Una donna è stata condannata per il reato di interruzione di pubblico servizio per aver cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche.
I giudici hanno ritenuto sussistente la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, perché la donna si era introdotta nella scuola in orario non previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con aggressione verbale nei confronti della collaboratrice; tale condotta ha determinato tra gli alunni e gli insegnanti un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente.
Per integrare il reato è richiesta una condotta che pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso; integra l’elemento oggettivo del reato anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento.
Dal punto di vista soggettivo, la condotta volontaria tenuta integra tale elemento. Al riguardo, giova ricordare che, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico, è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio.
Va infine considerato che non era la prima volta che l’imputata travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che la ricorrente attaccasse, minacciasse, aggredisse, ingiuriasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio, e che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 9 ottobre 2020, n. 28213 – Presidente Costanzo – Relatore Aprile
Ritenuto in fatto

  1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dalla imputata Ci. D’Am. avverso la sentenza emessa in data 13/10/2014 dal Tribunale di Brindisi, ha confermato la decisione con la quale la imputata è stata riconosciuta responsabile del delitto di cui all’art.340 cod. pen. per aver cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche del 1. Circolo Didattico ………….. di ………….. e condannata a pena di giustizia.
  2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce:
    2.1. Violazione dell’art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e con riferimento all’elemento oggettivo della condotta. La ricostruzione in fatto operata dal giudice – secondo la quale l’accaduto determinava una agitazione tale da indurre ad interrompere le attività didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa succedeva ed affermando che la vicenda è durata circa dieci minuti – non si attaglia ai confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al reato contestato che richiede per la sua integrazione una incidenza del comportamento dell’agente sul funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, che nella specie ha regolarmente continuato a funzionare. La Corte ha omesso di indicare a che cosa veniva ancorata la valutazione di apprezzabilità dell’interruzione non essendo neanche chiarito per quanti alunni ed insegnanti si ingenerò la agitazione generale e per quale ragione le lezioni furono interrotte per quel lasso di tempo.
    2.2. Violazione dell’art. 43 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, ricostruito dalla sentenza in termini di dolo eventuale senza alcuna motivazione circa la sua rappresentazione da parte della ricorrente che sapeva che il figlio che si era recata a prelevare era in segreteria con l’operatore scolastico e non in classe.
    2.3. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendosi in presenza di una condotta episodica, del resto dimostrata dallo stato di incensuratezza dell’imputata, e sicuramente esigua in considerazione del breve lasso temporale interessato.
    Considerato in diritto
  3. Il ricorso è inammissibile.
  4. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità.
    Ritiene il Collegio che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della D’Am. in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice Ca., ha fatto si che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.
    Il giudizio si pone nell’alveo di legittimità secondo il quale integra il reato di cui all’art.340 cod.pen. la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6 n. 1334 del 12/12/2018 Ud. (dep. 2019), Carannante, Rv. 274836); integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 cod. pen. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, Giannotti, Rv. 257452).
  5. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto che non possono essere scrutinate in sede di legittimità.
    La sentenza impugnata ha ritenuto pacifica la ricorrenza dell’elemento soggettivo – considerata la volontaria condotta trasgressiva tenuta – sub specie della accettazione delle conseguenze anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico.
    Il giudizio si pone nell’alveo di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081).
  6. Il terzo motivo è proposto per ragioni di fatto non consentite rispetto alla ineccepibile esclusione della ricorrenza della causa di esclusione della punibilità in ragione degli elementi circostanziali considerati, tenuto conto che non era la prima volta che la imputata travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che la ricorrente attaccasse, minacciasse, aggredisse, ingiuriasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio, e che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti (vedi p. 1 e 5 della sentenza impugnata).
  7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
    P.Q.M.
    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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