La danneggiata dalla caduta di un blocco di neve ghiacciata sulla propria auto ha citato il proprietario dell’edificio per chiedere i danni patiti.
I giudici hanno però rigettato la domanda risarcitoria, evidenziando l’eccezionalità delle precipitazioni nevose abbattutesi sulla città; la nevicata era di notevole intensità e si era protratta per ben 13 giorni, determinando la totale paralisi delle attività e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del custode per ripulire il tetto dalla neve.
Peraltro l’auto era stata parcheggiata proprio sotto il cornicione dello stabile, in un posto in cui vigeva il divieto di fermata segnalato da un cartello verticale.
L’evento meteo, ancorchè previsto dal servizio meteorologico, ha integrato il caso fortuito idoneo a liberare il custode dalla responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c.
Avv. Annalisa Gasparre
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 ottobre 2020 – 22 febbraio, n. 3564 – Presidente Armano – Relatore Sestini
Rilevato che:
Ka. Ci. convenne in giudizio il Comune di Ancona -assumendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.- per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dalla caduta di una massa di neve ghiacciata distaccatasi dal tetto di un edificio comunale;
il convenuto resistette alla domanda, contestando la propria legittimazione passiva e assumendo comunque la ricorrenza del caso fortuito, e chiamò in manleva la Ass. Coop. …….., alla quale erano stati affidati l’uso e la gestione dell’immobile;
quest’ultima si costituì, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando, comunque, sia la domanda attorea che quella di manleva;
il Giudice di Pace di Ancona rigettò la domanda della Ci. e la condannò al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata;
la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dal Tribunale di Ancona, che ha evidenziato -come già il Giudice di Pace-l’eccezionalità delle precipitazioni nevose abbattutesi sulla città di Ancona (una «nevicata epocale»), che erano state di notevolissima intensità e si erano protratte per ben 13 giorni, determinando la totale “paralisi” delle attività e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del custode per ripulire il tetto dalla neve in costanza di precipitazioni nevose (rilevando, altresì, che la Ci. aveva parcheggiato la vettura proprio sotto il cornicione dello stabile, in un posto in cui vigeva il divieto di fermata segnalato da un cartello verticale);
ha proposto ricorso per cassazione la Ci., affidandosi ad un unico motivo; entrambi gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi; il Comune ha proposto anche un “ricorso incidentale condizionato” che, senza individuare e illustrare alcun motivo, è diretto soltanto a sentir accogliere la domanda di manleva (rimasta assorbita) in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale; la ricorrente e il Comune hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1227, 2043 e 2051 c.c.: premesso che il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. provando «il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la “cosa” ed il danno», la ricorrente contesta che la precipitazione nevosa, ancorché eccezionale, potesse integrare caso fortuito, rilevando che l’evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico (tanto che il Prefetto aveva diramato numerosi avvisi di allerta) e che il fatto che le precipitazioni si protraessero da 13 giorni consentiva di escludere l’imprevedibilità della caduta della neve dal tetto; evidenzia che, in ogni caso, sarebbe stato sufficiente che il Comune posizionasse delle transenne per inibire la sosta dei veicoli e contesta la rilevanza della circostanza che la vettura fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un segnalato divieto di fermata;
il motivo è inammissibile, in quanto:
la Corte ha ampiamente motivato (con puntuale indicazione degli elementi valutati e con corretto richiamo ai consolidati orientamenti di legittimità) sul fatto che la precipitazione nevosa “epocale” aveva paralizzato ogni attività e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l’adozione di interventi idonei a rimuovere eventuali situazioni di pericolo, ritenendo pertanto integrati gli estremi del caso fortuito, rilevante -ai sensi dell’art. 2051 c.c.- ai fini dell’esclusione della responsabilità de custode;
la Ci., senza contestare effettivamente la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, si limita a contrastare l’apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale in punto di ricorrenza del caso fortuito, prospettando una lettura alternativa degli elementi emersi dall’istruttoria ed assumendo la prevedibilità della caduta della massa nevosa e la sua prevenibilità, anche soltanto mediante l’apposizione di transenne o di nastri dissuasori per impedire la sosta dei veicoli;
ciò facendo, tuttavia, la ricorrente mostra di non cogliere appieno la ratio della decisione, che ha evidenziato come l’eccezionalità dell’evento avesse “paralizzato” l’intera città, al punto da rendere impossibile qualunque tipo di intervento sui beni comunali; inoltre sollecita la Corte a compiere un proprio accertamento di merito, di segno opposto rispetto a quello effettuato dalla sentenza impugnata, in violazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità civile per i danni causati da cose in custodia, «sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici» (Cass. n. 6753/2004; cfr. anche Cass. n. 472/2003);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
il ricorso incidentale resta assorbito;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ancona e della Ass. Coop. ………, liquidandole -rispettivamente- in Euro 1.000,00 ed in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00 per ciascun controricorrente) e agli accessori di legge;
dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 21.10.2020
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