Da intercettazioni risultava che l’indagato era “persona di rispetto” che si ingeriva nel settore degli appalti.

Secondo la Corte di cassazione, sussiste l’ipotesi di tentata estorsione ambientale, per le pressioni in danno della persona offesa.

La Corte chiarisce che integra la c.d. estorsione ambientale quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima.

Pertanto, anche le richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all’invito ricevuto, possono integrare il reato di estorsione. Altresì integra il delitto la condotta consistente nella formulazione di minacce larvate od implicite volte a far sì che la persona offesa rinunci ad intraprendere azioni legali, oppure a coltivare azioni legali già intentate dal proprio dante causa.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 gennaio – 2 marzo 2021, n. 8262 – Presidente Cervadoro – Relatore Beltrani

Ritenuto in fatto

Il P.M. presso il Tribunale di Palermo ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha annullato l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale dello stesso circondario in data 15 luglio 2020 aveva applicato a B.A. la misura coercitiva della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis (condotta di mera partecipazione) e 56/ 629, comma 2, cod. pen. per carenza di gravi indizi di colpevolezza, poiché i dialoghi captati non corroborano l’ipotesi accusatoria provvisoria.

All’odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe (il difensore dell’indagato riportandosi alle note depositate), ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Il P.M. lamenta vizi di motivazione quanto al reato di cui all’art. 416-bis c.p. e violazione di legge quanto al reato di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., rilevando, sulla base degli atti d’indagine riepilogati, che il Tribunale non avrebbe considerato numerose captazioni che il P.M. aveva posto a fondamento della richiesta ed il G.I.P. aveva valorizzato; lamenta, inoltre, che erroneamente sarebbe stata ritenuta la non configurabilità dell’estorsione.

2. Il Tribunale ha argomentato l’impugnata decisione osservando che:

– i dialoghi captati legittimerebbero l’assunto che l’indagato fosse stato esautorato dall’enucleato sodalizio, non che ne facesse tuttora parte;

– sarebbe rimasta non compiutamente definita la forma nella quale sarebbero state poste in essere le ipotizzate pressioni in danno della p.o. della tentata estorsione.

2.1. L’affermazione che i dialoghi captati legittimerebbero l’assunto che l’indagato fosse stato esautorato dall’enucleato sodalizio, e non ne facesse tuttora parte curando gli interessi del predetto sodalizio nel settore degli appalti, risulta frutto di travisamento di plurime captazioni.

Come osserva il P.M. ricorrente, la conversazione n. 3303 del 13 giugno 2017 (in relazione alla quale, alla stregua di quanto documentato dal P.M. – cfr. in dettaglio f. 3 del ricorso – non è ragionevole dubitare dell’identificazione nell’indagato dell’A. del quale gli interlocutori discorrono) dà chiaramente conto del perdurante ruolo ricoperto dal B. nell’ambito dell’enucleato sodalizio (“qua ci pensa A.” … “gli ho portato cinquecento Euro”: la dazione non risulta altrimenti convincentemente giustificata).
Il metus promanante dalle condotte del B. ed il fatto che fosse tuttora una “persona di rispetto” trova conferma nelle conversazioni n. 7786 del 30 agosto 2017, n. 7892 del 1. settembre 2017 e n. 8190 del 5 settembre 2017: tutte conversazioni aventi ad oggetto ingerenze nel settore degli appalti, il che legittima – almeno allo stato – l’ipotesi accusatoria secondo la quale l’indagato avrebbe svolto, all’interno del sodalizio, un ruolo attivo quanto al controllo ed alla ripartizione degli appalti.

2.2. L’affermazione che sarebbe rimasta non compiutamente definita la forma nella quale sarebbero state poste in essere le ipotizzate pressioni in danno della p.o. della tentata estorsione prescinde del tutto dal consolidato orientamento di questa Corte, da tempo ferma nel ritenere che integra la cd. “estorsione ambientale” quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117; Sez. 2, sentenza n. 793 del 24/11/2020, dep. 2021, in motivazione).

In applicazione del principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all’invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto.

Né può dubitarsi, per altro verso, che integri il delitto di estorsione, a seconda dei casi consumata o tentata, la condotta consistente nella formulazione di minacce larvate od implicite volte a far si che la persona offesa rinunci ad intraprendere azioni legali, oppure a coltivare azioni legali già intentate dal proprio dante causa.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che colmerà l’evidenziata lacuna della motivazione del provvedimento impugnato e si atterrà al principio di diritto appena enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

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