Un uomo, sussistendone i requisiti, chiedeva la riparazione per l’ingiusta detenzione subita. Tuttavia reclamava che i giudici non avevano considerato il danno all’immagine, alla reputazione e all’onore. Non sarebbero stati presi in considerazione i documenti che dimostravano gli effetti negativi del suo arresto sulle attività imprenditoriali.

La Corte di cassazione chiarisce che il giudice deve prendere in considerazione ogni pregiudizio dedotto, per il quale deve essere allegata l’esistenza dei danni, la loro natura e i fattori da cui scaturiscono; il giudice deve valutare queste allegazioni e decidere se si tratta di danni causalmente riconducibili alla ingiusta detenzione.

Il giudice, dunque, è svincolato dall’esclusivo riferimento a parametri aritmetici o criteri rigidi, dovendo effettuare una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare ma anche delle conseguenze personali e familiari derivate dalla privazione della libertà.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07/03/2014) 28-04-2014, n. 17843

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 110/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

lette le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Il 7/05/2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha liquidato in favore di S.D. la somma di Euro 28.542,14 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, calcolata in base al criterio cosiddetto aritmetico, ritenendo esclusa la prova che il richiedente avesse subito danni ulteriori.

2. Ricorre per cassazione S.D., censurando l’ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione, per aver omesso la Corte territoriale di considerare il danno all’immagine, alla reputazione e all’onore senza alcun riguardo alle documentate conseguenze, direttamente collegate all’arresto, come la risoluzione del contratto dallo stesso stipulato con la …. s.c.a.r.l., nonchè lo scioglimento, la messa in liquidazione e la cancellazione della …. s.r.l. di cui era amministratore, con le relative perdite patrimoniali, nonostante la difesa avesse dato ampia prova della circostanza che la  — aveva sottoscritto un contratto di nolo con la Navigare s.r.l., che prevedeva l’utilizzo della motonave …. da parte della società amministrata dal S. per il servizio di trasporto passeggeri nella tratta (OMISSIS). Il ricorrente sostiene che sarebbero stati totalmente ignorati i documenti che dimostravano gli effetti negativi dell’arresto sulle sue attività imprenditoriali e che la Corte avrebbe omesso di applicare i criteri giurisprudenziali in tema di danni derivanti dal cosiddetto strepitus fori, soprattutto nei confronti di chi riveste la qualifica di stimato imprenditore, nonostante la difesa avesse documentato il risalto dato dalla stampa alla vicenda, tanto che il Comune di …. aveva risolto i contratti di trasporto passeggeri con gravissima perdita economica.

Erano stati depositati, si assume, i registri dei corrispettivi e dei bilanci della …. s.r.l. (SNE), le visure camerali, i verbali e le delibere assembleari, totalmente ignorati dalla Corte territoriale, mentre il contratto con la …. s.r.l. era corredato da dichiarazione di accettazione sostitutiva di atto di notorietà con dichiarazione resa a pubblico ufficiale il 22/10/2007 che ne aveva autenticato la firma e faceva espresso richiamo ad altri contratti, erroneamente ritenuti privi di data certa. La Corte, assume il ricorrente, avrebbe dovuto utilizzare criteri diversi e più elastici per il calcolo dell’indennizzo, non irrigidendosi nell’applicazione del mero parametro aritmetico;

b) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e mancanza di motivazione in relazione alla compensazione delle spese, per avere la Corte territoriale omesso di indicare nella motivazione la ragione per la quale ne ha disposto la compensazione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Massimo Galli, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

2. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte, la prima delle quali (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Min. Tesoro in proc. Castellani, Rv.201035) ha svincolato la liquidazione dall’esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez. U, n.24287 del 9/05/2001, Min. Tesoro in proc. Caridi, Rv.218975) ha, invece, chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell’indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.

3. Al fine di delineare l’oggetto della decisione risulta, poi, necessario premettere che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424).

4. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha, poi, costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083). Principio più volte affermato da questa Corte è, infatti, quello secondo il quale il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per sottrarre la determinazione dell’indennizzo ad un’eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).

5. Sul piano più strettamente processuale, l’obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell’art. 315 c.p.p., comma 2, (Sez. 4, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell’esclusione dell’onere della prova in merito all’entità del danno, desumibile dall’aggettivo “equa” utilizzato dal legislatore (art. 314 c.p.p., comma 1), è però costante l’affermazione di questa Corte che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d’ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555).

5.1. Corollario di tale principio non può che essere l’onere della parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d’altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

6. La Corte territoriale ha ritenuto di adottare, nel caso in esame, il criterio aritmetico, ritenendo non provate le ulteriori conseguenze che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).

7. Analizzando, dunque, il primo motivo di ricorso, che si articola comunque in distinti profili di danno in relazione ai quali si lamenta il vizio di motivazione, il ricorrente ha specificato di aver dedotto le relative voci di danno nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione e tanto è sufficiente, in ragione della peculiarità del giudizio in oggetto, per ritenere ammissibili tali censure. Imponendo la previsione normativa la liquidazione di una somma “equa”, la valutazione equitativa e non arbitraria spettante al giudice impone, infatti, che la pronuncia dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito in merito all’an del danno, delle ragioni per le quali è stato ritenuto equo non distaccarsi dai parametri standard (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975), nonchè delle ragioni per le quali nella determinazione della somma liquidata non si sia tenuto conto delle conseguenze ulteriori dell’ingiusta detenzione dedotte dal ricorrente.

7.1. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Catanzaro ha motivato la propria decisione di applicare il mero calcolo aritmetico omettendo di giustificare l’esclusione dal giudizio di liquidazione delle conseguenze personali e familiari, ivi incluso lo strepitus fori, limitandosi ad affermare in linea di principio che si tratta di conseguenze valutabili in via equitativa (pag. 3), senza alcun esame della documentazione ad esse inerenti, purtuttavia indicata nell’ordinanza.

7.2 Le censure mosse dal ricorrente risultano, dunque, fondate con riguardo all’omesso esame, nel provvedimento impugnato, di parte della documentazione prodotta a dimostrazione delle ulteriori conseguenze, allegate nella domanda, derivanti dall’arresto. In particolare, pur enunciando la presenza di tale documentazione (pag. 3), la Corte ha omesso di prendere in esame la valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22/10/2007 e della comunicazione di risoluzione del contratto del 27/12/2007, nonchè della delibera assembleare del 30/06/2008 e della copia della comunicazione di sospensione del servizio trasporto passeggeri del 27/12/2007. Dal provvedimento impugnato non è dato, in sostanza, rilevare se la Corte di Appello abbia analizzato sotto il profilo del nesso di causalità con la privazione della libertà, nè sotto il profilo probatorio, tali documenti.

7.3. Conclusivamente, la motivazione risulta carente nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione le conseguenze personali della privazione della libertà dedotte dal ricorrente e documentate con le produzioni indicate nella stessa ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, prendere in esame tali produzioni.

8. Il secondo motivo di ricorso è assorbito e la relativa questione sarà affrontata all’esito del nuovo giudizio dalla Corte territoriale.

9. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata per l’omessa motivazione indicata al punto sub 7.2, con conseguente rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014

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