Vedere il figlio è un diritto… ma attenti allo stalking – Cass. pen. 15633/21

Il figlio è affidato in via esclusiva al padre e la madre lo assilla per vederlo.

La giustificazione di voler vedere il figlio non esclude il dolo del reato di atti persecutori.

È quanto afferma la Corte di cassazione nel confermare la condanna a carico di una donna responsabile di una serie di condotte persecutorie nei confronti dell’ex convivente, al quale il Tribunale per i minorenni aveva affidato in via esclusiva il figlio, proprio in considerazione dei comportamenti molesti e disturbanti della donna; gli incontri con il figlio venivano rimessi alla regolamentazione dei servizi sociali.

A titolo esemplificativo la donna si presentava sotto casa dell’ex convivente con la pretesa di vedere il figlio ed iniziando a gridare in seguito al rifiuto dell’uomo; talvolta intervenivano anche le forze dell’ordine. Alla donna è stato anche addebitato il tentativo di investimento della persona offesa mentre era a bordo di una bicicletta, così come l’episodio in cui una sera, dopo averlo pedinato, si recava presso la pizzeria dove si trovava con il figlio e con due amici, minacciando e offendendo l’uomo, pretendendo di consegnare una busta della spesa al figlio. Un arresto ha completato il quadro allorchè la donna è stata arrestata perché, dopo essersi presentata a casa dell’ex per vedere il figlio, iniziava ad urlare e a pretendere di entrare nel condominio; successivamente l’uomo veniva aggredito dalla donna, che lo spingeva fino a farlo cadere, e riusciva poi a spingerla all’interno dell’androne, chiudendo la porta; nondimeno la donna, salite le scale, si nascondeva all’interno di un appartamento, all’insaputa dei proprietari, dove veniva rintracciata dai carabinieri.

Dal punto di vista soggettivo il reato è integrato dalla consapevolezza di porre in essere le condotte di minaccia e molestia idonee alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Il dolo, riguardando un reato d’evento, deve essere unitario, e connotare un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta; è tuttavia possibile che il dolo si realizzi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia, fin dal principio la realizzazione della serie criminosa.

Nel caso in esame la Suprema Corte chiarisce che la finalità di vedere il figlio minore non può giustificare l’agire della donna, anche in considerazione del fatto che gli incontri con il figlio dovevano essere regolamentati dai servizi sociali, secondo quanto disposto dal Tribunale per i minorenni. La volontà di vedere il figlio è la finalità soggettiva perseguita, cioè il movente dell’azione, ma non la coscienza e volontà della quale può rappresentare il mero presupposto. Si afferma che “Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento”.

Quanto all’evento cagionato, nel caso concreto, la persona offesa versava in un ostato di ansia e timore per l’incolumità propria e del figlio, e, al fine di far fronte al comportamento molesto della ex compagna, era costretto a richiedere sovente l’intervento delle forze dell’ordine per quella che era una vera e propria persecuzione: la donna, infatti, si presentava sotto casa della persona offesa, urlando e minacciandola, oltre che tentando di aggredirla e, in un caso, addirittura di investirla con l’auto.

Al riguardo, è pacifico che, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata .

Sul tema, volendo, Gasparre, Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali

II ed., Key editore, https://www.keyeditore.it/libri/il-reato-di-stalking-tra-profili-teorici-e-applicazioni-giurisprudenziali/

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 marzo – 26 aprile 2021, n. 15633 – Presidente Bruno – Relatore Riccardi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 15/06/2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di F.M. alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, emessa in data 20.11.2019 dal Tribunale di Patti per il reato di atti persecutori ai danni dell’ex convivente P.M.J. .

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.M. , Avv. …., che ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 612 bis c.p., sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato: sostiene che la ricorrente era mossa dalla sola finalità di vedere il figlio, affidato in via esclusiva alla persona offesa, e non avrebbe, dunque, posto in essere alcuna attività sorretta dal dolo di cui al reato contestato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 612 bis c.p., sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’evento del reato contestato: sostiene, infatti, che la persona offesa non avrebbe mutato le proprie abitudini di vita e sarebbe insussistente, altresì, il grave stato di ansia e paura.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis c.p., lamentando il diniego delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che F.M. è stata condannata per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., in quanto responsabile di una serie di condotte persecutorie nei confronti dell’ex convivente P.M.J. , al quale il Tribunale per i minorenni aveva affidato in via esclusiva il figlio della coppia, proprio in considerazione dei comportamenti molesti e disturbanti della donna, i cui incontri con il figlio venivano dunque rimessi alla regolamentazione dei servizi sociali.

Ciò posto, oltre alle condotte moleste già poste in essere prima del provvedimento del Tribunale per i minorenni, i fatti oggetto di accertamento si concentrano, in particolare, sui giorni (omissis) : invero, il (omissis) la donna si presentava sotto casa del P. con la pretesa di vedere il figlio, ed iniziando a gridare in seguito al rifiuto dell’uomo, trattandosi di incontro non regolamentato dai Servizi sociali; la condotta molesta della donna determinava altresì l’intervento delle forze dell’ordine; il (omissis) la donna, alla guida di un’autovettura, tentava di investire P. mentre era a bordo di una bicicletta, e, successivamente, la sera, dopo averlo pedinato, si recava presso la pizzeria dove si trovava con il figlio e con due amici, minacciando e offendendo l’uomo, pretendendo di consegnare una busta della spesa al figlio; anche in tal caso l’intervento delle forze dell’ordine era vanificato dal tempestivo allontanamento della donna; il (omissis) , infine, la donna veniva tratta in arresto perché, dopo essersi presentata a casa del P. per vedere il figlio, iniziava ad urlare e a pretendere di entrare nel condominio; il P. , che nel frattempo aveva allertato le forze dell’ordine, veniva aggredito dalla donna, che lo spingeva fino a farlo cadere, e riusciva poi a spingerla all’interno dell’androne, chiudendo la porta; l’imputata, peraltro, salite le scale, si nascondeva all’interno di un appartamento, all’insaputa dei proprietari, dove veniva rintracciata dai carabinieri.

3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha motivato puntualmente ed adeguatamente in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori, negando che la finalità di vedere il figlio minore potesse giustificare l’agire della donna, per l’assorbente considerazione che gli incontri con il figlio dovevano essere regolamentati dai servizi sociali, secondo quanto disposto dal Tribunale per i minorenni.

Peraltro, va rammentato che nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260411).

In altri termini, il dolo ha ad oggetto le condotte persecutorie, e non rilevano, a tal fine, le finalità soggettive eventualmente perseguite: il proposito, indicato nel ricorso, di vedere il figlio, non priva la condotta del carattere di illiceità, trattandosi del mero movente dell’azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l’autore ad agire, facendo scattare la volontà della condotta; al riguardo, è pacifico che il movente dell’azione, pur potendo contribuire all’accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106: “Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento”).

Va, infine, osservato che le deduzioni difensive appaiono altresì generiche, per l’omesso concreto confronto argomentativo con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo è altresì inammissibile, in quanto, oltre a sollecitare ictu oculi una non consentita rivalutazione del merito, contesta la sussistenza dell’evento del reato, senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente evidenziato l’evento degli atti persecutori dell’imputata, specificando come la persona offesa versasse in uno stato di ansia e timore per l’incolumità propria e del figlio, e, al fine di far fronte al comportamento molesto della ex compagna, era costretto a richiedere sovente l’intervento delle forze dell’ordine per quella che era una vera e propria persecuzione posta in essere dalla F. , che si presentava sotto casa della persona offesa, urlando e minacciandola, oltre che tentando di aggredirla e, in un caso, addirittura di investirla con l’auto.

Al riguardo, è pacifico che, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261535; Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T, Rv. 259458).

5. Il terzo motivo è inammissibile.

Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la sistematicità delle condotte reiterate dell’imputata, i precedenti penali, anche specifici e la genericità della richiesta.

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Del resto, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

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