… e il ristoratore procede con decreto ingiuntivo. Il decreto viene però opposto dagli sposi contraenti e il tribunale ritiene che l’opposizione sia fondata perché il primo a venir meno agli accordi è stato il ristoratore che non ha provato l’esatto adempimento degli obblighi a suo carico.

In sostanza, i giudici affermano che poiché non è stato provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore, è giustificato l’inadempimento degli sposi.

La Corte ricorda che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma;

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 12 novembre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3009 – Presidente Graziosi – Relatore Scrima

Considerato che:

El. Sa. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Mi. Ci. e Co. Cu. e avverso la sentenza n. 500/2018, depositata il 26 settembre 2018, del Tribunale di Caltagirone, che ha rigettato l’appello, proposto dall’attuale ricorrente, avverso la sentenza n. 546/2011 del Giudice di pace di Caltagirone, che aveva accolto l’opposizione proposta dal Ci. e la Cu. ed aveva revocato il d.i. n. (omissis)/2010, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Euro 3.500,00, in favore dell’opposto, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato da El. Sa. in occasione del loro matrimonio;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Rilevato che:

il primo motivo è così rubricato «Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1460 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 52, comma 5 della L. 18.06.2009, n. 69, sotto il profilo della inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.»;

con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, Mi. Ci. e Co. Cu. avevano eccepito l’inesatto adempimento del Sa. e allegato molteplici difformità delle prestazioni da quest’ultimo eseguite rispetto a quelle dovute mentre il Sa. non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento;

il ricorrente sostiene di aver, invece, fornito la prova dell’esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli attuali intimati in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da Ni. Ca. in sede di escussione testimoniale; lamenta che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle «trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell’alterazione del sinallagma», così come mancherebbe «il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto»; deduce che il Tribunale non avrebbe «spiegato in alcun modo in che misura le asserite Inadempienze contestate al ricorrente avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti dei resistenti, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse» vi sarebbe la certezza della loro infondatezza, alla luce delle già richiamate risultanze istruttorie, e che, pertanto, sarebbe evidente la violazione delle norme indicate nella rubrica e l’inesistenza, la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata;

il secondo motivo è così rubricato: «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 52, comma 5 della L. 18.06.2009, n. 69, sotto il profilo dell’inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo d[e]lla sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c, in relazione alla omessa valutazione della testimonianza del teste Ca. Ni. in relazione alla prova dell’inadempimento dei resistenti Ci. Mi. e Cu. Co. alle obbligazioni assunt[e] nei confronti del ricorrente in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l’Azienda agrituristica Gi. ed in relazione all’inesistenza dell’inadempimento contrattuale del ricorrente in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di Ci. Mi. e Cu. Co. in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l’azienda agrituristica Gi.»;

in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che dall’istruttoria espletata in primo grado sarebbe emersa la palese fondatezza delle domande da lui proposte già in sede monitoria e la manifesta infondatezza delle domande e delle eccezioni proposte nell’atto di opposizione a d.i. dagli opponenti; lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e carente, abbia attribuito valenza neutra all’interrogatorio formale reso dai coniugi Ci. – Cu. che avrebbe, invece, a suo avviso, messo in luce la pretestuosità e l’infondatezza delle loro domande ed eccezioni, ed assume che quel medesimo Giudice avrebbe considerato, senza una plausibile ragione e con motivazione insufficiente, inattendibile il teste Ni. Ca., laddove, secondo il Sa., sarebbero, invece, scarsamente attendibili e credibili proprio i testi degli attuali intimati, Sa. Ni. e Ca. Nu. Di Li., il cui “racconto” sarebbe sicuramente inverosimile;

entrambi i motivi di ricorso proposti sono inammissibili;

va evidenziato che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma;

tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato (Cass. 30/05/2017, n. 13627; Cass. 26/10/2005, n. 20678; Cass. 1/06/2004, n. 10477); nel caso all’esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del Sa., motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l’inadempimento degli attuali intimati (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass., ord., 12/10/2018, n. 25584);

inoltre, si osserva che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i mezzi in scrutinio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476; v. anche Cass., ord., 8/11/2019, n. 28887; Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); peraltro, come già evidenziato, la sentenza impugnata è supportata da motivazione che non è apparente né intrinsecamente contraddittoria e consente di seguire il ragionamento logico seguito dal Tribunale;

neppure è stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per sé decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del Tribunale, evidenziandosi che nella specie non è applicabile ratione temporis l’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (risalendo la notifica dell’atto di appello al 2011) e che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano – come nel caso all’esame – il paradigma normativo a questi ultimi profili; le ulteriori doglianze relative a vizi motivazionali non risultano proposte nel rispetto del paradigma legale di cui ai novellato n. 5 dell’art. 360 del codice di rito, applicabile nella specie ratione temporis, per il quale non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza (v. Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257; v. anche Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass, ord., 07/12/2017, n. 29404 e Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598);

conclusivamente il ricorso è inammissibile;

non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n, 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

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