La legislazione emergenziale ha derogato alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti.

Pertanto, la notifica del decreto di citazione a giudizio avveniva correttamente via pec all’avvocato difensore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 febbraio – 15 marzo 2021, n. 10059 – Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’impugnata decisione del 7 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Salerno ha condannato P.A. e P.R. alle pene di legge, in ordine al reato di falso giuramento della parte ai sensi dell’art. 371 c.p., commesso il 31.ge.20.. Secondo la contestazione, i fratelli P. – chiamati a rendere il giuramento decisorio nel processo civile promosso dalla parte civile C.V. (avente ad oggetto, in via principale, la domanda di risarcimento del danno per vizi nell’esecuzione di lavori edili inerenti ad un fabbricato di loro proprietà) – commettevano spergiuro allorché negavano, contrariamente al vero e nella piena consapevolezza della falsità delle affermazioni, l’avvenuto rilascio da parte del comune di Buccino del certificato di agibilità relativo all’immobile.

2. Con atto a firma del comune difensore di fiducia avv. A. A., P.A. e P.R., chiedono l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178 c.p.p., con riferimento all’art. 161 e D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 13 e 14. In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia stimato – erroneamente – valida la notifica del primo decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 7 aprile 2020 (rinviata, prima, al 19 giugno e, poi, al 23 giugno 2020), in quanto comunicata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e non notificata agli imputati nel domicilio eletto/dichiarato (i.e. nel proprio luogo di residenza); ciò sebbene il decreto di citazione del 10 marzo 2020 recasse le diciture “Si notifichi a mani proprie” e la validità “quale avviso ai sensi dell’art. 601 c.p.p., comma 5 nonché per gli effetti di cui all’art. 161 c.p.p. comma 4, se verificatesi le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, stessa disposizione e di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8-bis”.

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 371 c.p. con riferimento all’art. 2739 c.c., art. 238 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., per avere il Giudice territoriale erroneamente disatteso il rilievo formulato in sede di gravame quanto alle irregolarità contenute nel verbale di deferimento del giuramento decisorio (segnatamente alla procedura di correzione della formula deferita in maniera non conforme al citato art. 46), irregolarità riverberante automaticamente sulla ritualità del deferimento del giuramento decisorio e sulla verbalizzazione del medesimo.

2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 371 c.p. con riferimento all’art. 2739 c.c. e art. 238 c.p.c., per avere la Corte distrettuale stimato erroneamente integrato il reato sebbene il giuramento decisorio sia stato deferito in palese violazione delle (sopra indicate) norme del codice civile e del codice procedura civile. La comune difesa dei ricorrenti evidenzia come, nella specie, si trattasse di un giuramento de scientia e non de veritate, sicché era necessario che la formula fosse redatta, a pena di inammissibilità, in modo che, ripetendola, il giurante affermasse o negasse non un fatto, ma la conoscenza che egli ne aveva, perché soltanto questo può costituire oggetto del giuramento.

Sottolinea come non possa ravvisarsi una lesione dell’interesse protetto dall’art. 317 c.p. tale da configurare una condotta penalmente rilevante allorché la falsa dichiarazione intervenga in merito ad un giuramento non ritualmente deferito.

2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 371 c.p. con riferimento all’art. 2739 c.c. e art. 238 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nella parte in cui ha ravvisato il delitto in parola sebbene il giuramento decisorio sia stato, nella sostanza, deferito su un vero e proprio “fatto illecito”, ossia il rilascio da parte del comune di …………. di un certificato di agibilità in assenza di qualsivoglia requisito di legge e, dunque, in violazione dell’art. 2739 c.c..

2.5. Violazione di legge in relazione all’art. 371 c.p. con riferimento all’art. 2739 c.c. e art. 238 c.p.c., per avere la Corte campana stimato decisivo il giuramento decisorio sebbene, come si legge nella sentenza del giudice civile, esso non abbia in alcun modo influito sull’esito del giudizio. Rimarca la comune difesa degli imputati come, anche in relazione al reato in oggetto, debba trovare applicazione il principio di diritto pacificamente acquisito in materia di falsa testimonianza, secondo cui è da escludere qualsivoglia reato quando le false dichiarazioni siano irrilevanti ai fini della decisione.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. È all’evidenza destituito di fondamento il primo motivo in rito (motivo sub punto 2.1 del ritenuto in fatto), con cui i ricorrenti deducono la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 7 aprile 2020, in quanto comunicata con la posta elettronica certificata (PEC) al solo comune difensore di fiducia.

2.1. Nel rinnovare una deduzione già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale ed a non confrontarsi con l’ineccepibile risposta data dal Collegio di merito per disattendere l’eccezione, i ricorrenti trascurano di considerare come il giudizio d’appello si sia instaurato durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19, regolato dalla normativa ad hoc introdotta con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

2.2. Giova rammentare che il cit. D.L. n. 18 del 2020, art. 83, ai commi 13 e 14, recita: “13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, art. 10, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”.

Ne discende che, nell’intervallo temporale coperto dalla normativa testè rammentata, le notificazioni relative agli avvisi dei procedimenti oggetto di trattazione (come appunto quello de quo) dovevano essere “eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia”, disposizione avente una chiara valenza eccezionale, legata all’emergenza pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla difesa.

A nulla rileva, pertanto, la circostanza che sul modulo (precompilato) utilizzato dalla cancelleria ai fini dell’avviso in parola fossero presenti le diciture relative al regime ordinario delle notificazioni previste dal codice di procedura penale, trattandosi di indicazioni appunto derogate dalla disciplina eccezionale introdotta con i ricordati commi 13 e 14 del D.L. n. 18 del 2020, art. 83.

3. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo – con cui si contesta la ritualità formale e sostanziale della formula decisoria conferita – i ricorrenti reiterano deduzioni già coltivate in appello, cui il Collegio di merito ha risposto in modo completo, lineare e corretto in diritto.

3.1. Quanto al primo rilievo (motivo sub punto 2.2 del ritenuto in fatto), la Corte territoriale ha invero ineccepibilmente osservato come la correzione del verbale d’udienza avvenuta mediante cancellazione di una parola con l’aggiunta di un’altra – leggibile -, sia pure disposto con modalità non rituali e non conformi alle prescrizioni dell’art. 46 disp. att., non abbia in alcun modo inciso sulla prova e sulla integrazione del fatto-reato, atteso che – come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità civile – il verbale ha comunque una fede privilegiata anche quando contenga la correzione di errori materiali e che, ove si contesti la rispondenza al vero della parte corretta, va proposta querela di falso (v. in questo senso, Sez. 3, n. 5542 del 05/04/2012, Rv. 621832-01).

L’eccezione è, d’altronde, generica là dove i ricorrenti non hanno precisato le ragioni per le quali la correzione del verbale abbia impedito loro di comprendere la formula dei capitoli del giuramento tale da escludere il reato.

3.2. In relazione alla seconda ed alla terza doglianza (motivi sub punti 2.3 e 2.4 del ritenuto in fatto), i Giudici della cognizione hanno fatto inappuntabile richiamo al consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, alla stregua del quale, ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento, non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata (Sez. 6, n. 1039 del 19/12/2012 – dep. 2013, P.C. in proc. Ceconi, Rv. 254034-01).

Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile, sono realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all’art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può venir meno per effetto delle vicende del processo civile, pur se tali da condurre all’invalidazione del giuramento medesimo. (Sez. 6, n. 21730 del 12/02/2008, Marra, Rv. 240341-01).

4. Medesime considerazioni valgono per l’ultimo motivo con cui i ricorrenti deducono l’innocuità e l’inoffensività del falso giuramento, in quanto – asseritamente – reso su circostanze ininfluenti sull’esito del giudizio (motivo sub punto 2.5 del ritenuto in fatto).

4.1. La deduzione è invero reiterativa di una censura già coltivata in appello e convincentemente disattesa dal Collegio di merito e, nel contempo, palesemente infondata, là dove costituisce ius receptum che il delitto di falso giuramento della parte è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, punibile per il solo fatto della falsa dichiarazione giurata, indipendentemente dal danno o dal pericolo concreto di danno che possa derivare all’altra parte. (Sez. 3, n. 445 del 26/10/1979 – dep. 1980, Bianconi, Rv. 143895-01).

4.2. Ad ogni buon conto, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato che lo spergiuro da parte dei P. ha avuto ad oggetto un punto della decisione della questione controversa in sede civile, tanto che ha comportato il deferimento del giuramento decisorio non suppletorio, ed ha inciso sul giudizio civile ed orientato la decisione del Tribunale, richiamando a supporto di tale assunto il riferimento al giuramento contenuto nella motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio civile (v. pagina 7 della sentenza impugnata).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

5.1. Dalla decisione discende altresì la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile C.V. in questo grado, che – avuto riguardo alle tariffe forensi ed all’impegno defensionale profuso – si stima equo liquidare in Euro 3510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile C.V. in questo grado, che si liquidano in Euro 3510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

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