Covid: legittimo impedimento per l’avvocato in quarantena fiduciaria – Trib. Monza, 27 febbraio 2021

Il tribunale di Monza, nell’ambito di una causa di lavoro, ha riconosciuto la sussistenza del legittimo impedimento per l’avvocato difensore del convenuto che chiedeva di essere rimesso in termini per costituirsi in giudizio, producendo la documentazione medica attestante il periodo di quarantena fiduciaria.

Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ordinanza del 27 febbraio 2021 – Giudice Di Lauro

Rilevato che:

– con decreto in data 8.4.2019 era fissata la prima udienza di discussione per il giorno 31.3.2020;

– con decreto in data 24.3.2020 la causa era rinviata d’ufficio al 15.12.2020 ex art. 83, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone che le udienze fissate sino al 15 aprile 2020 siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per i procedimenti civili indicati all’art. 83, comma 3 lettera a), del citato D.L.;

– in data 14.12.2020 si costituiva T. S. SRL;

– all’udienza del 15.12.2020 la difesa di T. S. S.R.L. chiedeva di essere rimessa in termini producendo la documentazione medica attestante il periodo di quarantena fiduciaria (dal 27.11.2020 al 13.12.2020) al quale era stato sottoposto l’avv. D. G..

Considerato che:

– a seguito del rinvio d’ufficio disposto con decreto del 24.3.2020 il termine per la costituzione di T. S. scadeva il 5.12.2020 [vedi Cass. Sez. Un. Civili, 20 giugno 2007, n. 14288:
«Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima»;

– il termine per la costituzione del 5.12.2020 cadeva nel periodo di quarantena fiduciaria a cui era stato sottoposto l’avv. G., difensore di T. S. e che tale circostanza configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta,

P.Q.M.

a) rimette in termini la parte convenuta ex art. 153, comma 2, c.p.c.;

b) concede alla parte convenuta termine fino al 26.4.2021 per il deposito di memoria integrativa alla memoria difensiva del 14.12.2020;

c) rinvia all’udienza da REMOTO del 19.5.2021 ad ore 12,00 per tentare la conciliazione ovvero per discussione sulle prove.

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