In materia di maltrattamenti in famiglia si configura il reato anche per c.d. violenza assistita, quando i minorenni non siano diretti destinatari della condotta, ma anche quando siano vittime solo indirette dello stato di avvilimento.

Infatti, ai fini della configurabilità del delitto, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi .

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Annalisa.gasparre@gmail.com

Cassazione penale, sez. V, Sentenza 22 novembre 2010, n. 41142

Propone ricorso per cassazione C.P. avverso a sentenza della Corte di appello di Torino in data 13 ottobre 2009 con la quale, per quello che qui interessa, è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente N. B. e dei figli minori G. e A. (capo A), nonchè di lesioni personali volontarie aggravate in danno della detta convivente (capo B).

La Corte di merito aveva ritenuto provate entrambe le fattispecie, con particolare riferimento anche ai figli minori, pur dando atto che gli atti di violenza fisica erano stati tutti rivolti contro la N.. Riteneva altresì che non sussistessero gli estremi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Deduce:

1) la erronea applicazione della legge penale (art. 572 c.p.), relativamente dunque al capo A) e ai fatti in danno dei figli minori.

La Corte aveva erroneamente ritenuto la configurabilità del reato in una fattispecie concreta nella quale era pacifico che i maltrattamenti non fossero stati indirizzati direttamente contro i due minori, ma solo attuati nei confronti della ex convivente, avendo quindi, i ragazzi, solo indirettamente patito uno stato di avvilimento.

Al riguardo la Corte di merito aveva richiamato una precedente sentenza della Corte di legittimità (n. 38962 del 2007) che però atteneva ad una fattispecie del tutto diversa (esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età) e ben più grave. Ciò che la Cassazione non ha mai affermato sarebbe che la condotta di maltrattamenti possa ravvisarsi in dipendenza solo della creazione, da parte dell’agente, di un contesto potenzialmente pregiudizievole della evoluzione psichica dei minori, situazione che, secondo i giudici dell’appello, era quella realizzatasi nel caso di specie.

In conclusione, ad avviso della difesa, il reato in discussione può rimanere integrato soltanto in presenza di una condotta maltrattante diretta contro il minore stesso (Cass. sent. n.37019 del 2003), mentre non può configurarsi esclusivamente sulla base della valorizzazione degli effetti dannosi che derivino a terzi dalla condotta delittuosa diretta contro altro soggetto.

Nella specie, tutte le condotte asseritamente maltrattanti individuate dalla Corte si configuravano come raptus contro la N., mentre la responsabilità penale del C. nei riguardi dei figli minori era stata rappresentata esclusivamente in ragione di presunte omissioni allo stesso addebitabili per non avere impedito che i ragazzi assistessero alle violenze contro la madre. Inoltre erano stati valorizzati gli effetti dannosi sui minori, talvolta affermati anche apoditticamente, come la patologia (bulimia) che si dice avere colpito la figlia senza nemmeno che sia stata indicata la prova di tale evento e il nesso di causalità col comportamento del padre.

Anche l’elemento soggettivo era stato delineato nella forma del “non poteva non sapere” in relazione alle dette omissioni e quindi in maniera inadeguata e impropria.

2) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in danno della ex convivente.

Non era stata data adeguata risposta ai rilievi formulati nei motivi di appello.

La difesa contestava la compiutezza della affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui vi sarebbe stato un crescendo delle violenze avvenuto nell’ultimo anno, ma dopo un inizio che risaliva al 2001.

In realtà si era trattato di fatti episodici, realizzatisi con maggiore gravità in non più di tre o quattro occasioni.

La Corte aveva affermato il contrario senza un adeguato supporto argomentativo e basandosi su un dato equivoco, come la paura, manifestata dal figlio G., di andare a scuola per timore che il padre picchiasse la madre.

La paura di un bambino può infatti legarsi anche ad un solo episodio di aggressività e non è indicativa di abitualità della detta condotta.

In più, la affermazione del ragazzo si riferiva all’anno della quinta elementare (2001) e quindi ad epoca che non rientrerebbe nella contestazione, formulata, si, in riferimento anche al 2001 ma in termini generici e quindi, per il principio del favor rei, da intendersi decorrente dalla fine del 2001. Non potrebbe, dunque, la dichiarazione del minore essere utilizzata come prova a carico.

La motivazione della sentenza, infine, sarebbe carente quanto al requisito della abitualità delle condotte, essendosi in essa affermato, in aperto contrasto con quanto accertato dal giudice del primo grado, che il ricorrente era sempre violento e non, come invece accadeva, soltanto in occasione dello scoppio dei litigi con la convivente.

3) il vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

Era stata valorizzata dai giudici una circostanza (l’avere l’imputato mancato di versare la cauzione) invece ininfluente non essendosi considerate le precarie condizioni economiche dello stesso.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il principio di diritto affermato dalla Corte di merito è tutt’altro che estraneo alla giurisprudenza di legittimità, alla quale si deve, invece, la formulazione di osservazioni in diritto – rispetto alla fattispecie astratta in contestazione – alle quali la decisione impugnata appare del tutto allineata.

Ha evidenziato infatti questa Corte che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Sez. 6^, Sentenza n. 8592 del 21/12/2009 Ud. (dep. 03/03/2010) Rv. 246028).

Non ha dunque pregio la osservazione della difesa secondo cui non sarebbe configurabile il reato in contestazione, limitatamente alla fattispecie in danno dei minori, sol perchè costoro non sarebbero stati l’oggetto diretto delle invettive, delle aggressioni e dei comportamenti anche moralmente distruttivi, posti in essere dal prevenuto in maniera diretta nei confronti della convivente, ma in presenza dei figli minori.

Costituisce infatti valutazione di merito operata congruamente nella sentenza impugnata e non ulteriormente censurabile, quella secondo cui i figli avevano fortemente risentito del comportamento vessatorio del genitore avendo timore, il G., persino di andare a scuola e di non potere così difendere adeguatamente la mamma.

La Corte ha delineato poi anche profili di illiceità della condotta tali da evidenziare un comportamento del C., direttamente maltrattante nei riguardi dei figli, laddove ha ricordato che costui era risultato avere minacciato ripetutamente di morte i due ragazzi, sia pur rivolgendosi alla convivente ma non impedendo che la minaccia fosse ascoltata e producesse i suoi effetti logoranti a danno dei figli.

Al riguardo è anche il caso di sottolineare che la dedotta assenza di contestazione riguardo ai fatti cui il figlio G. si era riportato con riferimento all’epoca in cui frequentava le scuole elementari, non è apprezzabile. La indicazione della data del commesso reato a partire dal 2001 indica che oggetto di contestazione sono comportamenti tenuti anche in quell’anno sicchè non si evidenzia alcuna lesione dei diritti difensivi corrispondenti.

Tornando poi alla osservazione della difesa secondo cui la responsabilità del prevenuto sarebbe stata affermata sulla base di pure omissioni, se ne rileva non solo la infondatezza, alla luce delle osservazioni appena formulate riguardo alla motivazione in cui è stata ricordata la pronuncia anche di minacce continue e gravi che riguardavano la vita dei figli, presenti al momento delle invettive.

In più, vale la pena ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato in discussione possa rimanere realizzato, in linea di principio, anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte del responsabile della educazione e della assistenza al minore, dall’impedire gli effetti illegittimi di una propria condotta realizzante fa materialità del reato, diretta verso altri soggetti (si veda, Rv. 186202). In tale prospettiva appare altresì del tutto infondata la doglianza sulla configurazione dell’elemento psicologico, tenuto conto che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di maltrattamenti in famiglia, punito dall’art. 572 c.p., il dolo è generico, sicchè non si richiede che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva, nei sensi sopra specificati (Sez. 6^, Sentenza n. 4933 del 08/01/2004 Rv. 229514).

Inammissibili sono gli ulteriori motivi di impugnazione.

Con essi si contesta in primo luogo, ed in punto di fatto, che le condotte tenute dal prevenuto possano avere carattere di abitualità.

Non si muove, viceversa, alcuna specifica e motivata critica alla attestazione, di segno contrario, formulata dal giudice dell’appello.

Ma il vaglio della Cassazione non può spingersi oltre la considerazione della tenuta logica e della completezza della motivazione, esulando dalla sua cognizione la diretta valutazione dei risultati di prova.

Non risulta, per converso, che il ricorrente abbia lamentato la omessa considerazione di specifici ed ammissibili motivi di appello, allegandone per giunta la decisività e indicando le circostanze in fatto e in diritto che la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione.

V’è poi da aggiungere che, comunque, la sentenza di appello si salda, quanto a motivazione, con quella di primo grado che risulti correttamente e compiutamente motivata e che la parte abbia contestato solo genericamente. Infatti nella motivazione della sentenza il giudice di merito non sarebbe neppure tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Rv. 233187).

Le stesse osservazioni valgono in relazione alla motivazione adottata con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La Corte infatti ha rilevato, così formulando una motivazione giuridicamente corretta, la assenza di circostanze positive atte a fondare un apprezzamento di meritevolezza riguardo ad una pena più mitigatala indicazione dell’omesso versamento della cauzione ha avuto mero titolo esemplificativo e ha tenuto luogo della più ampia rilevazione di assenza di condotte susseguenti ai gravi fatti commessi, tali da giustificare un giudizio meno severo nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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