Ha lanciato contro il suo ex amico una bicicletta e lo ha minacciato di morte, simulando il gesto dello “sgozzamento”. Si accertava che l’imputato era visibilmente pervaso da accesa animosità e alterato.

È stato condannato per lesioni personali e minaccia.

In tema di minaccia, la giurisprudenza dà rilievo al contesto e agli stati soggettivi dell’autore e della vittima del reato. È compito della giurisprudenza, però, valutare anche il tenore oggettivo delle espressioni verbali pronunciate e del contesto nel quale esse si collocano, per verificare se e in quale grado, la condotta abbia generato timore o turbamento nella persona offesa; non rileva, invece, che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito.

La giurisprudenza, dunque, offre una lettura oggettivizzante della fattispecie di reato, evitando di fondarsi sulle mere percezioni della vittima. Vittima che, invece, torna in primo piano quando si tratta di verificare la gravità della minaccia.

In definitiva, per i giudici, il gesto integra il reato di minaccia.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 maggio – 5 luglio 2021, n. 25497 – Presidente De Gregorio – Relatore Brancaccio

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 8.10.2018 con cui V.H. è stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, per i reati di minaccia aggravata e lesioni ai danni di P.M., aggredito lanciandogli contro la bicicletta di proprietà dell’imputato e minacciato di morte, simulando il gesto dello “sgozzamento”.

I due protagonisti della vicenda, un tempo amici, si erano incontrati dopo il deteriorarsi del loro rapporto (poiché l’imputato aveva provocato un consistente danno all’autovettura della persona offesa) ed al rifiuto della vittima del reato di accettare gli auguri di Pasqua da parte dell’imputato, era seguita la violenta reazione di quest’ultimo.

2. Propone ricorso l’imputato avverso la sentenza d’appello, tramite il difensore, deducendo quattro motivi ed allegando i verbali di esame dei testi in dibattimento.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata, poiché il gesto di grave intimidazione costituito dal mimare l’atto dello sgozzamento per incutere timore alla persona offesa è stato riferito dalla testimonianza di quest’ultima, non suffragata da altre dichiarazioni testimoniali, in quanto nessuno di coloro i quali sono stati sentiti in dibattimento per aver assistito ai fatti ha raccontato di aver visto tale particolare. Sarebbe insufficiente, dunque, la prova raccolta, per essere la vittima del reato anche costituita parte civile, sicché le sue dichiarazioni hanno necessità di un più severo vaglio e del conforto di “riscontri”, e per il mancato rispetto del canone di affermazione della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.

2.2. La seconda ragione di ricorso attinge le argomentazioni della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, avuto riguardo all’art. 612 c.p., comma 2. La tesi del ricorrente è che, quanto alla configurabilità del reato, esisterebbero due atteggiamenti interpretativi differenti nella giurisprudenza di legittimità, dei quali uno solo sarebbe corretto, e cioè quello che, anche recentemente, con la sentenza n. 8193 del 2019 della Quinta Sezione Penale, ha ritenuto rilevante l’entità del turbamento psichico cagionato alla vittima del reato, calato nel contesto in cui le espressioni minacciose vengono pronunciate e rapportato alle concrete condizioni soggettive sia dell’autore della condotta che della persona offesa.

A fronte di tale opzione, il ricorrente critica quella differente, seguita dalla Corte d’Appello, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non è richiesto che la vittima sia stata effettivamente intimidita, dovendo verificarsi, alla luce della situazione contingente, se il comportamento ed il contesto fossero idonei ad indurre timore o turbamento morale.

Nel caso di specie, sarebbe evidente che la vittima non ha subito condizionamenti né si è lasciata intimidire dal gesto di “sgozzamento” mimato dal ricorrente, poiché è stata lei stessa ad inseguire l’imputato, nonostante tale minaccia, dimostrando di non aver avuto timori seri da tale condotta.

2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce manifesta illogicità della motivazione relativa alla responsabilità dell’imputato per il delitto di lesioni, anche in questo caso tacciato di prova inadeguata e insufficiente, poiché ferma sulle dichiarazioni della sola persona offesa, ignorando che dai racconti degli ulteriori testi non emerge quasi mai che la vittima avrebbe cominciato a sanguinare per il colpo subito con la bicicletta (tale circostanza neppure è stata riportata nella relazione di servizio dei carabinieri intervenuti).

2.4. Infine, un quarto motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica in ordine all’esclusione dell’attenuante della provocazione, nonostante dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali in dibattimento sia evidente che la frase “Vattene altrimenti ti faccio male” sia stata profferita dalla stessa vittima del reato e non già dall’imputato, come erroneamente argomentato dalla Corte d’Appello.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi ha chiesto, con requisitoria scritta, l’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell’imputato ha chiesto ed ottenuto la trattazione orale del ricorso, depositando memorie di replica alla requisitoria del PG..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, con la sola raccomandazione a che il controllo sia più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), pur se la persona offesa sia costituita parte civile, in tal caso, al più, essendo richiesti elementi di conferma, ma non riscontri.

Le eccezioni, dunque, con riguardo ad entrambi i reati, sono del tutto fuori fuoco quando invocano riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, peraltro ignorando la presenza di testimonianze che rinforzano il suo narrato.

In più, avuto riguardo al reato di lesioni, la Corte d’Appello ha messo in risalto sia l’elemento di conferma alle dichiarazioni della vittima, costituito dalla documentazione medica circa la frattura ad un dito, sia l’inverosimiglianza della tesi del ricorrente, con cui pare adombrare una simulazione che, tuttavia, presupporrebbe l’autolesionismo della vittima, ritenuto logicamente non plausibile, per la tipologia, dolorosa, di ferite riportate e per le discrasie con gli ulteriori elementi di prova.

2.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente fa leva sull’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativamente al reato di minaccia che, in realtà, non esiste.

La Cassazione, invero, ha sempre dato rilievo, contemporaneamente, al contesto ed agli stati soggettivi di autore della minaccia e vittima, nella misura in cui soprattutto questi ultimi risultino necessari ad accertare il grado della minaccia, perché contestata come “grave” (Sez. 5, n. 8193 del 14/1/2019, Criscio, Rv. 275889).

La valutazione oggettiva, invece, del tenore delle espressioni verbali pronunciate e del contesto nel quale esse si collocano è funzionale a verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 6, n. 35593 del 16/5/2015, Romeo, Rv. 263431; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925), nè rileva che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664).

La giurisprudenza tenta, cioè, di offrire una lettura oggettivizzante della fattispecie di minaccia, che evita di fondarsi sulle percezioni soggettive della vittima e si ancora all’idoneità ex ante in concreto della condotta attuata dall’agente a costituire in sé un’effettiva minaccia per la persona offesa.
Quando è necessario verificare la gravità della minaccia, l’indagine si spinge maggiormente sul piano soggettivo, per la verifica del grado di turbamento psichico prodotto nella vittima.

Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte ha spiegato che l’imputato, nel contesto immediatamente precedente al momento in cui ha mimato il gesto ritenuto minaccioso, era visibilmente pervaso da accesa animosità ed alterato grandemente; un teste ha riferito di averlo anche sentito minacciare di bruciare l’auto della persona offesa.

In tali condizioni, aver indirizzato alla vittima un segno inequivocabile del proprio forte astio, a simulare uno “sgozzamento”, costituisce secondo la Corte di merito, con ragioni del tutto logiche e plausibili, una condotta di minaccia, inscrivibile nel paradigma normativo dell’art. 612 c.p..

2.2. La quarta censura è del tutto priva di pregio.

Si rammenta, in proposito, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, ferma la non deducibilità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, il vizio di “travisamento della prova”, ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, e la Corte di cassazione in tale ambito può esercitare il proprio sindacato, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 1, n. 25117 del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

In altre parole, deve ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della valutazione del vizio di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità può procedere alla verifica della corrispondenza tra il senso probatorio della dichiarazione dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo della dichiarazione stessa (Sez. 4, n. 41898 del 4/10/2019, R., Rv. 277676).

Ebbene, i verbali d’udienza, che il Collegio ha verificato quali atti processuali, stante la natura di travisamento della prova del vizio dedotto, confermano la lettura delle testimonianze che ha correttamente tratto la Corte d’Appello con motivazione plausibile e priva di aporie: la frase di minaccia è stata pronunciata dal ricorrente – per come raccontato con assoluta coerenza e precisione dalla vittima del reato – e non già dalla malcapitata persona offesa.

Dunque, non vi è spazio per l’ipotesi dell’attenuante della provocazione.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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