Il tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari a carico di un uomo, gestore di un canile, accusato del reato di maltrattamento di animali.

Censurata in cassazione l’ordinanza, la Suprema Corte afferma che la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (dolo nel caso dell’art. 544 ter c.p.) non rileva perché, in sede cautelare reale, è sufficiente il fumus commissi delicti, quale astratta sussimibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato.

Il tribunale del riesame confermava la misura reale con motivazione congrua e fondata su oggettive risultanze investigative. Agli atti vi era il verbale della polizia giudiziaria che attestava le condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovavano i 444 cani presenti nella struttura poi sequestrata; plurimi gli elementi da cui desumere il fumus del reato contestato: scarsità degli spazi, sistema di abbeveramento e pulizia dei box inadeguati, lo stato dei cani (sporchi, maleodoranti, in palese magrezza, a causa della scarsità del cibo somministrato, sovente cachettici, con lesioni croniche, perdita di pelo, aree di sanguinamento, parassitosi intestinali o malattie croniche debilitanti). Inoltre, poche ed incomplete erano cartelle cliniche relative agli animali malati, così come il corredo farmaceutico era del tutto insufficiente, al pari della documentazione medica.

L’ordinanza del riesame ha confermato il fumus individuando chiari indici di maltrattamento di animali (come l’omessa cura di una malattia che determini il protrarsi o l’aggravamento di una patologia fonte di sofferenze), o, comunque, della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.; ciò sul presupposto che, in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, la grave sofferenza degli stessi, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia, che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato che la libera disponibilità della struttura potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati, o comunque aggravare le conseguenze di quello addebitato.

Avv. Annalisa Gasparre, foro di Pavia

Cassazione penale sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 30/04/2021), n.16515

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza dell’11/6/2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava – limitatamente alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137 – il decreto di sequestro preventivo emesso l’11/5/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri a carico di T.L., confermandolo, per contro, quanto al delitto di cui all’art. 544-ter c.p., contestato allo stesso.

2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p. L’ordinanza risulterebbe viziata, in quanto priva di effettiva motivazione e corredata soltanto da mere espressioni di stile, specie quanto all’esistenza dei requisiti di cui alla norma richiamata per l’applicazione della misura cautelare reale;

– la stessa censura – unitamente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – é poi sollevata con riguardo al fumus commissi delicti. Si contesta, in primo luogo, che nessun passo dell’ordinanza conterrebbe valutazioni in ordine al dolo del delitto che il T. – titolare/gestore di un canile rifugio – avrebbe commesso; nessun elemento emergerebbe in tal senso, né sarebbero stati individuati comportamenti dell’indagato dai quali ricavare la volontà o la consapevolezza di produrre lesioni ai cani o di sottoporli a sevizie o sofferenze. L’ordinanza, ancora, non considererebbe che il ricorrente avrebbe adottato ogni misura necessaria per garantire il benessere degli animali, nominando un direttore sanitario (unico responsabile della struttura, per gli aspetti riscontrati), assumendo operai per le pulizie e la somministrazione del cibo, nonché munendosi di tutte le autorizzazioni dovute; la motivazione sul punto, dunque, sarebbe di mera apparenza, quale pedissequa ripetizione di quanto già affermato dal G.i.p., senza alcuna valutazione autonoma. L’assenza di gravi indizi di reità a carico del T., inoltre, ben emergerebbe da numerosi elementi in fatto che – sebbene sottoposti al Tribunale – non sarebbero stati esaminati: ciò, in particolare, con riguardo alla quantità di cibo somministrata quotidianamente ai cani, alle loro condizioni igieniche, alla presenza di un’area di sgambamento (così come di brandine e di coperture dal sole), alla pulizia dei box, all’isolamento acustico, alla inoculazione di microchip. Con riguardo a questi profili, che l’ordinanza avrebbe posto a fondamento della misura, il Tribunale avrebbe peraltro considerato soltanto alcuni documenti – non veritieri – contenenti gravissime omissioni e inesattezze, oltre che redatti da veterinari in malafede (come dimostrerebbe un’altra vicenda giudiziaria relativa al canile, tutt’ora pendente, nella quale il T. sarebbe persona offesa); nessuna valutazione, per contro, si riscontrerebbe quanto alle produzioni della difesa. A conferma ulteriore dell’assenza del fumus dei reati alternativamente ipotizzati dal Collegio (artt. 544-ter e 727 c.p.), infine, si sottolinea che l’ordinanza impugnata non citerebbe un solo episodio di maltrattamento, né di gravi sofferenze cagionate gli animali, così confermandosi che la misura si fonderebbe soltanto su elementi privi di riscontro. Oltre alla mancanza di fumus, peraltro, emergerebbe evidente l’assenza di presupposti per il sequestro, che avrebbe potuto essere evitato nominando un nuovo direttore sanitario;

– la stessa censura, infine, é mossa con riguardo alla parte del provvedimento genetico che avrebbe affidato l’intera gestione del canile ad un amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1. Premesso che, sul punto, la motivazione sarebbe del tutto assente, si evidenzia che il provvedimento sarebbe illogico ed abnorme, in quanto i reati per i quali si procede non consentirebbero la nomina in oggetto, non rientrando nell’art. 240-bis c.p., né nell’art. 51 c.p.p., comma 3-bis.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, il difensore ha insistito nelle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

4. Tanto richiamato in termini generali, l’impugnazione risulta manifestamente infondata in ordine alle prime due censure: queste, infatti, attengono, per un verso, alla sussistenza del dolo – profilo non rilevante in tema di sequestro preventivo, essendo sufficiente il “fumus commissi delicti”, quale astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le altre, Sez. 1, n. 18491 del 30/1/2018, Armeli, Rv. 273069) -, e, per altro verso, alla dedotta illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione, ossia a caratteri non ammessi in questa sede dal richiamato art. 325 c.p.p.. Del tutto generico, inoltre, risulta il ricorso ancora nei primi due motivi, laddove lamenta la carenza di motivazione su plurimi elementi di merito (per non aver, il Tribunale, esaminato documenti fotografici o video prodotti dalla difesa, così come le fatture di acquisto del cibo), ovvero contesta che la relazione dei veterinari ne dimostrerebbe la “palese malafede”, e che lo stato dei luoghi descritto dagli ausiliari di p.g. conterrebbe “una serie specifica di gravissime omissioni e inesattezze” (che il ricorso motiva – ancora in termini non specifici – con il richiamo ad altra vicenda giudiziaria concernente lo stesso canile, nella quale il T. si sarebbe costituito parte civile contro dirigenti del servizio veterinario, rappresentanti di associazioni ambientaliste e soggetti intranei a locali cosche di ‘ndrangheta). Dal che, con argomento ancora vago e privo di effettivo contenuto, una misura cautelare che troverebbe fondamento su “chiacchiere, allusioni, insinuazioni”.

5. Le censure appena riportate, peraltro, trascurano che il Tribunale del riesame ha confermato la misura reale – sussistendo gravi indizi di reato ex art. 544-ter c.p. (o, comunque, ex art. 727 c.p.) – con una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze investigative e tutt’altro che carente, o di mera apparenza. Dunque, non censurabile.

6. In particolare, é stato ampiamente richiamato il verbale redatto dalla polizia giudiziaria il 5/2/2020, nel quale si dava conto – con grande precisione – delle condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovavano i 444 cani presenti nella struttura poi sequestrata: le pagine 2, 3 e 4 dell’ordinanza contengono una diffusa elencazione dei profili in oggetto, ed evidenziano il fumus del reato in rubrica con riguardo a plurimi elementi concernenti lo stato della struttura (tra i quali, la scarsità degli spazi, il sistema di abbeveramento e la pulizia dei box, la presenza o meno di ripari dal sole, così come di brandine, di zone di quarantena, di aree di sgambatura, di lavaggio degli animali, di ciotole singole), così come lo stato degli stessi cani, trovati sporchi, maleodoranti, in palese magrezza (a causa della scarsità del cibo somministrato), sovente cachettici, con lesioni croniche, perdita di pelo, aree di sanguinamento, parassitosi intestinali o malattie croniche debilitanti. A margine, ed a conferma delle condizioni della struttura, l’ordinanza ha anche sottolineato la presenza di poche ed incomplete cartelle cliniche relative agli animali malati, così come di un corredo farmaceutico del tutto insufficiente, al pari della documentazione medica.

7. In forza di questi riscontri oggettivi – che il Collegio non può porre in discussione in un’ottica di puro merito, come richiede il ricorso – l’ordinanza ha dunque confermato il fumus del delitto di cui all’art. 544-ter c.p., individuando chiari indici di maltrattamento di animali (come l’omessa cura di una malattia che determini il protrarsi o l’aggravamento di una patologia fonte di sofferenze), o, comunque, della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.; ciò sul presupposto che, in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, la grave sofferenza degli stessi, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia, che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (tra le altre, Sez. 3, n. 52031 del 4/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero, Rv. 262529; si veda anche Sez. 3, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267, relativa ad animali domestici tenuti in luogo privo di un ricovero adeguato, denutriti, dissetati con acqua piovana e circondati dalle loro feci).

Esattamente come riscontrato nel caso di specie, come da più che congrua motivazione dell’ordinanza.

8. Con riguardo, poi, alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato che la libera disponibilità della struttura potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati, o comunque aggravare le conseguenze di quello addebitato; quel che, peraltro, il ricorso contesta ancora con una considerazione di puro merito, quindi inammissibile, ossia che sarebbe stato possibile soddisfare l’esigenza cautelare anche solo con la sostituzione del direttore sanitario della struttura.

I primi due motivi di impugnazione, dunque, sono manifestamente infondati.

9. Da rigettare, invece, risulta il terzo, che concerne l’avvenuta nomina di un amministratore giudiziario per la gestione del canile.

Questa Corte, con indirizzo costante e qui da ribadire, ha infatti affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura stessa (tra le altre, Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, Della Santina, Rv. 274723; Sez. 6, n. 22843 del 26/4/2018, Bonarrigo, Rv. 273391).

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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