L’uomo è stato condannato con rito abbreviato per aver posto in essere il reato di estorsione nei confronti della madre.

La condotta era durata nel tempo e si caratterizzava per abitualità delle offese e per la natura patrimoniale delle disposizioni, cui la madre era obbligata in ragione delle violenze consumate e dei mali minacciati.

Avv. Annalisa Gasparre

Specialista in diritto penale

Cass. pen., sez. II, ud. 9 novembre 2021 (dep 17 dicembre 2021), n. 46386 – Presidente Di Paola – Relatore Perrotti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, artt. 581,591, c.p.p., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha qualificato in termini di estorsione i fatti violenti posti in continuazione, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la divisata affidabilità delle persone offese e l’attendibilità del loro narrato. Tale compendio probatorio, contenuto nell’atto di denuncia è stato correttamente ritenuto pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, secondo un argomentare che si pone nel solco consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 3827, del 22/10/2019, Rv. 277965: Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell’imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero).

1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo “non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto “inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

1.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, le persone offese sono risultate assolutamente veridiche. Proponendosi la critica svolta con l’impugnazione di legittimità solo di muovere una non consentita sollecitazione ad apprezzare questioni di merito. Sul punto, sia la Corte territoriale che il tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dalla madre e dalla zia dell’imputato (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Valorizzato il narrato delle persone offese, la Corte di merito ha quindi positivamente apprezzato la struttura di una condotta duratura nel tempo, caratterizzata dalla abitualità delle offese e dalla natura patrimoniale delle disposizioni, cui la genitrice era obbligata in ragione delle violenze consumate e dei mali minacciati. Il che rende perfetta contezza della sussistenza e della corretta qualificazione giuridica del reato di estorsione consumato. La Corte ha peraltro argomentato in fatto in punto di qualificazione estorsiva dei fatti contestati, atteso che la persona offesa ha denunciato una condotta vessatoria, che nessuna connessione presentava con i proventi dell’attività di vendita al banco di fiori, cui l’imputato non aveva più offerto alcun contributo lavorativo negli ultimi sei anni. Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato, nè può ritenersi che la motivazione spesa sul punto dalla Corte di merito sia men che logica e congruente con le evidenze raccolte nel corso del giudizio a prova contratta.

1.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, la scelta del rito abbreviato appare assolutamente preclusiva rispetto alla richiesta rinnovazione (escussione della persona offesa) della prova dichiarativa. Deve infatti rilevarsi che il giudizio camerale di appello è intervenuto a seguito della impugnazione di una sentenza di primo grado emessa nel giudizio abbreviato, procedimento a prova contratta formato sulla base di una acquiescenza dell’imputato rispetto al coacervo probatorio compendiato nel fascicolo delle indagini preliminari. La eventuale incompletezza della piattaforma probatoria (fuori dai casi di inutilizzabilità patologica degli atti) è pertanto, in tal caso, rimessa alla valutazione dell’organo giudicante, che, sollecitato dalle parti, dovrà valutare la assoluta indispensabilità della integrazione, potendo ritenerla superflua anche sulla base dello sviluppo motivazionale portato in sentenza sul punto controverso (come puntualmente verificatosi nella presente fattispecie processuale). Tale rinnovazione è stata talvolta ammessa solo nei ristretti limiti della manifesta inattendibilità dei testi o del contenuto assolutamente inverosimile delle loro deposizioni (tra le tante, Sez. 5, n. 53495, del 18/6/2018, Rv. 274593; sui ristretti limiti della possibilità di integrazione probatoria in appello nei giudizi celebrati in primo grado con rito abbreviato si vedano: Sez. 2, n. 17103, del 24/3/2017, Rv. 270069, Sez. 2, n. 40855, del 19/4/2017, 271163; Sez. U. n. 12602, del 17/12/2015 -dep. 2016- Rv. 266820). Orbene, rileva la Corte che il giudice della revisione nel merito ha offerto congrua motivazione, circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, avendo indicato in motivazione sicuri elementi descrittivi atti alla dimostrazione del fatto, elementi cronologicamente non sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, nè si tratta di evidenze preesistenti ad esso ma rinvenute postume; si versa comunque nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell’art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado. Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620).

A fronte di tali dati dichiarativi – del tutto inequivoci – le astratte ipotesi alternative introdotte dalla difesa appaiono del tutto irragionevoli, come esposto in sentenza, e non assumono alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello “ragionevole” e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011 dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). E tale non è certamente il dubbio sulla finalità di illecito profitto dell’agente, che la Corte ha logicamente argomentato, richiamando anche la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

2. L’applicazione di principi consolidati e la non particolare complessità degli argomenti trattati consente la redazione della motivazione in forma semplificata.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende che stimasi equo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione Semplificata.

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