In tema di getto pericoloso di cose, l’ambientazione del luogo di pubblico transito o di luogo privato ma di comune o altrui uso è elemento costitutivo del reato; deve essere escluso il reato, con la formula “perché il fatto non sussiste” nell’ipotesi in cui il luogo dove si consuma il reato sia il giardino privato della parte civile.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto penale

Comments are closed