A seguito di plurimi atti di violenza a cui avrebbe assistito anche la figlia minore, una donna ricorreva davanti al giudice civile per ottenere gli ordini di protezione previsti dall’art. 342 bis c.c.

Il giudice di primo grado emetteva l’ordine di protezione, ordinando al marito l’immediata cessazione della condotta pregiudizievole e disponendo l’immediato allontanamento del coniuge dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi alla stessa, al luogo di lavoro della ricorrente ed

alla scuola della figlia.

L’uomo ha dunque proposto reclamo lamentando il difetto del requisito della convivenza.

I giudici chiariscono che l’istituto previsto dagli artt. 342 bis e ter c.c. costituisce il mezzo, offerto per la prima volta al giudice civile, per apporre delle restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale tendenzialmente limitato ma più tempestivo rispetto al procedimento penale.

La norma menziona il coniuge convivente quale destinatario dell’ordine di protezione; tale espressione ha portato a chiedersi se la convivenza tra i coniugi sia o non sia presupposto indefettibile.

Secondo un indirizzo il giudice può intervenire anche in situazioni in cui la convivenza è già cessata, adottando, pertanto, soltanto le misure previste nell’art. 342 ter, co. 1, seconda parte c.c., ovvero i divieti di avvicinamento, che sarebbero, pertanto, autonomi e non necessariamente correlati all’ordine di allontanamento dalla casa familiare. Secondo un altro indirizzo, al contrario, la convivenza costituisce presupposto necessario per disporre l’ordine di protezione, che si sostanzia, anzitutto, nell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, cui possono accedere le altre misure previste dall’art. 342 ter c.c..

Il Tribunale di Novara aderisce all’indirizzo più estensivo, e dunque non ritiene essenziale il requisito della convivenza ai fini della pronuncia del provvedimento ex artt. 342 bis e ter c.c. ammettendo altresì la possibilità di emanare gli altri provvedimenti di cui all’art. 342 ter c.c. in via alternativa e non cumulativa con l’ordine di allontanamento.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Tribunale Novara, Ord., 01/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo Quatraro presidente

dott.ssa Rossana Riccio giudice

dott.ssa Guendalina Pascarl giudice rel. ed est.

In ordine al reclamo proposto da

M. A., elettivamente domiciliato in N., B. P. n. –Omissis– presso lo studio dell’Avv. C. D. rappresentato e difeso per delega in atti dagli Avv.ti P. V. e C. P.

– reclamante –

CONTRO

S. A. elettivamente domiciliata in N. via S. P n, presso lo studio dell’Avv. M. P. che la rappresenta e difende per delega in atti

– resistente –

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 30.6.11, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La sig.ra S. A. ha proposto ricorso ex artt. 736 bis cpc e 342 bis e ter cc, chiedendo di allontanare il coniuge dal domicilio coniugale, di inibirgli di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla medesima ricorrente e dalla figlia, quali il posto di lavoro e la scuola frequentata dalla piccola B6 e di onerarlo di un contributo mensile al mantenimento della stessa pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La ricorrente in primo grado ha dedotto, a fondamento della propria pretesa, l’intervenuta commissione da parte del coniuge, di plurimi atti di violenza, ai quali avrebbe assistito anche la figlia minore della coppia, di appena tre anni. In particolare, secondo la prospettazione della sig.ra A., il marito l’avrebbe aggredita una prima volta il 14.10.10, colpendola con calci, pugni, schiaffi e facendola cadere sui gradini della scala esterna alla casa familiare, sbattendola a terra e cagionandole una contusione lombo-sacrale, un ematoma ed ecchimosi sul gluteo sinistro, come documentato dai referti del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Novara del 14.10.10, e del Pronto soccorso n. dell’Ospedale di Vercelli del 17.10.10, in atti. Successivamente, in data 31.3.11, il marito durante una lite avrebbe colpito con una testata la ricorrente nella cabina dell’ascensore della casa coniugale, fratturandole il setto nasale, come documentato dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Novara del 31.3.2011, in atti. A seguito di tale ultimo episodio, il sig. A. è stato arrestato.

Il sig. M. A. ritualmente costituitosi nel procedimento, finalizzato alla pronuncia dell’ordine di protezione, ha vibratamente contestato la ricostruzione dei fatti proposta da controparte, negando di essere stato presente in casa alla data del primo episodio denunciato dalla moglie (14.10.10) e riferendo che quanto occorso in data 31.3.11 sarebbe stato originato da uno “scontro” fortuito, tanto che egli non si sarebbe neppure accorto dell’intervenuto ferimento della sig.ra A. Lo stesso ha, quindi, evidenziato la mancanza del requisito della convivenza, richiesto dall’art. 342 ter cc ai fini della pronuncia dell’ordine di protezione, chiedendo il rigetto del ricorso ed opponendosi, altresì, al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia.

Il Giudice di prime cure, dopo aver svolto istruttoria, consistita nell’audizione delle parti e nell’escussione di informatori, ha emesso l’ordine di protezione richiesto, ordinando al sig. A. l’immediata cessazione della condotta pregiudizievole ai danni della sig.ra A. disponendo l’immediato allontanamento del coniuge dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi alla stessa, al luogo di lavoro della ricorrente ed alla scuola della figlia, fissando in euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento della minore ed incaricando il Servizio Sociale del Comune di Novara di predisporre un calendario di incontri padre/figlia secondo le modalità ritenute più opportune.

Il resistente in primo grado ha, conseguentemente, interposto reclamo avverso il predetto provvedimento, lamentando la mancata considerazione del difetto del requisito della convivenza e l’adozione ex officio dei provvedimenti relativi al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dalla figlia, alla fissazione del contributo paterno al mantenimento della minore ed all’incarico ai Servizi Sociali per la predisposizione del calendario degli incontri tra padre e figlia.

La resistente, costituitasi a sua volta nel presente procedimento, ha ribadito la legittimità ed opportunità del provvedimento impugnato, insistendo per la sua conferma.

1. L’ordine di protezione ex artt. 342 bis e ter cc.

La L. 154/2001 ha introdotto gli artt. 342 bis e ter cc, l’art. 736 bis cpc e l’art. 282 bis cpp con lo, scopo di offrire maggiore tutela ai soggetti deboli all’interno della famiglia.

Per quanto concerne l’istituto previsto dagli artt. 342 bis e ter cc, lo stesso costituisce il mezzo, offerto per la prima volta al giudice civile, per apporre delle restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale tendenzialmente limitato. L’ordine di protezione sconta una natura assai controversa, sussistendo, in dottrina e in giurisprudenza, le tesi della riconducibilità dello stesso al genus dei procedimenti cautelari ex artt. 669 bis ss. cc (v. Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 208/2005), o dei procedimenti contenziosi non cautelari, o, ancora, dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art. 342 ter, co. 1, cc menziona il coniuge “convivente” quale destinatario dell’ordine di protezione, ciò ha posto il problema se la convivenza tra i coniugi sia o non sia presupposto indefettibile per l’emissione dei provvedimenti previsti dagli artt. 342 bis e 342 ter cc e se gli stesse siano concepiti come cumulativi od alternativi, con specifico riguardo al rapporto – accessorio o meno – delle misure diverse dall’ordine di allontanamento dalla casa familiare rispetto a quest’ultimo.

A tale quesito la giurisprudenza di merito – non essendo ancora intervenuta alcuna pronuncia in sede di legittimità – ha dato risposte non uniformi; in particolare, secondo un indirizzo il giudice può intervenire anche in situazioni in cui la convivenza è già cessata, adottando, pertanto, soltanto le misure previste nell’art. 342 ter, co. 1, seconda parte cc, ovvero i divieti di avvicinamento, che sarebbero, pertanto, autonomi e non necessariamente correlati all’ordine di allontanamento dalla casa familiare (v. ad es. Trib Modena 29.7.2004; Trib Firenze 15.7.2002, in www.–Omissis–.it). Secondo un altro indirizzo, al contrario, la convivenza costituisce presupposto necessario per disporre l’ordine di protezione, che si sostanzia, anzitutto, nell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, cui possono accedere le altre misure previste dall’art. 342 ter cc (v. ad es. Trib. Napoli 1.2.2002 e 2.11.2006, in www.–Omissis–.it).

La soluzione da ultimo menzionata poggia su una molteplicità di presupposti. Secondo i suoi sostenitori, infatti, dalla circostanza che l’ordine di protezione comporta una limitazione della libertà personale a carico del soggetto che vi è sottoposto discende che debba categoricamente escludersi qualsivoglia interpretazione estensiva della nonna, da considerarsi, pertanto, eccezionale. A ciò dovrebbe aggiungersi che la ratio della normativa in questione è quella di tutelare la famiglia e, pertanto, le situazioni in cui vi sia attualmente una convivenza in atto. Del resto, anche la lettera della nonna sarebbe chiaramente indicativa di una volontà del legislatore orientata in tal senso, atteso che l’art. 342 ter, co. 1, cc stabilisce che il giudice ordina la cessazione della condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare, con ciò intendendo che queste due disposizioni costituiscono il contenuto minimo ed imprescindibile del provvedimento giudiziario. Se così fosse, apparirebbe ovvio che la convivenza debba essere ancora in atto, dal momento che non avrebbe senso, disporre l’allontanamento di chi si è già allontanato. Ciò troverebbe, poi, ulteriore conferma nella seconda parte della norma in esame, laddove è previsto che, una volta assunti i due provvedimenti sopra indicati, il giudice prescrive altresì, ove occorra, uno o più degli ulteriori divieti; orbene, non vi sarebbe dubbio che altresì sta a significare che gli eventuali divieti di avvicinamento possano essere adottati soltanto ove si sia previamente adottato il provvedimento principale dell’allontanamento.

Tale distinzione tra convivenza in atto e convivenza cessata sarebbe stata presa in considerazione anche dal codice di rito penale, il quale distingue nettamente tra l’allontanamento dalla casa familiare (v. art. 282 bis cpp) e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (v. art. 282 ter. cpp), ciò che dimostrerebbe che soltanto il provvedimento del giudice penale, e non anche quello del giudice civile, può prendere in considerazione l’ipotesi del soggetto che si sia già allontanato, prescrivendogli – anziché di allontanarsi – di non fare rientro nell’abitazione.

Conseguentemente, secondo l’indirizzo restrittivo, dovrebbe concludersi che il legislatore abbia voluto eccezionalmente conferire un potere di limitazione della libertà personale anche al giudice civile, ma soltanto nel caso in cui si debba disporre un allontanamento dalla casa familiare e vi sia quindi una convivenza in atto, mentre, laddove la convivenza sia cessata, la tutela della persona offesa sia demandata esclusivamente al giudice penale.

Orbene, questa interpretazione, pur autorevole, si scontra, a parere dell’indirizzo sostenuto dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza più accorta, col dato testuale di cui all’art. 8, co. 1L. 154/2001, a norma del quale quando le condotte legittimanti l’emanazione di un ordine di protezione si verificano nel corso del giudizio di separazione e, quindi, dopo l’udienza presidenziale, il G.I. può ben emanare l’ordine di protezione, ma, semplicemente, il relativo procedimento non segue più le norme di cui all’art. 736 bis cpc, bensì quelle di cui agli artt. 706 ss cpc. L’ammissibilità del provvedimento del G.I. che ricalchi il contenuto cd. eventuale dell’ordine di protezione è, del resto, espressamente sancita dall’ultima parte del primo comma della norma sopra indicata (“..nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi il contenuti indicati nell’art. 342 ter cc”).

Merita richiamo, all’uopo, anche l’art. 5 L. 154/2001, che fa riferimento al concetto, assai ampio, di nucleo familiare, atto in sé e per sé a ricomprendere anche la figura del coniuge ex-convivente, col quale continui ad esservi un legame tale da costituire l’occasione – o, più spesso, il pretesto – per perpetrare vessazioni, persecuzioni o violenze.

Ebbene, proprio sulla base di tali dettati normativi, l’indirizzo più estensivo, sostenuto, tra gli altri, anche da questo Tribunale, non ritiene essenziale il requisito della convivenza ai fini della pronuncia del provvedimento ex artt. 342 bis e ter cc ed ammette altresì la possibilità di emanare gli altri provvedimenti di cui all’art. 342 ter cc in via alternativa e non cumulativa con l’ordine di allontanamento (v. Trib. Bologna 22.3.2005, Trib. Modena 29.7.2004, Trib Firenze 15.7.2002 e 15.7.2003, nonché, da ultimo, Trib. Bari 21.10.2010 in www.–Omissis–.it).

A margine, deve, comunque, rilevarsi che non si ha cessazione della convivenza allorquando l’allontanamento dalla casa familiare sia stato indotto non già da una decisione autonoma, bensì da una giusta causa quale, ad esempio, il timore di subire violenza e, dunque, senza che sia venuta a mancare l’identificazione dell’abitazione familiare medesima quale centro degli interessi materiali ed affettivi, nella quale, conseguentemente, il congiunto maltrattato è legittimato a fare rientro, grazie all’intervento del giudice (v. Trib. Padova 31.5.2006, in Foro it. 2007, 1, col. 3572, Trib. Roma 25.6.2002, GM 2002, p. 1290, nonché Cass. civile sez. I, sentenza 24 febbraio 2011, n. 4540 sull’art. 146 cc).

Giungendo al contenuto della pronuncia ex art. 342 ter cc, interpretata secondo l’indirizzo estensivo sopra citato, essa si compone, in via cumulativa o alternativa, dell’ordine di cessazione dalla condotta violenta, minacciosa, ingiuriosa o comunque pregiudizievole, dell’allontanamento dalla casa familiare del congiunto violento (emanabile, lo si ripete, anche nel caso in cui il richiedente si sia allontanato dalla casa medesima a tutela della propria integrità fisica o per timore di subire angherie), dell’inibitoria allo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, della sollecitazione dei Servizi Sociali e dell’imposizione di un assegno di mantenimento.

Tali ultimi due provvedimenti sostanziano poteri d’intervento integrativi dell’ordine di protezione, svincolati dall’istanza di parte e caratterizzati dalla partecipazione di organismi pubblici e privati, identificati in modo tassativo nei servizi sociali del territorio, nei centri di mediazione familiare e nelle associazioni che abbiano come fine statutario sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o di maltrattamenti. Questa specifica tipologia di prescrizioni è esterna al contenuto dell’ordine di protezione e, a differenza dell’allontanamento e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non può essere imposta in via coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se liberamente eseguita. La previsione dell’intervento dei servizi sociali si palesa con una scelta assai opportuna, in quanto il fine della legge è il recupero dei rapporti familiari, specie laddove vi siano dei figli minori.

2. La fattispecie attualmente sub iudice.

Applicando i principi suesposti alla fattispecie concreta all’esame del Collegio, deve concludersi per l’infondatezza del reclamo.

La versione dei fatti fornita dal reclamante, basata sulla ferma negazione dell’episodio di aggressione del 14.10.2010 e sulla riconducibilità della frattura nasale del coniuge ad uno scontro accidentale risulta, infatti, del tutto sfornita di prova. Per quanto concerne il fatto violento del 14.10.2010, a fronte della puntuale documentazione medica prodotta dalla sig.ra A, il sig. A si è limitato a mere affermazioni, senza richiedere alcuna istruttoria sulla sua assenza dalla casa coniugale. Per quanto concerne il fatto violento del 31.3.2011, l’affermazione dello stesso reclamante in merito alla circostanza che egli avrebbe seguito la moglie fino all’ascensore correndo rende oltremodo improbabile la tesi dello scontro accidentale sul pianerottolo e, al contrario, pienamente convincente la ricostruzione dei fatti proposta dalla resistente, secondo cui il coniuge, in un accesso d’ira, l’ha raggiunta nell’ascensore – all’interno e non all’esterno del quale sono state riscontrare macchie du sangue – e colpita volontariamente al volto con una testata.

Del resto, anche nel verbale di udienza, il Giudice penale, nel convalidare l’arresto dello stesso, ha espressamente ritenuto la legittimità dell’arresto, operato nella flagranza del reato di cui agli artt. 582-585 cp e nella sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 381, co. 4, cpp, “in quanto la violenza della condotta appariva evidente sulla base dei certificati medici attestanti la frattura del setto nasale della p.o., dell’aggressione apparentemente immotivata o comunque decisamente avulsa e sproporzionata in relazione alle circostanze in cui è maturata; deve inoltre essere tenuta in considerazione la reiterazione delle condotte aggressive nei confronti della moglie, tutte maturate nella situazione di evidente tensione dovuta alla separazione in atto tra i due coniugi, come risulta dai precedenti di polizia a carico del prevenuto che denotano una certa pericolosità del soggetto”, sicché non rileva, ai fini della valutazione di sussistenza del fatto di violenza, la successiva mancata applicazione della misura cautelare.

L’intervenuta verificazione del primo episodio aggressivo – quello del.14.10.2010 rende, poi, l’allontanamento, della sig.ra A. dalla casa familiare atto necessitato per sottrarsi alle violenze del coniuge, piuttosto che sintomo di una volontà consapevole di trasferirsi altrove, legittimando, pertanto, la decisione del Giudice di prime cure di reintegrare la vittima nel godimento dell’habitat domestico, unitamente alla figlia.

Il divieto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima medesima, puntualmente specificati a garanzia della necessità di limitare la libertà personale dell’aggressore soltanto nella misura necessaria a preservare l’incolumità della prima, è provvedimento, anch’esso, conseguente all’allontanamento dalla casa familiare e motivato dalla constatazione che la violenza familiare ha quale scenario anche i luoghi in cui il soggetto passivo si reca abitualmente.

In presenza di episodi di violenza assistita deve, altresì, ritenersi oltremodo opportuno l’intervento dei Servizi Sociali per la regolamentazione del rapporto col genitore autore delle aggressioni, sollecitato senza che sia necessaria una previa istanza dell’altro genitore, trattandosi di provvedimento a tutela dell’integrità psico-emotiva della minore

Altrettanto opportuna deve considerarsi la fissazione di un contributo temporaneo al mantenimento della figlia, la quale, essendo ancora in tenerissima età, è del tutto impossibilitata a reperire mezzi di sussistenza ultronei e diversi da quelli che entrambi i genitori – e, dunque, non soltanto la madre – sono tenuti a fornirle, ex artt. 147 e 148 cc. Deve, inoltre, rilevarsi che il procuratore della ricorrente, nel giudizio di primo grado, non ha in alcun modo rinunciato alla relativa domanda (v. verbale di udienza 19.4.11) e, ad abundantiam, che la giurisprudenza di merito ha, in ogni caso, ritenuto la possibilità di determinare ex officio un contributo al mantenimento della prole (v. Trib. Palmi 15.11.10 in www.personaedanno.it).

In base alle precedenti considerazioni, ritiene il Collegio che il reclamo debba essere rigettato e che il provvedimento reclamato meriti integrale conferma.

3. Le spese di lite.

Quanto alle spese di lite, il sig. A., soccombente anche in questo grado di giudizio, deve essere condannato alla rifusione alla resistente delle stesse, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

visto l’art. 669 terdecies c.p.c., disattese ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

Rigetta il reclamo proposto da M. A. perché infondato e conferma in toto il provvedimento impugnato.

Condanna M. A. a rifondere alla resistente le spese anche del presente grado di giudizio, che, si liquidano nella somma forfetaria ed onnicomprensiva di euro 2.000,00, oltre CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Novara, 1.7.11

Depositata in cancelleria il 1 luglio 2011

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