Stress al Pronto Soccorso: medici e infermieri aggrediti – Cass. pen. 19853/21

Minacce e interruzione di pubblico servizio le accuse con cui un uomo è stata condannato per avere cagionato l’interruzione e comunque turbato la regolarità del servizio pubblico di pronto soccorso, aggredendo verbalmente e minacciando violenza fisica al personale sanitario e, impedendo di fatto, per un rilevante intervallo, al personale di turno di assicurare all’utenza il servizio di pronto soccorso.

I giudici hanno sottolineato come la condotta aggressiva e violenta posta in essere all’interno del pronto soccorso – così come descritta dal medico all’indirizzo del quale quelle minacciose e violente iniziative erano state tenute, e riscontrate dal filmato registrato da una videocamere posta all’interno dei locali – fosse durata per un considerevole periodo, tra la mezz’ora e l’ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto.

Più in generale, secondo la giurisprudenza, integra il reato di interruzione di pubblico servizio la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 19 maggio 2021, n. 19853 – Presidente Bricchetti – Relatore Aprile

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado del 20 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato B.A. in relazione ai reati di cui all’art. 61 c.p., n. 10, art. 612 c.p. e art. 340 c.p., comma 1, per avere, il 2 settembre 2014, cagionato l’interruzione e comunque turbato la regolarità del servizio pubblico di pronto soccorso dell’ospedale (omissis) di […], aggredendo verbalmente e minacciando violenza fisica alla Dott.sa V.A. e agli infermieri, impedendo di fatto, per un rilevante intervallo, al personale sanitario di turno di assicurare all’utenza il servizio di pronto soccorso.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il B. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente e illogicamente escluso che la condotta tenuta dall’imputato avesse causato l’interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell’ufficio; e per avere la stessa Corte di merito immotivatamente negato al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero permesso di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore della condotta accertata.

3. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Considerato in diritto

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa o illogica valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, replicando – come nella fattispecie è accaduto – il contenuto di quelle censure senza indicare specificamente le questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dunque senza realmente confrontarsi con le ragioni n fatto e in diritto che sono state esplicitate nella motivazione del provvedimento gravato (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879).

Alla luce di tale regula iuris bisogna prendere atto come con il primo motivo del suo atto di impugnazione l’odierno ricorrente si sia sostanzialmente limitato a riproporre le medesime argomentazioni già rappresentate con il proprio atto di appello, senza nulla considerare in ordine alla specifiche ragioni che la Corte territoriale aveva condivisibilmente opposto per confermare la configurabilità del delitto di cui all’art. 340 c.p.: avendo i giudici di secondo grado sottolineato come la condotta aggressiva e violenta posta in essere dal B. all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di […] – così come descritta dal medico all’indirizzo del quale quelle minacciose e violente iniziative erano state tenute, e riscontrate dal filmato registrato da una videocamere posta all’interno dei locali fosse durata per un considerevole periodo, tra la mezz’ora e l’ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto del nosocomio (omissis).

Decisione, questa, che si pone esattamente in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione secondo il quale integra il reato di cui all’art. 340 c.p. la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836).

3. Non supera il vaglio preliminare di ammissibilità neppure il secondo motivo del ricorso con il quale il B. si è doluto del fatto che, per negargli le attenuanti generiche, i giudici di merito avevano fatto rifermento esclusivamente ai suoi precedenti penali. Si tratta di una censura generica e manifestamente infondata, avendo la Corte di appello evidenziato come non vi fosse alcuna valida ragione per riconoscere all’imputato quelle attenuanti, a fronte di una condotta posta in essere da un soggetto che, oltre ad avere diversi precedenti penali anche specifici, nella fattispecie aveva manifestato, con una iniziativa illecita duratura nel tempo, una intensa volontà delittuosa, cagionando una lesione dell’interesse giuridico protetto di non modesta gravità.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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