III, ord. n. 16199/2023).
Lo stesso vale nelle controversie relative ai marciapiedi dissestati. In più occasioni la Cassazione ha affermato che la presenza di sconnessioni palesi, mattonelle mancanti o dislivelli percepibili, specie in condizioni di sufficiente illuminazione, esclude la responsabilità del custode per effetto del comportamento imprudente del pedone (Cass. civ., sez. III, ord. n. 30394/2023).
Non mancano, tuttavia, pronunce di segno opposto, nelle quali la responsabilità dell’ente viene riconosciuta quando l’insidia presenti i caratteri della non visibilità e della non prevedibilità. Un esempio è la decisione della Corte d’appello di Firenze, che ha ritenuto risarcibile la caduta avvenuta in una buca occultata sul marciapiede, valorizzando l’assenza di segnalazioni, l’orario serale e la mancata conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata (App. Firenze, sent. n. 1583/2023).
La centralità del comportamento della vittima emerge anche nei casi di cadute in ambito condominiale o lavorativo. La Cassazione ha escluso la responsabilità del condominio per una caduta sulle scale in presenza di una macchia scivolosa ben visibile, ritenendo che la distrazione del condomino costituisse caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 26258/2019). Diversamente, in ambito lavoristico, grava sul datore di lavoro un più stringente onere probatorio, dovendo egli dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 25217/2023).
Particolare rilievo assume, inoltre, il tema dell’onere della prova della dinamica dell’incidente. La Cassazione ha più volte chiarito che non è sufficiente dimostrare che la caduta sia avvenuta in un’area sottoposta alla custodia altrui – come un ufficio postale – essendo invece necessario provare in modo puntuale come e perché la cosa abbia causato l’evento (Cass. civ., sez. III, ord. n. 35991/2023). In difetto di tale prova, il nesso causale deve ritenersi insussistente.
In questa prospettiva si colloca anche la recente giurisprudenza di merito che ha escluso la responsabilità dell’ente in caso di caduta su pavimentazioni antiche o irregolari, laddove il danneggiato non abbia fornito elementi specifici sul punto esatto della caduta e sulle concrete condizioni del luogo (App. Bari, sez. III, sent. n. 635/2025).
Ulteriore conferma proviene dalla pronuncia relativa alla caduta in prossimità di cassonetti dell’immondizia, causata da un residuo di cemento. La Suprema Corte ha ritenuto che la perfetta visibilità dell’ostacolo e le condizioni di piena luminosità rendessero l’evento evitabile con l’ordinaria diligenza, attribuendo rilievo causale esclusivo alla condotta disattenta della vittima (Cass. civ., sez. III, ord. n. 26013/2023).
Da ultimo, la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del custode anche in presenza di condizioni ambientali ordinarie, come l’umidità dovuta alla pioggia su una banchina della metropolitana, ritenendo che tali situazioni non integrino un’anomalia della cosa rispetto alla sua normale destinazione (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 23189/2019).
Nel complesso, emerge un orientamento ormai consolidato secondo cui l’art. 2051 c.c. richiede un rigoroso accertamento del nesso causale, nel quale il comportamento del danneggiato assume un ruolo centrale.
Per questi motivi, in caso di caduta con possibili conseguenze fisiche, è fondamentale attivarsi immediatamente: prima di tutto, è necessario chiamare il 118 e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per la redazione di un verbale; inoltre, sarebbe opportuno documentare lo stato dei luoghi con fotografie e raccogliere eventuali nominativi di testimoni.
In tali frangenti la tempestività non ha solo finalità mediche, ma assume anche un valore probatorio decisivo. La giurisprudenza esaminata dimostra che molte domande risarcitorie vengono rigettate non per assenza di danno, quanto più per mancanza di prova puntuale della dinamica del sinistro e delle condizioni del luogo. Senza riscontri oggettivi raccolti nell’immediatezza, il rischio concreto è proprio quello di avviare una causa destinata ad esito sfavorevole già in partenza.
Dott.ssa Beatrice Gioia – info@avvocatoannalisagasparre.it

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