Nel caso di specie la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, senza che si fissasse alcun termine per il pagamento.

Il pubblico ministero, atteso il mancato pagamento della provvisionale, chiedeva la revoca del beneficio concesso, ma il giudice dell’esecuzione respingeva la richiesta perché non era stato fissato un termine, ritenendo dunque dovesse operare il termine quinquiennale (previsto per la revoca della sospensione condizionale per altre ragioni) non ancora decorso.

Il procuratore generale ricorreva in cassazione denunciando la violazione della norma che dispone che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, deve essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione.
La Corte ha accolto il ricorso mettendo in luce due orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo “in caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen.”. Secondo altro orientamento, sarebbe necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine mentre ulteriore giurisprudenza rinvia all’operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola.

La Corte condivide quest’ultimo orientamento e precisa che, con riferimento all’obbligazione pecuniaria, occorre far riferimento all’art. 1183 c.c. il quale stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice”.

Poiché la condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento, ne deriva che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 c.c., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione.

Può concludersi nel senso che “Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena –, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 luglio – 10 agosto 2020, n. 23742 – Presidente Iasillo – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza depositata in data 10.10.2019 il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Pr. Gi. con sentenza n. 877/16, irrevocabile l’8.7.2018, dello stesso Tribunale.
L’ordinanza ha osservato che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine.

Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all’art. 163 cod. pen., non ancora decorso.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell’art. 165 cod. pen., norma interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Ha depositato memoria il difensore della parte civile, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
1. Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine – qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna – entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 cod. pen., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen.

La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte (Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600; Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197; Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939; Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765) secondo le quali “In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto)”.

Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine (Sez. 6, 22.10,1988, Tornatore, Rv. 180015), ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola (Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562).

2. Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento che si è affermato nella giurisprudenza più recente, cui dunque si fa espresso richiamo (Sez. 1, 23.1.2019, Leonetti; Sez. 1, 14.2.2019, Ninou; Sez. 1, 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458; Sez. 1, 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693; Sez. 1, 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075).

Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all’art. 163 cod. pen. e, dall’altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all’art. 165 cod. pen.

Con particolare riferimento all’obbligazione pecuniaria, l’art. 1183 cod. civ. stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice”.

La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento.

Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 cod. civ., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione.

E’ stato quindi affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale: “Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.

3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere data applicazione al principio di diritto supra esposto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.

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