Le parti – imputata e pubblico ministero – avevano concordato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica contestato alla donna.
Il giudice per le indagini preliminari, però, applicava la pena concordata dalle parti, senza concedere il beneficio della sospensione della sanzione che era stato espressamente richiesto e sul quale si era formato il consenso del pubblico ministero, peraltro in assenza di alcuna motivazione al riguardo.
La sentenza deve essere annullata. Infatti, vale il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

Avv. Annalisa Gasparre

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 22 maggio 2020, n. 15720 – Presidente Bricchetti – Relatore Cenci
Ritenuto in fatto

  1. Il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 24 febbraio 2017 ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a M.P. la pena concordata con il P.M. (che il 19 novembre 2015 ha manifestato per iscritto consenso all’istanza difensiva avanzata contestualmente all’opposizione a decreto di condanna) in relazione al reato alla donna contestato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b: valore alcolemico pari a 0,96 grammi/litro alla prima prova e 0,90 g/l alla seconda), provocando un incidente stradale, fatto contestato come commesso il (omissis).
  2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputata, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge.
    2.1. In particolare, con il primo lamenta omessa fissazione dell’udienza sull’opposizione a decreto di condanna e conseguente violazione dell’art. 464 c.p.p., artt. 157 e 179 c.p.p. e art. 24 e 111 Cost., per non avere consentito alla difesa di presenziare all’udienza, udienza che non si è tenuta, con conseguente nullità che si stima essere insanabile.
    2.2. Con l’ulteriore motivo censura la violazione degli artt. 444 e 157 c.p.p. e artt. 163 e 164 c.p., per avere il Tribunale disatteso gli “accordi tra le parti, non concedendo la sospensione condizionale della pena, che non solo era stata richiesta, non solo vi era consenso del P.M., ma era concedibile trattandosi di persona incensurata” (così alla p. 3 del ricorso).
    Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
  3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria ex art. 611 c.p.p., del 27-28 gennaio 2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
    Considerato in diritto
  4. Premesso che il reato contesto non è prescritto (infatti, 30 giugno 2015 + cinque anni = 30 giugno 2020), il ricorso è fondato e deve essere accolto.
  5. Appare opportuno prendere le mosse dall’esame del secondo motivo di impugnazione.
    Dall’accesso diretto agli atti da parte del Collegio (consentito, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che con istanza depositata in Cancelleria il 6 novembre 2015 il difensore ha chiesto l’applicazione di pena sospesa (p. 2, riga 2) e che il P.M. ha prestato il proprio consenso per iscritto il 19 novembre 2015.
    Il G.i.p. con la sentenza impugnata, emessa de plano senza previa fissazione di udienza, non ha applicato la pena sospesa nè ha motivato alcunché.
  6. Atteso, dunque, che il G.i.p. del Tribunale di Bologna con la sentenza impugnata ha applicato la pena concordata dalle parti, senza tuttavia concedere il beneficio della sospensione della sanzione che era stato espressamente richiesto e sul quale si era formato il consenso del P.M., peraltro in assenza di alcuna motivazione al riguardo, e che il ricorso manifesta (alla p. 3) lo specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito, appunto onde evidenziare la richiesta concordata di applicazione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. (cfr. al riguardo gli argomenti svolti nella parte motiva di Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034-01, pur emessa in un caso non coincidente con quello in esame), si impone, dunque, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l’ulteriore corso.
    Occorre, infatti, senz’altro dare continuità al principio di diritto secondo il quale “In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie” (Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, P.G. in proc. Bessas e altro, Rv. 270065-01).
  7. Discende, pertanto, la statuizione in dispositivo.
    P.Q.M.
    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
#

Comments are closed