Furto aggravato dalla destrezza se il ladro approfitta, con gesto repentino, della distrazione della vittima – Cass. pen.

Un uomo è stato condannato per furto aggravato dalla destrezza e indebito utilizzo di una carta di credito e una carta bancomat. In particolare, l’imputato aveva sottratto il borsello dall’autovettura della persona offesa attraverso il finestrino anteriore destro mentre la vittima era intenta a cambiare una ruota del veicolo dall’altra parte dello stesso; la vittima non si era avveduta della presenza della vittima per la posizione in cui la stessa si trovava. La vittima infatti era intenta a cambiare la ruota dell’auto mentre il ladro agiva in modo repentino infilando il braccio nel finestrino aperto del veicolo.

La destrezza è rinvenibile nel fatto che il soggetto agente pone in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, in quanto idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa oggetto del furto; non è invece sufficiente che l’autore del furto si limiti ad approfittare di situazioni, da lui non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore.

L’aggravante sussiste anche nel caso in cui la vittima sia momentaneamente distratta, ove le condizioni di abilità, astuzia o avvedutezza della condotta siano comunque tali di per sé da sorprendere o eludere la vigilanza del detentore, come nel caso in cui valori siano sottratti con il celere inserimento della mano nella borsa di una persona intenta nell’acquisto di prodotti commerciali. In queste situazioni, infatti, il soggetto agente non trae vantaggio unicamente dalla distrazione della persona offesa, ma si avvale della rapidità dell’azione, risultato della sua particolare abilità in questo genere di movimenti, per superare la vigilanza della vittima.

Nel caso di specie l’imputato agiva non curandosi della presenza nelle vicinanze della persona offesa, e la sua condotta era realizzata con un gesto repentino, in sé idoneo ad eludere comunque la vigilanza del detentore, a prescindere dall’essere lo stesso distratto o meno dal compimento di altre operazioni. Correttamente, pertanto, tale repentinità era ritenuta tale da integrare la destrezza richiesta per la sussistenza dell’aggravante.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 novembre 2020 – 22 marzo 2021, n. 10969 – Presidente Vessichelli – Relatore Zaza

Ritenuto in fatto

1. G.R. ricorre avverso la sentenza del 25 marzo 2019 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 6 luglio 2018, confermava l’affermazione di responsabilità del G. per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di credito e una carta bancomat, commessi il (omissis) in danno di I.F.P., rideterminando la pena.

2. Il ricorrente propone due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sulla sussistenza, per il reato di furto, dell’aggravante della destrezza – ritenuta nell’aver l’imputato sottratto il borsello dall’autovettura della persona offesa attraverso il finestrino anteriore destro mentre lo I. era intento a cambiare una ruota del veicolo dall’altra parte dello stesso – osservando come il G. non si fosse avveduto della presenza della vittima per la posizione in cui la stessa si trovava.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sull’individuazione del reato più grave, nell’ambito della ritenuta continuazione, nel delitto di furto, i cui termini edittali, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, sono invece inferiori a quelli previsti per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento di cui all’art. 493-ter c.p.

Considerato in diritto

1. Il motivo dedotto sulla sussistenza dell’aggravante della destrezza per il reato di furto è infondato.

Il riferimento del ricorrente alla versione difensiva, per la quale l’imputato al momento della commissione della condotta non si sarebbe avveduto della presenza sul luogo della persona offesa, in quanto occultato alla sua vista dall’autovettura dietro la quale lo I. era chinato nel cambiarne una ruota, non coglie in realtà l’esatto contenuto della motivazione della sentenza impugnata sul punto; nella quale, trascurando l’aspetto della possibilità o meno per l’imputato di vedere la vittima, la ritenuta sussistenza dell’aggravante era giustificata con l’ammissione del G. di aver agito in modo repentino infilando il braccio nel finestrino aperto del veicolo.

In questa prospettiva, deve naturalmente tenersi conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali, posto che la configurabilità dell’aggravante in esame postula che il soggetto agente abbia posto in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, in quanto tale idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa oggetto del furto, non è sufficiente a tal fine che il predetto si limiti ad approfittare di situazioni, da lui non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia precisato che l’aggravante sussiste anche nel caso in cui la vittima sia momentaneamente distratta, ove le condizioni di abilità, astuzia o avvedutezza della condotta siano comunque tali di per sé da sorprendere o eludere la vigilanza del detentore, come nel caso in cui valori siano sottratti con il celere inserimento della mano nella borsa di una persona intenta nell’acquisto di prodotti commerciali (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018). In queste situazioni, infatti, il soggetto agente non trae vantaggio unicamente dalla distrazione della persona offesa, ma si avvale della rapidità dell’azione, risultato della sua particolare abilità in questo genere di movimenti, per superare comunque la vigilanza della vittima.

Il caso di specie era riconducibile a questa fattispecie astratta, e la motivazione della Corte territoriale era pertanto conforme ai principi appena enunciati. Per sua stessa ammissione, l’imputato agiva non curandosi della presenza nelle vicinanze della persona offesa, ed anzi ritenendo che la stessa non si trovasse nei pressi dell’autovettura, e la sua condotta era realizzata con un gesto repentino, in sé idoneo ad eludere comunque la vigilanza del detentore, a prescindere dall’essere lo stesso distratto o meno dal compimento di altre operazioni. Correttamente, pertanto, tale repentinità era ritenuta tale da integrare la destrezza richiesta per la sussistenza dell’aggravante.

2. Il motivo dedotto sull’individuazione nel delitto di furto del reato più grave, nell’ambito della ritenuta continuazione, è inammissibile.

Difetta invero l’interesse del ricorrente nel far rilevare la maggiore entità della pena edittale del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento, nel momento in cui, come del resto osservato nella sentenza impugnata, la pena inflitta nella misura di un anno di reclusione ed Euro trecento di multa corrispondeva sostanzialmente al minimo edittale previsto per detto reato in un anno di reclusione ed Euro trecentodieci di multa.

3. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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