Un imputato è stato condannato per aver sottratto due telefoni cellulari, con l’aggravante del mezzo fraudolento, per aver, infatti, chiesto in prestito i telefoni per effettuare una telefonata e poi li aveva trattenuti illegittimamente.

È stata invocata l’attenuante del danno di speciale tenuità, ma i giudici hanno escluso la sussistenza dell’attenuante. Hanno giustificato la decisione facendo riferimento non soltanto il valore non trascurabile (100 Euro circa) del telefono cellulare rubato, ma anche la circostanza del “mancato e prolungato utilizzo del telefono”, quale ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla persona offesa in conseguenza del reato.

Cass. pen., sez. IV, ud. 26 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021), n. 28715 – Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di P.R. in ordine al reato di furto continuato aggravato a lui ascritto, per essersi impossessato di due telefoni cellulari, sottraendoli rispettivamente a A.C. e a V.I. , con l’aggravante del mezzo fraudolento, consistito nell’aver chiesto in prestito i cellulari per effettuare una telefonata e, poi, nell’impossessarsene (Fatti commessi in (omissis) ).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) quanto segue.

2.1. Con i primi due motivi, vizio di motivazione in relazione alla prova del fatto storico concernente il furto ai danni di A.C. ed alla attendibilità del teste persona offesa; mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di esame di A.G. . Osserva che in sede di istruttoria è stato sentito il proprietario del telefono rubato, ma non il materiale detentore dello stesso al momento del fatto, A.G. , figlio minore di A.C. , il quale si è limitato a riferire de relato le circostanze apprese dal figlio.

2.2. Con il terzo e quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione laddove non ha ritenuto derubricabile il fatto (furto aggravato) in furto semplice, truffa o appropriazione indebita e per l’effetto dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante l’insussistenza della contestata circostanza aggravante del “mezzo fraudolento”.

2.3. Con il quinto motivo, vizio di motivazione in relazione alla prova del fatto concernente il furto ai danni di V.I. ed alla attendibilità del teste persona offesa.

2.4. Con il sesto e settimo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione laddove non ha ritenuto derubricabile il fatto contestato (furto aggravato) in furto semplice, truffa o appropriazione indebita e per l’effetto dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante l’insussistenza della contestata circostanza aggravante del “mezzo faudolento”.

2.5. Con l’ottavo e nono motivo, violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione al furto del cellulare in danno di V.I. .

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il difensore dell’imputato ha depositato nota scritta con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di impugnazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, contenendo censure manifestamente infondate in diritto e pretendendo di ottenere una non consentita rilettura dei fatti oggetto di imputazione.

2. Quanto all’episodio di furto in danno di A.C. , si osserva come le deposizioni de relato del medesimo siano pienamente utilizzabili, non risultando nè essendo stato dedotto dal ricorrente che vi sia stata richiesta di sentire il figlio (teste diretto) nel corso del dibattimento di primo grado. Invero, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 1, le dichiarazioni “de relato”, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259). Peraltro, dalla stessa lettura della sentenza impugnata si evince che si tratta di una testimonianza non decisiva, posto che l’imputato, nel rilasciare spontanee dichiarazioni, ha ammesso di aver sottratto i telefoni in questione, senza peraltro riferire nulla di diverso rispetto alla modalità del furto così come descritta dai testimoni. È evidente, dunque, che non può ritenersi “decisiva” una testimonianza volta a descrivere un fatto già ammesso dall’imputato.

3. Con riferimento al furto in danno di V.I. , la sentenza impugnata richiama la confessione resa dall’imputato, alla quale aggiunge le affermazioni rese dal V. , recepite da entrambi i Giudici del merito secondo un iter argomentativo congruo e non manifestamente illogico, come tale insindacabile in Cassazione.

4. Per quanto attiene alla qualificazione giuridica dei fatti e all’aggravante del “mezzo fraudolento”, i relativi motivi di ricorso sviluppano non consentite censure di merito. La difesa del ricorrente, al riguardo, pretende di ottenere una rivalutazione di dinamiche fattuali già esaminate, nel merito, dai giudici di primo e secondo grado, con motivazione concorde, immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. La Corte territoriale ha correttamente sussunto il caso di specie nel principio di legittimità illustrato in sentenza, ritenendo – in coerenza con le risultanze fattuali – che il “mezzo fraudolento” utilizzato sia consistito proprio nel fingere la necessità di dover fare una telefonata, così “allentando” la sorveglianza da parte delle persone offese.

5. Infine, con riferimento alle doglianze riguardanti l’invocata circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, si osserva come la sentenza impugnata abbia motivatamente escluso la detta attenuante, valorizzando in proposito non soltanto il valore non trascurabile (100 Euro circa) del telefono cellulare rubato, ma anche la circostanza del “mancato e prolungato utilizzo del telefono”, quale ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla persona offesa in conseguenza del reato.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

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