Un soggetto agli arresti domiciliari, autorizzato in un dato orario a recarsi presso un centro di fisioterapia è stato accusato di evasione ma i giudici lo hanno assolto, ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello.
Presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., è l’abitualità del comportamento che si configura quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. La giurisprudenza ha affermato che, ai fini della valutazione del presupposto, il giudice può apprezzare, non solo decisioni di condanna irrevocabili ovvero illeciti sottoposti alla sua cognizione ma anche reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p. Non si sono ritenute rilevanti invece le mere denunce nei confronti dell’imputato o i “precedenti di polizia”, di cui si ignora la sorte, gravando sul giudicante la specifica verifica dell’esito di tali segnalazioni onde poterne inferire l’esistenza di concreti elementi idonei a dimostrare l’abitualità del comportamento dell’imputato.
Dalla nozione di “più procedimenti penali” deriva la preclusione del beneficio in favore di soggetti che abbiano subito almeno due condanne per reati della stessa indole passate in giudicato, palesandosi indifferente il dato connesso all’epoca in cui tali pronunce sano state adottate (datazione che invece rileva ai fini dell’apprezzamento del profilo connesso all’applicazione della recidiva).
Nel caso in esame vi erano due precedenti condanne passate in giudicato per lo stesso delitto di evasione (e non costituenti semplicemente plurimi precedenti), evenienza che costituisce ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità in quanto corrispondente proprio al comportamento abituale individuato come ostativo per l’operatività dell’istituto ex art. 131 bis c.p., comma 3.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto penale
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 novembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 1213
Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha assolto l’imputato D.B.F. per il reato di cui all’art. 385 c.p., riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
D.B.F. era accusato di essersi allontanato dalla propria abitazione mentre si trovava agli arresti domiciliari in quanto, pur autorizzato in tale orario a recarsi presso un centro di fisioterapia, non si presentava reato aggravato con recidiva reiterata e specifica, in (omissis) .
2. Il Procuratore generale ricorrente deduce un unico ed articolato motivo nel quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art. 131 bis c.p., non rilevando la causa ostativa prevista dall’art. 131 bis c.p., comma 3, in ipotesi di comportamento abituale sotto il profilo della commissione di più reati della stessa indole.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, circostanza che impone annullamento con rinvio della sentenza.
2. Costituisce ius receptum, in considerazione della decisione di questa Corte nel suo massimo consesso, che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Questa Corte ha avuto modo, altresì, di rilevare che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può apprezzare, non solo decisioni di condanna irrevocabili ovvero illeciti sottoposti alla sua cognizione (nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui: Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Girasoli, Rv. 267262), ma anche reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Sotto altro profilo si è invece ritenuto non essere rilevante la mera presenza di denunce nei confronti dell’imputato o di “precedenti di polizia”, di cui si ignora la sorte, gravando sul giudicante la specifica verifica dell’esito di tali segnalazioni onde poterne inferire l’esistenza di concreti elementi idonei a dimostrare l’abitualità del comportamento dell’imputato (Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Ben Brahim Ouissem, Rv. 274274).
3. Ampia nozione di “più procedimenti penali”, quella sopra evidenziata, che consente di precludere il beneficio dell’istituto introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in favore di soggetti che abbiano subito condanne (almeno due) per reati della stessa indole passate in giudicato, palesandosi in verità indifferente il dato connesso all’epoca in cui tali pronunce sano state adottate. Datazione, invero, che se può essere determinante ai fini dell’apprezzamento del distinto profilo connesso all’applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685), nessun concreto riflesso può avere in ordine ai requisiti che, a mente dell’art. 131 bis c.p., comma 3, costituiscono impedimenti all’operatività dell’istituto deflattivo.
4. Fallace, allora, risulta il riferimento del Tribunale a principi che sarebbero stati espressi da questa Corte secondo cui indifferenti risulterebbero i plurimi precedenti penali ai fini dell’applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 131 bis c.p..
In realtà questa Corte, in ipotesi niente affatto sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio, ha rilevato che la recidiva non possa costituire ex se la preclusione cui è riferimento al comma 3, della citata norma, nell’ipotesi in cui i procedimenti della stessa indole non siano almeno due; principio che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi.
Principio di diritto, quello sopra espresso, che non consente, pertanto, di superare il dato connesso all’esistenza di due precedenti condanne passate in giudicato per lo stesso delitto di evasione (e non costituenti semplicemente plurimi precedenti), evenienza che costituisce ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità in quanto corrispondente proprio al comportamento abituale individuato come ostativo per l’operatività dell’istituto ex art. 131 bis c.p., comma 3.
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

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