Il caso riguarda una donna che, dopo nove anni di convivenza, denuncia il compagno per maltrattamenti. Racconta non solo di aggressioni fisiche, ma soprattutto di una lunga sequela di svalutazioni, umiliazioni, controllo e pressioni economiche. Tuttavia la Procura, senza svolgere alcuna indagine né proporre una derubricazione del fatto per lesioni (c’era un referto del Pronto Soccorso), chiede l’archiviazione, ritenendo il quadro riconducibile ad una “convivenza altamente conflittuale”; la difesa si oppone, ma il GIP di Pavia conferma l’archiviazione, reputando le dichiarazioni della persona offesa generiche e non idonee a fondare una ragionevole prognosi di condanna.

Dunque, quali atteggiamenti possono intendersi “maltrattamento”?

L’ordinanza del GIP richiama il principio secondo cui l’art. 572 c.p. richiede una condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Eppure, nell’analizzare i fatti, li valuta isolatamente e li riduce a banali litigi per gelosia, come “episodiche esplosioni di rabbia contingente”.

Al contrario, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che il reato di maltrattamenti non comprende solo reiterate aggressioni fisiche, ma può integrarsi anche attraverso condotte di sopraffazione morale, umiliazione, controllo e mortificazione della dignità, purché abituali e sistematiche. Infatti, anche la violenza economica, quando incide sull’autonomia e sulla libertà della vittima, può concorrere a integrare la condotta abituale richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

Nel caso concreto, l’indagato, pur avendo redditi ben più elevati della convivente, ha sempre preteso una partecipazione paritaria nelle spese di casa, così condizionando la stessa nelle sue possibilità economiche e successive scelte di vita. Si tratta, di fatto, di una sottile forma di controllo, atta a creare dipendenza, isolamento e difficoltà concreta a sottrarsi dalla relazione. Ridurre il tutto a “conflittualità di coppia” significa ignorare che molte relazioni abusive si presentano all’esterno come semplici relazioni difficili.

A questo punto, ci si domanda perché, in fase di indagine, le dichiarazioni della vittima non abbiano a avuto un serio approfondimento. Infatti, non sono stati sentiti i soggetti indicati dalla difesa quali possibili testimoni, non sono stati verificati i documenti prodotti e nemmeno ci si è posti il problema di approfondire la dimensione economica all’interno della relazione. L’archiviazione presuppone l’assenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ma qui il punto è diverso: quegli elementi non sono neanche stati cercati. Nonostante le lesioni subite, le condotte di pressione e controllo – quali la sottrazione dei cellulari ove la persona offesa aveva celato le foto dei lividi – e il percorso presso un centro antiviolenza. Tutti elementi che, letti singolarmente, possono apparire “da poco” per l’accusa, ma che, se collegati, raccontano ben altro.

Anche la Suprema Corte ha recentemente rivalutato la violenza economica come pienamente integrante il delitto ex art. 572 c.p.; per l’appunto, impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, provocando nella stessa uno stato di prostrazione psico-fisica a causa di scelte economiche relative alla famiglia imposte unilateralmente, costituisce il risultato di comprovati atti di violenza e prevaricazione psicologica (Cass. Pen., sez. VI, n. 1268/2024).

Il cuore della motivazione del provvedimento di archiviazione si racchiude nel fatto che la relazione sarebbe stata conflittuale in modo bilaterale, in quanto la persona offesa “sapeva difendersi”, pertanto non risulta una posizione di “totale sottomissione”; in particolare, il GIP di Pavia valorizza un messaggio whatsapp dove l’indagato si scusa per aver alzato le mani, ma aggiunge che la compagna avrebbe fatto lo stesso.

Affermare che una donna non è maltrattata solo perché “risponde a tono”, o perché reagisce durante una colluttazione, significa introdurre un requisito che la legge non prevede per la configurazione del reato, ovvero la totale inerzia. È questo che ha fatto il GIP che si è occupato dell’archiviazione. Al riguardo la Cassazione ha più volte chiarito che il delitto di maltrattamenti non richiede uno stato di passiva e totale soggezione della vittima: non è necessario che la persona offesa sia annientata o incapace di reagire, ma è sufficiente che venga sottoposta a una condotta abituale di sopraffazione idonea a imporre un regime di vita mortificante e vessatorio. In particolare, in momenti conflittualità reciproca, il reato può sussistere quando vi sia una posizione strutturalmente dominante e prevaricatrice di uno dei partner (Cass. pen., sez. VI, n. 45095/2015). Infatti, nei contesti di violenza domestica, la dinamica non è quasi mai lineare, anzi. È un alternarsi di tensioni, scuse, riavvicinamenti, e poi escalation di aggressività. La giurisprudenza riconosce che proprio questa alternanza può essere sintomo della natura abituale e ciclica del maltrattamento (anche psicologico, proprio per l’ambiguità del rapporto).

Questo caso rappresenta un esempio emblematico di quanto, ad oggi, sia ancora difficile far riconoscere nelle aule di tribunale la violenza che non si manifesta solo attraverso le aggressioni fisiche. Chi subisce violenza economica o psicologica spesso si sente dire che “sono solo litigi”. Non è così. La legge tutela anche la dignità, l’autonomia e la libertà personale all’interno della relazione. Il rischio, in situazioni come questa, è proprio quello di confondere la violenza con il conflitto. Non tutte le relazioni difficili sono maltrattamenti, ma nemmeno tutte le relazioni maltrattanti si presentano con violenza evidente e unilaterale.

La violenza economica e psicologica esiste. La legge la riconosce e la giurisprudenza la tutela. Ma questa volta, la giustizia è stata negata. E, anzi, l’uomo ha chiesto alla ex compagna di risarcirlo per i danni all’immagine.

Volendo, si veda anche “E’ estorsione pretendere denaro dalla ex compagna per le spese domestiche”, https://www.avvocatoannalisagasparre.it/2025/07/29/e-estorsione-pretendere-denaro-dalla-ex-compagna-per-le-spese-domestiche-cass-pen-24114-2025/

Dott.ssa Beatrice Gioia – info@avvocatoannalisagasparre.it

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