La richiesta di addebito della separazione si basava sulla circostanza che vi sarebbero state continue condotte prevaricatorie, irrispettose e implicanti continue violenze psichiche che il marito avrebbe posto in essere nei confronti della moglie che, totalmente annichilita, non era in grado di ribellarsi al marito. L’uomo era anche stato arrestato per aver tentato di uccidere la donna.

Il tribunale precisa che, quanto alla domanda di addebito della separazione, occorre verificare se siano stati posti in essere dall’uno e/o dall’altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio, accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La valutazione deve essere globale e comparativa delle condotte assunte da entrambe le parti e deve essere oggetto di indagine la effettiva incidenza delle violazioni degli obblighi coniugali nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.

La donna aveva dedotto gravi violazione dei doveri coniugali, senza alcun tipo di resipiscenza del marito, consistenti in aggressioni e minacce ai suoi danni, anche di morte con dei coltelli da cucina ma altresì condotte controllanti, minatorie ed ingiuriose: microspie installate nell’abitazione, nella borsetta e nell’orologio da polso che aveva ordinato alla moglie di indossare sempre; continue minacce di morte anche con manoscritti, sms e messaggi e di divulgare i filmini pornografici che i coniugi erano soliti girare, insulti e denigrazioni posti in essere ai danni della moglie attraverso falsi profili Facebook appositamente creati.

Si è affermato che i fatti che costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, integrano un elemento legittimo per l’addebitabilità della separazione nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.

Nel caso di specie, alla luce delle condotte ascritte al marito, la domanda di addebito è stata accolta.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Tribunale Como Sez. I, Sent., 08/03/2021 – Pres. Sommazzi – rel. Troina

Con atto depositato il 20.07.2017 G.E. ricorreva all’intestato Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge, deducendo:

– di aver contratto matrimonio con il D.M. in ……. (CO) in data ……2011;

– che dalla loro unione, in data (…), nasceva il figlio T.;

– che l’unione naufragava a seguito delle continue condotte prevaricatorie irrispettose implicanti continue violenze psichiche che il D.M. ha posto in essere nei confronti della G., che totalmente annichilita non era in grado di ribellarsi al marito. Di recente, in data 6 giugno 2017, il D.M. di fronte alla ribellione della moglie, che lo ha poi denunciato, ha attentato alla vita della ricorrente con conseguente immediato arresto dello stesso.

Chiedeva, pertanto: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l’obbligo del mutuo e reciproco rispetto; 2) pronunziare tra le parti la separazione personale con addebito della stessa a carico del resistente a causa delle gravi condotte poste in essere dallo stesso D.M. tali da ravvisare ipotesi di reato e da legittimare richiesta di addebito ex art. 151, comma 2, c.c.; 3) affidare in via esclusiva il figlio minore T. con collocamento dello stesso in via esclusiva presso la madre; 4) assegnare la casa coniugale sita in L. …….. alla G. con tutti gli arredi ivi esistenti; 5) disporre che M.D.M. contribuisca al mantenimento del figlio minore T. versando alla madre la somma di Euro 2.000,00 oltre al 50% di tutte le spese straordinarie; 6) disporre che il Signor M.D.M. contribuisca al versamento in favore di E.G. dell’assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad Euro 2500,00.

Si costituiva D.M.M. che nulla opponeva alla pronuncia di separazione ma, contestando tutte le deduzioni avverse ed altresì la ricostruzione della ricorrente in ordine alla cause delle disgregazione familiare, chiedeva: la pronuncia di addebito alla moglie della separazione; l’affidamento condiviso del figlio T.; la collocazione prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale; la determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e nessun mantenimento per la moglie.

In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente il 30.11.2017 le parti ribadivano le rispettive domande. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il Presidente rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore all’udienza del 28.03.2018. A questa udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, il Procuratore di parte resistente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status giuridico dei coniugi e la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., i Procuratori di parte ricorrente si associavano a predette richieste ed il G.I. fissava l’udienza del 2.05.2018 per la precisazione delle conclusioni per la sentenza parziale sullo status e, a tale udienza, rimetteva la decisione al Collegio senza i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per averne entrambe le parti fatto espressa rinuncia.

Con sentenza parziale n. 805/18 del 16.05.2018 (depositata il 24.05.2018) il Collegio, ritenendo fondata la domanda limitatamente allo status giuridico dei coniugi, ne pronunciava la separazione personale e con contestuale separata ordinanza rimetteva le parti avanti all’Istruttore per la prosecuzione della trattazione. Essa si svolgeva con CTU psicodiagnostica sulle capacità genitoriali e su tutti i membri del nucleo familiare, presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali – con conseguenti periodiche relazioni di aggiornamento – e da numerosi interventi da parte del G.I. ex artt. 709, ult. comma, 709 ter, c.p.c. sulle molteplici richieste di modifica dei provvedimenti vigenti avanzate dalle parti ovvero per dirimere conflitti insorti di volta in volta, nonché dall’ascolto diretto da parte del Giudice del minore, fino all’udienza del 7.10.2020 in cui si disponeva che le parti precisassero le richieste conclusive. Tale adempimento è stato espletato all’udienza del 4.11.2020 come in epigrafe indicato, previo aggiornamento della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.

QUESTIONI DI RITO

Sulle istanze istruttorie delle parti.

Preliminarmente il Collegio, preso atto che parte ricorrente reitera – con la precisazione delle conclusioni – istanze istruttorie volte ad ottenere l’esibizione della documentazione reddituale aggiornata del resistente nonché accertamenti fiscali e tributari (tramite anche G.D.F.) ovvero perizia diretta ad accertare la capacità patrimoniale e reddituale del D.M., ne evidenzia la superfluità in considerazione degli ordini di esibizione disposti dall’Istruttore in corso di causa ed anche in vista della precisazione delle conclusioni ai fini degli assumendi provvedimenti del Tribunale sotto il profilo economico; anche con riferimento a tale aspetto si ritiene che il compendio probatorio costituito dalle allegazioni, deduzioni e dichiarazioni delle parti nonché dalla documentazione offerta da entrambe e dall’istruttoria effettuata, consente ponderata decisione su tutte le questioni controverse.

MERITO DELLA CONTROVERSIA

La causa viene nuovamente a decisione, dopo la sentenza non definitiva del Tribunale che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, al fine di decidere in merito alle domande accessorie spiegate dagli stessi.

Sulla domanda di addebito avanzata da entrambe le parti.

Avendo il Tribunale già valutato l’insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza e ritenuta venuta meno tra di essi ogni forma di comunione materiale e spirituale (con pronuncia di sentenza parziale di separazione n. 805/18 del 16.05.2018 – depositata il 24.05.2018 -), quanto all’addebito della separazione, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 2740/2008 e Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 13983/2014) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dall’uno e/o dall’altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Sottende alla decisione una valutazione globale e comparativa delle condotte assunte da entrambe le parti e la verifica della effettiva incidenza delle violazioni degli obblighi coniugali nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.

Ritiene il Collegio che sia emersa in istruttoria la conferma delle circostanze poste dalla G. a fondamento della domanda di addebito della separazione in capo al marito e che, invece, alcuna prova vi sia delle asserite condotte tenute dalla ricorrente durante e post la convivenza matrimoniale che – secondo la prospettazione di parte – avrebbero causato la rottura del rapporto coniugale, meramente allegate dal resistente.

Ed infatti, la ricorrente ha dedotto gravi violazione dei doveri coniugali, ex art. 143 c.c., senza alcun tipo di resipiscenza del marito, rappresentata sia dai fatti occorsi il 6.06.2017 di aggressione e minacce ai suoi danni, anche di morte con dei coltelli da cucina – a cui è seguito l’arresto del D.M. – ma anche delle condotte controllanti, minatorie ed ingiuriose subite: microspie installate nell’abitazione, nella borsetta e nell’orologio da polso che aveva ordinato alla moglie di indossare sempre; continue minacce di morte anche con manoscritti, sms e messaggi e di divulgare i filmini pornografici che i coniugi erano soliti girare, insulti e denigrazioni posti in essere ai danni della moglie attraverso falsi profili Facebook appositamente creati; agiti posti in essere dal marito soprattutto nel corso dell’anno 2017 e ben descritti nella sentenza n. 507/2019 del 16.04.2019 (depositata il 2.05.2019) con cui il Tribunale di Como ha condannato il resistente alle pena di anni due di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Benché oggetto di contestazione da parte del D.M. – che anche nel presente procedimento ha minimizzato le sue condotte – si ritengono fondate, anche in considerazione dell’accertamento giudiziale effettuato con la predetta sentenza, le condotte allegate dalla ricorrente quali cause della frattura coniugale e della intollerabilità della convivenza con il marito, ovvero gli abusi psicologici e le varie forme di comportamenti esercitati per controllare emotivamente la moglie e porla in una condizione di sudditanza psicologica con agiti che si sono ripetuti nel tempo e che, nell’ultimo periodo prima dell’arresto, erano una costante.

Sul punto dell’addebitabilità della separazione anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha statuito che ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (cfr. fra molte Cass. Civ., 22.03.2017 n. 7388; Cass. Civ., 7.04.2006 n. 7321; Trib. Roma 27.01.2015 n. 1821).

Parte resistente, invece, a fondamento della propria domanda di addebito della separazione in capo alla moglie negli atti introduttivi del giudizio si è limitata a contestare le affermazioni avverse e la ricostruzione dei fatti offerta – oggetto di accertamento in sede penale – allegando l’inattendibilità della moglie – persona offesa con particolare riferimento alle condotte ed abitudini sessuali tenute in costanza di matrimonio ma non ha allegato, e tanto meno provato, condotte dalla stessa poste in essere in violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. Anche le condotte ostacolanti ed alienanti asseritamente poste in essere dalla G. per impedire i contatti padre – figlio, di cui oltre si farà cenno – attengono a fatti successivi alla separazione intervenuta per i fatti occorsi il 6.06.2017 – che hanno condotto all’arresto del D.M. – e pertanto privi di connessione alle cause della disgregazione familiare, alla intollerabilità della convivenza e, quindi, inconferenti ai fini qui presi in esame. Allo stesso modo il resistente non ha fornito alcuna prova che fosse insorta già da tempo la crisi familiare ovvero che non vi fosse alcun nesso tra i propri contegni e la rottura del vincolo matrimoniale tra le parti.

In conclusione, attesa la gravità delle violazioni poste in essere dal resistente e l’assenza di soluzione di continuità con l’odierna azione promossa dalla G., la domanda di addebito della separazione a carico del marito deve essere accolta e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma 2, con addebito di responsabilità allo stesso.

Sulle domande di affidamento, collocamento del figlio minore ed assegnazione della casa familiare, disciplina dei rapporti padre-figlio.

In ordine ai provvedimenti accessori di cui in oggetto, il Collegio osserva che non emergono dagli atti del giudizio fatti tali da giustificare la modifica dei provvedimenti assunti con l’ordinanza presidenziale del 30.11-1.12.2017.

Sul punto è doveroso evidenziare che tra le parti è insorto fin dagli atti introduttivi contrasto in ordine all’affidamento del figlio minore T. ma sul punto ritiene il Tribunale che, anche in ragione degli esiti dell’indagine peritale disposta dal G.I., non possa che essere confermato l’affidamento della prole minore all’Ente territorialmente competente in ragione della residenza (allo stato Comune di …..). Con l’ordinanza sopra citata, il Presidente delegato aveva evidenziato che l’affidamento ai Servizi Sociali fosse più corrispondente all’interesse del minore in considerazione della impossibilità per i genitori di condividere la funzione e la responsabilità genitoriale, da un lato per le limitazioni imposte al padre dal giudice penale ai suoi contatti con la ricorrente e, dall’altro lato, per la prostrazione e l’annichilimento in cui versava quest’ultima, necessitante di un particolare sostegno istituzionale. Tali valutazioni sono condivise dal Collegio e si ritengono tuttora sussistenti l’esigenza di mantenere una cornice che consenta di monitorare costantemente sul benessere del minore al fine di gestire anche la delicata questione della frequentazione con il padre che risulta interrotta ormai da lungo tempo e che si è protratta per tutto il corso del procedimento, nonostante gli ausili costantemente offerti ed approntati in favore dei membri del nucleo familiare in esame. Essa non potrebbe demandarsi, nell’interesse del minore, alle unilaterali e spontanee determinazioni delle parti e l’eventuale superamento di tale situazione di sofferenza non appare realizzabile se non con la “supervisione” dell’Ente terzo.

Anche l’indagine peritale effettuata dall’Istruttore, approfondita e puntuale circa le dinamiche del nucleo familiare esaminato, confortano la presente decisione, atteso che anche la CTU ha suggerito di mantenere un affido del ragazzo ai servizi con l’unico scopo di garantire l’attuazione dei percorsi terapeutici suggeriti, il monitoraggio e la relazione sull’andamento degli stessi (cfr. relazione depositata il 23.07.2019 in atti).

Sotto il profilo clinico e testistico il D.M. è così descritto: stile cognitivo distante, semplicistico e centrato su di sé, con scarsa predisposizione alla considerazione dei bisogni affettivi altrui nel momento in cui vengono prese le decisioni. Anzi, sembrerebbero dominare gli aspetti di impulsività e manipolazione anziché la riflessione ed il compromesso. L’asse dell’umore sembrerebbe presentare uno stato interno distimico. All’esito delle osservazioni e valutazioni effettuate, la CTU così conclude: il padre ad oggi sembra del tutto inconsapevole rispetto alle ragioni che hanno portato T. a questo atteggiamento di chiusura nei suoi riguardi e continua a mettere in primo piano la propria sofferenza per non avere accesso al figlio senza rendersi conto dei vissuti di profondo dolore di T. (…) ad oggi il signor D.M. non può essere ritenuto un padre capace di assolvere appieno alla sua capacità genitoriale.

Anche nella G. sono emerse importanti fragilità personologiche: il protocollo sembrerebbe tratteggiare il profilo di una persona sufficientemente matura ed adeguata, le cui competenze interne sono allo stesso tempo una risorsa ed un rischio. Ci si riferisce in particolar modo ad una predisposizione d’animo calmo e senza particolare spirito competitivo che rischia però di lasciare il soggetto più “a margine” delle situazioni sociali laddove ella disponga però delle caratteristiche necessarie per emergere. Anche la capacità di contatto con i propri vissuti e la buona competenza nel formare legami caldi ed autentici possono presentare aspetti negativi, ovvero il rischio di creare un assetto interno più spaventato e fragile laddove sia esposta a ferite provenienti da una realtà che non è poi sempre così rispettosa. Nella relazione madre – figlio la CTU osserva che la G. abbia tutte le caratteristiche per svolgere al meglio la propria funzione genitoriale sebbene debba essere aiutata nell’elaborare il senso di colpa che l’affligge e che le fa attuare comportamenti che potrebbero non essere sempre contenitivi nei confronti di T., lasciando al figlio un margine di azione eccessivo nei processi decisionali.

In sintesi, dalla indagine psicosociale e dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali emerge con chiarezza che non vi è possibilità, allo stato della complessa vicenda in esame e delle relazioni tra le parti, di ripristinare la condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi massimamente proteggere gli interessi della prole sotto il profilo di tutte le decisioni di maggior importanza che lo riguardano relative all’istruzione, educazione e salute.

Non sono emerse invece ragioni di pregiudizio al collocamento prevalente del minore con la madre, anzi, deve ritenersi che l’ambiente domestico materno e la casa familiare siano allo stato unico punto di riferimento T., di talché deve essere confermato il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnare alla stessa in via definitiva.

Sul punto, anche all’esito della indagine peritale effettuata è emerso come la madre sia stata partecipe di tutte le tappe evolutive di T., le sappia collocare nel tempo, ne conservi un dolce ricordo. Tutti indicatori questi di un’autentica presenza nell’accompagnare T. nel suo sviluppo evolutivo (…) ad oggi il genitore idoneo ad accompagnare T. nel suo percorso evolutivo risulta la madre.

Quanto alla frequentazione padre – figlio, non si ritiene invece possibile prevedere allo stato alcuna ripresa e calendarizzazione degli incontri. Solo allorché il D.M. avrà intrapreso i percorsi di sostegno suggeriti con esito positivo si ritiene che l’Ente Affidatario possa, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, ripristinare tale relazione nei tempi e modalità ritenuti corrispondenti all’interesse del minore.

Sul punto la CTU ha rappresentato quanto segue: T. negli ultimi anni, a prescindere dall’arresto del padre, si è trovato ad essere protagonista involontario di una vicenda troppo complessa per un ragazzo della sua età e a dover innalzare, a protezione di sé, un muro che ad oggi risulta essere invalicabile. Lo dimostra l’atteggiamento tenuto durante i colloqui, le osservazioni effettuate dalla scrivente e i risultati psicodiagnostici. Una difesa che per il ragazzo si è resa necessaria ma che risulta troppo pesante da sopportare in modo autonomo. T. ricorre alla denigrazione del padre ma in realtà prova una rabbia incontenibile nei suoi confronti e un timore celato che il padre possa fargli del male dietro una corazza impenetrabile (…) dato che lo stesso ha sentito con le sue orecchie le minacce rivolte “a lui e alla madre”, ha visto con i suoi occhi le taniche di benzina introdotte in casa con il fine di “bruciare tutto e tutti”, ha assistito a scatti di rabbia (lancio della playstation nel lago, porta sfondata ecc.). Sul punto si osserva che tali episodi sono stati riferiti dal ragazzo anche all’Istruttore nel corso della udienza fissata per il suo ascolto (cfr. verbale di udienza del 7.10.2020 in atti).

Il CTU prosegue: T. sta chiedendo di non vedere il padre a tutto il mondo adulto con il quale è entrato in relazione (trattasi della medesima richiesta che il minore ha fatto al Tribunale in sede di sua audizione). L’unico piccolo spiraglio che il ragazzo possa progressivamente re – instaurare un rapporto con il D.M. si intravede in quell’affermazione che ha condiviso con tutti noi operatori “potrei rivederlo se si cura”.

Si condividono sul punto le considerazioni espresse dal CTU in accordo con il Collegio peritale ovvero che il resistente potrà riavvicinarsi al figlio solo slittando da una posizione narcisistica e vittimistica ad una presa di consapevolezza autentica e di assunzione delle proprie responsabilità. Infatti non si ritiene che colgano affatto nel segno le doglienze del D.M. in ordine alle inadempienze dell’Ente Affidatario, che anzi ha cercato di garantire i rapporti padre – figlio nonostante la strenua opposizione di T. (cfr. le molteplici relazioni di aggiornamento versate in atti nonché l’ordinanza del 2.05.2020 dell’Istruttore di rigetto delle ulteriori lamentele avanzate dal resistente sotto il profilo del difetto di vigilanza dell’Ente e della madre collocataria sotto il profilo della frequenza e del rendimento scolastico del minore che qui si richiamano e condividono), alle condotte oppositive ed alienanti poste in essere dalla madre, la quale invece non è mai stata ostativa in tal senso, come ben evidenziato anche in sede di indagine peritale e confermato dagli Operatori Sociali e come dimostra anche l’esito della presa in carico del minore da parte di professionista privato indicato dal padre (Dott. G.B. – cfr. sul punto ordinanza del 2.11.2019) che è stata interrotta dopo solo alcuni incontri per indicazione del terapeuta medesimo (cfr. relazione in data 16.01.2020 in atti).

Per tutto quanto sopra, da un lato il Tribunale non può che osservare che tutti i tentativi di far incontrare T. ed il padre si sono rivelati fallimentari, creando al minore una sofferenza allo stato non più sostenibile e, dall’altro, al fine di tentare il superamento di tale situazione si ritiene di dover invitare il resistente ad intraprendere il percorso terapeutico suggerito dal CTU e ritenuto condizione imprescindibile per un riavvicinamento padre – figlio.

L’Ente Affidatario dovrà poi costantemente monitorare sulla condizione psicologica di T. e verificare se siano maturi i tempi per un intervento terapeutico anche in suo favore al fine di aiutarlo a rielaborale la grossa sofferenza in cui versa e procedere all’auspicato riavvicinamento alla figura paterna. Si suggerisce altresì la prosecuzione del supporto psicoterapeutico già avviato dalla G.; percorsi tutti sui quali i Servizi Sociali dovranno monitorare.

Sulla domanda e sulla misura del mantenimento della prole.

Quanto, poi, alla misura del contributo al mantenimento va premesso che l’indisponibile diritto al mantenimento dei figli ex artt. 147, 337 ter c.c. è speculare al dovere dei genitori di corrispondere le somme necessarie alla loro educazione, istruzione e dunque al loro sereno sviluppo psicofisico in aderenza alle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. La misura di esso deve essere fissata in ottemperanza agli elementi di natura personale ed economica dei genitori indicati dalla norma in esame.

Orbene, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali, lavorative e patrimoniali delle parti, delle spese gravanti sulle stesse così come rappresentate e documentate, dell’età del figlio e delle sue attuali esigenze, ivi comprese quelle di conservare un tenore di vita possibilmente non deteriore rispetto a quello assicurato in costanza di matrimonio dall’apporto di entrambi i genitori, nonché dei tempi di permanenza con ciascun genitore, tenuto conto delle allegazioni delle parti sul punto ed esaminata tutta la documentazione reddituale/fiscale prodotta nel corso del giudizio, si ritiene congruo stabilire a carico del padre il contributo al mantenimento di T. pari ad Euro 1.500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate in atti dalla G. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dall’intestato Tribunale il 24.05.2018 che qui si richiama per relationem per costituire parte integrante del presente provvedimento (reperibile anche sul sito del Tribunale), concertate con l’Ente Affidatario.

Sotto predetto aspetto non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di “forfetizzare” le spese straordinarie, ricomprendendole in un assegno di mantenimento “onnicomprensivo”, aderendo invece il Tribunale all’orientamento della Suprema Corte secondo cui la soluzione di stabilire in via forfettarie ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile, introduce nell’individuazione del contributo in favore della prole una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia determinando, in caso di spese rilevanti “impreviste”, un grave danno non solo nei confronti del genitore collocatario ma soprattutto nei riguardi dei figli che potrebbero essere privati – non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “onnicomprensivo” – di cure e di altri indispensabili apporti (cfr. Cass. Civ. n. 11894/2015; id. 21273/2013; id. 9372/2012).

Si ritiene altresì di dover rigettare la domanda della difesa di parte ricorrente a che il Tribunale disponga che la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del minore decorra dalla data della domanda giudiziale e cioè dall’agosto 2017, atteso che in corso di causa tale misura è stata modificata più volte ex art. 709, ult. comma. c.p.c., per le sopravvenienze rappresentate (cfr. ordinanze dell’Istruttore in data 21.06.2019 e 9.04.2020 in atti).

Sui rapporti patrimoniali dei coniugi oggetto delle ulteriori domande.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e preso atto che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di mantenimento in proprio favore – in ragione della indipendenza ed autosufficienza economica raggiunta in corso di causa – (di tal ché appaiono del tutto irrilevanti le profuse argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa di parte resistente negli atti conclusivi), deve evidenziarsi fermamente che tutte le domande di restituzione di beni mobili avanzate dal D.M. nei confronti della moglie (denari e titoli acquisiti dalla stessa dal conto corrente e conto titoli cointestati durante gli anni 2016 e 2017) – e ribadite con la precisazione della conclusioni – volte ad ottenere una pronuncia del Tribunale su tali obbligazioni sono inammissibili; trattasi infatti di questioni che attengono ai rapporti contrattuali assunti dalle parti, prive di connessione qualificata al presente giudizio e sulle quali, come noto, alcuna competenza ha il Giudice della separazione.

Sulla domanda di ordini di protezione avanzata dalla ricorrente.

Quanto infine alle richieste ex artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c. avanzate dalla G. nei confronti del resistente, a protezione propria, del figlio e dei familiari indicati in atti (la madre ed i fratelli), il Collegio osserva che manchi il requisito dell’attualità delle condotte per giustificare l’adozione dei provvedimenti invocati.

Sebbene anche T. abbia lamentato condotte disturbanti poste in essere dal padre (insistenti tentativi di contattarlo anche per interposta persona o creando falsi profili sui social – cfr. sul punto dichiarazioni rese dal minore all’udienza del 7.10.2020), si osserva che anche le condotte riferite dal minore attengano ad episodi passati e, con l’auspicio che il presente procedimento possa costituire occasione per recuperare con modalità diverse il rapporto padre – figlio, si ricorda che nel caso tali agiti dovessero ripetersi in futuro ben potranno essere fatti valere nelle sedi competenti.

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

In ragione della parziale soccombenza sulle domande in punto affidamento e di natura economica avanzate dalla ricorrente, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e della condanna del D.M. al pagamento dell’ulteriore misura dei 2/3.

Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della complessità bassa e ritenuto di doversi assestare sui parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per l’attività nel complesso effettuata, per la fase di studio ed introduttiva, fase istruttoria e decisionale, le spese di lite si liquidano in complessivi Euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed Euro 105,95 per spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

– pronuncia ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale dei coniugi G.E., nata a C. il (…), e D.M.M., nato a R. il (…), con addebito di responsabilità in capo a D.M.M.;

– affida il figlio minore T. al Comune di residenza (allo stato Comune di Lezzeno, ovvero altro Comune di residenza in caso di mutamento), limitandosi la responsabilità di entrambi i genitori per le scelte sanitarie, d’istruzione ed educazione, con collocazione prevalente presso la madre;

– conferma l’assegnazione della casa familiare a G.E.;

– pone a carico di D.M.M. l’obbligo di corrispondere a G.E. la somma mensile di Euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate dalla G. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato il 24.05.2018 dal Tribunale di Como – qui richiamato per relationem per costituire parte integrante anche di parte dispositiva del presente provvedimento – concertate con l’Ente Affidatario;

– incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, attivando tutti i supporti ritenuti necessari per il minore e monitorando sui percorsi di sostegno indicati alle parti in parte motiva, anche ai fini della eventuale riattivazione e regolamentazione dei contatti padre – figlio;

– rigetta tutte le ulteriori domande;

– compensa tra le parti, per la misura di 1/3, le spese di lite;

– condanna D.M.M. al pagamento in favore di G.E. dei 2/3 delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed Euro 105,95 per spese;

– ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …. per la trascrizione, l’annotazione e le ulteriori incombenze (Registro degli atti di matrimonio dell’anno 2011, atto n. 2, parte 1, serie -, Ufficio 1);

– manda alla Cancelleria per la trasmissione all’Ente Affidatario – Comune di Lezzeno – per quanto sopra disposto;

– trasmette il provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Como competente per l’esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c. a cui i Servizi Sociali relazioneranno periodicamente (ogni sei mesi).

Così deciso in Como in Camera di Consiglio il 19 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza tramite l’applicativo Teams, così come previsto dall’art. 23, comma 9D.L. n. 137 del 2020.

Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2021.

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