Un uomo è stato condannato per estorsione per aver minacciato la persona offesa con la frase «con quelle persone non si scherza sono delle bestie» al fine di ottenere la dazione di una somma di denaro, a titolo di acconto, richiesta alla vittima per rientrare in possesso della sua automobile rubata.

Secondo il difensore, l’imputato non minacciava la vittima di un male certo e realizzabile, ma lo avvisava solo del fatto che il suo autoveicolo era in mano a “brutti soggetti”; ne chiedeva la derubricazione in truffa.

La giurisprudenza sul punto è molto chiara. Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima.

Vi è truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta; in questo caso la vittima non è coartata, ma é tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente.

Vi è invece estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri; in questo caso, la persona offesa è posta nell’alternativa secca di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Secondo la Corte di cassazione la “diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere operata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall’agente (se sia cioè da questi “gestibile”) o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà volitive”.

Quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è la reazione della vittima sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una coartazione: in altri termini, se la volontà della persona offesa risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata.

Aggiunge la Corte che “l’effetto manipolativo, piuttosto che coercitivo, della minaccia dipende dalle caratteristiche (più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla specifica resilienza della vittima al male prospettato”. E ancora “Linduzione in errore è azione diversa dalla costrizione sebbene sia comunque idonea a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva nella misura in cui la volontà risulti “diretta” ma non “piegata”. La idoneità della rappresentazione del male a “dirigere” piuttosto che “piegare” la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di una indagine che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla resilienza della vittima.

In conclusione, la differenza tra il reato di truffa e quello di estorsione poggia sulla potenzialità coercitiva della minaccia, “dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; di contro, si verte nell’ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo immaginario, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà attraverso la prospettazione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore la vittima”.

Nel caso di specie la condotta contestata configura il reato di estorsione perché il male ingiusto prospettato, ovvero possibili esiti violenti del mancato pagamento del riscatto dell’autovettura da parte di persone poco raccomandabili è da ritenersi idonea a operare una concreta coercizione della volontà in quanto il male prospettato, essendo rivolto ad incidere su un bene di rilevanza primaria come l’incolumità fisica, è idoneo a coartare la volontà.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 ottobre – 20 novembre 2015, n. 46084 – Presidente Fiandanese – Relatore Recchione

Ritenuto n fatto

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. unitamente alle generiche, rideterminava in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa la condanna del L. per il reato di estorsione. Si contestava all’imputato di avere minacciato l’offeso con la frase «con quelle persone non si scherza sono delle bestie» al fine di ottenere la dazione della somma di euro 1500, acconto della maggiore di somma di euro 5000 chiesta alla persona offesa per rientrare in possesso della sua automobile rubata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato che deduceva:

2.1. violazione di legge per errata qualifica giuridica del fatto e correlato vizio di motivazione. Si deduceva che la minaccia contestata non aveva la idoneità a incidere la sfera volitiva dell’offeso; il male prospettato non era infatti certo e realizzabile; inoltre il L. era consapevole del fatto di dovere pagare una somma di denaro per rientrare in possesso della autovettura. Nella prospettiva difensiva il L. non minacciava l’offeso di un male certo e realizzabile, ma lo avvisava solo del fatto che il suo autoveicolo era in mano a “brutti soggetti”. Il fatto contestato avrebbe dovuto, dunque, essere qualificato come truffa piuttosto che come estorsione.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è infondato.

1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima. Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta, sicchè la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente. Di contro, si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. sez. 2, n. 7662 dei 27/01/2015, Rv. 262574).

La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere operata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall’agente (se sia cioè da questi “gestibile”) o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà volitive. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia – comunque e ragionevolmente – come conseguenza una reazione di “evitamento” del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata.
La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione attraverso condotte artificiose in quanto solo nel primo caso la condotta dell’agente si presenta irresistibile. Evidentemente l’effetto manipolativo, piuttosto che coercitivo, della minaccia dipende dalla caratteristiche (più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla specifica resilienza della vittima al male prospettato.
L’induzione in errore è azione diversa dalla costrizione sebbene sia comunque idonea a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva nella misura in cui la volontà risulti “diretta” ma non “piegata”. La idoneità della rappresentazione del male a “dirigere” piuttosto che “piegare” la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di una indagine che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla resilienza della vittima.
1.2. Deve dunque essere affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di truffa consumata, attraverso la prospettazione di un pericolo immaginario, ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la potenzialità coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; di contro, si verte nell’ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo immaginario, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà attraverso la prospettazione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore la vittima. La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è una indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto ovvero sia la violenza “oggettiva” della minaccia che la sua soggettiva efficacia sulla specifica vittima (Cass. sez. 6, n. 27996 del 28.5.14, Rv 261479).

1.3. Nel caso di specie la condotta contestata è stata correttamente inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 629 cod. pen. in quanto il male ingiusto prospettato, ovvero possibili esiti violenti del mancato pagamento del riscatto dell’autovettura da parte di persone che sono “delle bestie” è da ritenersi idonea a operare una concreta coercizione della volontà in quanto il male, pur riferito a condotte provenienti da persone diverse dall’agente (ma a questo ragionevolmente collegate), essendo rivolto ad incidere su un bene di rilevanza primaria come l’incolumità fisica, si presenta idoneo a coartare la volontà. Sotto il profilo soggettivo non sono emersi elementi indicativi di una inidoneità specifica della condotta ad incidere sul processo volitivo della vittima che effettivamente si determinava a corrispondere la somma richiesta.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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