Una condanna per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno è l’esito di un procedimento a carico di una donna, ritenuta gestore di fatto dell’azienda agricola che assumeva lavoratori che venivano impiegati in condizioni gravose e discriminatorie anche mediante minacce.
Gli orari di lavoro erano massacranti, iniziavano all’alba e si protraevano fino a tarda sera, con la sola pausa pranzo. Dopo i campi, l’attività proseguiva presso l’alloggio dei datori con scarico del furgone e pulizia degli ortaggi raccolti.
Le dichiarazioni acquisite descrivono atteggiamenti prevaricatori e umilianti, talora sfociati in insulti, minacce e grida, sì da indurre i lavoratori a operare in un costante clima di paura. Inoltre, i lavoratori erano costretti a vivere in un piccolo garage adibito a locale abitativo, privo di acqua calda e riscaldamenti e, in un primo periodo, anche di un bagno non funzionante. Tali condizioni sono state ritenute idonee a determinare un grave stress esistenziale, ulteriore rispetto agli orari di lavoro.
La Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, dalla retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” deve tener conto delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – annalisa.gasparre@gmail.com
Cass. pen., sez. IV, ud. 12 giugno 2026 (dep. 3 luglio 2026), n. 24912 – Presidente Ferranti – Relatore Arena
Ritenuto in fatto
1. G.Z. ricorre contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la quale, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, la stessa è stata assolta in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. ed è stata rideterminata la pena in relazione al reato di cui all’art. 603 bis, commi 1 n. 2, comma 3 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen. per avere utilizzato manodopera sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. In particolare, la G.Z. è stata ritenuta gestore di fatto dell’azienda agricola che assumeva lavoratori che venivano impiegati in condizioni gravose e discriminatorie anche mediante minacce con l’aggravante del numero di lavoratori superiore a tre.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’accertamento del contributo concorsuale della G.Z. desunto dal suo ruolo di gestore di fatto, dalla circostanza che dettasse le mansioni giornaliere ai lavoratori, dalla partecipazione a comportamenti vessatori.
La Corte territoriale ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni rese dalla persona offesa M.M. acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. inidonee a fondare il giudizio di responsabilità in relazione al reato di tentata estorsione. L’avere escluso per carenza di prova tale fatto avrebbe dovuto imporre alla Corte una riconsiderazione critica e complessiva del ruolo dell’imputata. Invece la sentenza conferma la sua piena responsabilità nel reato presupposto (lo sfruttamento) sulla base di elementi fattuali di gran lunga meno gravi e specifici.
Si contesta la qualificazione delle condotte tenute in termini di concorso. La circostanza che la G.Z. fosse la moglie del titolare e che desse disposizioni operative ai braccianti o che li trasportasse sui campi non costituisce prova di un concorso nello sfruttamento quanto piuttosto di ausilio nella gestione dell’impresa familiare. La Corte, inoltre, ha valorizzato in modo sproporzionato episodi come urla o il lancio di un secchio di acqua definendolo eloquente.
Per quanto siffatte condotte denotino un carattere dispotico e siano censurabili, non per questo sono sufficienti a ritenere il concorso nel reato contestato che costituisce una specifica forma di riduzione in soggezione finalizzata allo sfruttamento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli indici di sfruttamento che sono privi di supporto probatorio. In tal senso sono stati valorizzati la situazione alloggiativa definita degradante, (garage privo di acqua calda e di riscaldamenti) che peraltro si fonda su un accertamento eseguito a distanza di mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con i coniugi B..
La pulizia di un ambiente è onere di chi vi abita e, comunque, non aveva costituito oggetto di specifica contestazione nel capo di imputazione di sfruttamento tra cui la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alla aspettativa obbligatoria, alle ferie.
La Corte di appello non ha operato una valutazione comparativa e critica tra le prove a carico e quelle a discarico e ha distinto una prima fase ufficiale nei campi che solitamente terminava alle 17.00- 18.00 e una per così dire occulta svolta presso l’alloggio, dove l’attività proseguiva con lo scarico del furgone usato per il trasporto dei prodotti o la pulizia degli ortaggi fino a tardi, così privando di significato la testimonianza a discarico.
Ulteriore profilo di contraddittorietà riguarda il riposo settimanale fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese.
Inoltre, la Corte territoriale dà per scontato che quelle descritte fossero “giornate tipo” senza spiegare se si trattava di una reiterazione o piuttosto di una violazione episodica. Ancora la Corte afferma che la paga era del tutto sproporzionata indicando le somme percepite in misura pari a 600 euro ogni due mesi senza considerare le spese di viaggio anticipate nonché quelle di vitto e alloggio. Ancora la sentenza non fornisce una prova adeguata dell’elemento soggettivo del reato ossia l’approfittamento dello stato di bisogno. La stipula di un contratto di lavoro sebbene non compreso appieno dai lavoratori dimostra la volontà di regolarizzare il rapporto, il che mal si concilia con un intento prettamente predatorio. Il fatto che sia stato il marito della G.Z. (originariamente coimputato e successivamente deceduto) a chiamare Carabinieri in seguito all’allontanamento di una lavoratrice è comportamento che stride con la figura di un soggetto che sfrutta i propri dipendenti. Il fatto che i lavoratori dopo un breve periodo abbiano deciso di andarsene dimostra la loro piena libertà di autodeterminazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito all’aggravante del numero di lavoratori. Si assume che siano stati impiegati contemporaneamente quattro lavoratori stranieri pur dando atto che ciò è avvenuto “sia pure per un tempo non interamente sovrapponibile”. Una mera successione di rapporti di lavoro che solo per un brevissimo lasso di tempo, peraltro incerto, ha visto la compresenza di quattro persone non può integrare la circostanza aggravante.
2.4. Con il quarto motivo di deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione complessiva della prova testimoniale.
In particolare, la Corte non ha tenuto conto della testimonianza dell’ispettore del lavoro, il quale aveva riferito che in occasione dei controlli non era emersa alcuna criticità e vi era corrispondenza tra contratti di lavoro e i lavoratori presenti; detta prova contraddiceva il quadro di palese illegalità descritto dalle persone offese.
3. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta con l’ampia ricostruzione operata dalle sentenze conformi e deduce in maniera alquanto generica alcuni aspetti a suo dire non esaminati a fronte di una compiuta disamina degli elementi posti a fondamento del giudizio espresso.
Nel complesso, la sentenza impugnata presenta una motivazione ampia, coerente e immune da vizi logici rilevanti in sede di legittimità. I motivi di ricorso, pur formalmente articolati come violazioni di legge o vizi di motivazione, sollecitano in larga misura una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.
2. Le sentenze conformi hanno posto l’accento sulla circostanza che tutti i lavoratori hanno riferito di essere stati sottoposti a orari di lavoro massacranti, che iniziavano all’alba e si protraevano fino a tarda sera, con la sola pausa pranzo. Anche a voler considerare conclusa l’attività nei campi nel tardo pomeriggio, le persone offese hanno chiarito che il lavoro proseguiva presso l’alloggio dei datori con lo scarico del furgone e la pulizia degli ortaggi raccolti.
I lavoratori hanno, altresì, dichiarato di essere impiegati anche la domenica nella raccolta di agrumi e ortaggi, con conseguente privazione del riposo settimanale.
La retribuzione è stata indicata come del tutto inadeguata rispetto al lavoro prestato: per I.N. pari a euro 600 in due mesi; per B.V. a euro 350; gli altri lavoratori, di fatto, non risultano retribuiti.
Le dichiarazioni acquisite descrivono atteggiamenti prevaricatori e umilianti, posti in essere tanto dal V. quanto dalla G.Z., talora sfociati in insulti, minacce e grida, sì da indurre i lavoratori a operare in un costante clima di paura. In tale contesto è stato valorizzato, quale episodio ritenuto particolarmente eloquente, il risveglio dei lavoratori mediante il lancio di un secchio d’acqua.
Parimenti significativa è stata ritenuta la situazione alloggiativa: i lavoratori erano costretti a vivere in un piccolo garage adibito a locale abitativo, privo di acqua calda e riscaldamenti e, in un primo periodo, anche di un bagno non funzionante. Si tratta di condizioni idonee a determinare un grave stress esistenziale, ulteriore rispetto agli orari di lavoro già descritti.
L’argomento difensivo secondo cui, essendo i fatti collocati nel periodo estivo, non sarebbe stato necessario il riscaldamento, risulta smentito non solo dalle dichiarazioni dei lavoratori, ma anche da quelle dei testi di P.G., i quali hanno confermato le temperature rigide che si registrano nel territorio dell’Aspromonte anche d’estate, soprattutto nelle ore serali e notturne.
3. Parimenti inammissibile è l’argomento difensivo del difetto di correlazione in relazione agli indici di sfruttamento.
Con motivazione che non soffre le criticità dedotte con il ricorso, la Corte territoriale ha affrontato il profilo dell’asserito difetto di correlazione, escludendo la dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p. alla luce del consolidato principio secondo cui gli indici di sfruttamento di cui all’art. 603-bis, comma 3, c.p. non hanno carattere tassativo, potendo il giudice valorizzare anche ulteriori condizioni sintomatiche della condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, dep. 2022, Falcone, Rv. 282609 – 01).
Nello stesso solco si colloca il principio secondo cui la sproporzione della retribuzione. Sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” deve tener conto delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno» (Sez .. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 – 01)
Le condizioni descritte dalle sentenze conformi, desumibili dalle dichiarazioni dei lavoratori e in parte riscontrate dall’esito del sopralluogo effettuato dalla PG risultano gravemente sintomatiche dello sfruttamento subito dagli lavoratori stranieri a cagione del loro stato di bisogno.
Le doglianze relative agli orari di lavoro, al riposo settimanale, alla reiterazione delle violazioni, alla sproporzione della retribuzione, alle condizioni alloggiative e all’approfittamento dello stato di bisogno si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto. La Corte, tuttavia, ha fornito una risposta puntuale alle deduzioni difensive, con motivazione non manifestamente illogica né apparente, dando conto anche delle deposizioni dei testi a discarico, ivi compresa quella dell’ispettore del lavoro.
4. Con specifico riferimento alla contestata circostanza aggravante del numero dei lavoratori, la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto che, sebbene per un tempo non interamente sovrapponibile, risultassero impiegati contemporaneamente quattro lavoratori stranieri: B.V., la moglie I.N., S.I. e B.Va..
L’argomento utilizzato non è logicamente incompatibile con l’accertamento di un segmento temporale di compresenza idoneo a integrare il presupposto della circostanza aggravante.
5. Non si ravvisa, inoltre, alcuna contraddizione logica tra l’assoluzione dal reato di tentata estorsione e la conferma della responsabilità per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p., poiché il primo giudizio si è fondato sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni predibattimentali della sola persona offesa, mentre l’accertamento del reato di sfruttamento poggia su un compendio probatorio plurimo, ritenuto coerente e genuino nel suo nucleo essenziale.
6. Quanto al ruolo dell’imputata, la motivazione non si limita a valorizzarne la qualità di moglie del titolare, ma individua specifici elementi fattuali, desunti dalle dichiarazioni dei lavoratori e dagli esiti delle intercettazioni, attestanti l’esercizio di un effettivo potere di direzione e controllo della manodopera e, dunque, un contributo concorsuale pienamente rilevante.
I motivi afferenti all’affermazione di responsabilità, che ruotano in larga parte attorno alla critica della ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello e alla valutazione delle risultanze probatorie, sono infondati. La Corte territoriale ha, infatti, ricostruito diffusamente il quadro probatorio, valorizzando le dichiarazioni convergenti delle persone offese, i riscontri desumibili dai sopralluoghi di P.G. e dalle intercettazioni, nonché il ruolo attivo dell’imputata nella gestione dell’azienda agricola, con esercizio di poteri di direzione e controllo sulla manodopera, a prescindere dalla formale titolarità.
Premessa l’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p., la sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità sia quanto al carattere non tassativo degli indici di sfruttamento, sia quanto alla nozione di “approfittamento dello stato di bisogno”, intesa come situazione di grave difficoltà idonea a limitare la libertà di autodeterminazione del lavoratore.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provati plurimi indici di sfruttamento: orari particolarmente gravosi, protratti di fatto sino a sera anche dopo il rientro dai campi; impiego nei giorni di riposo; retribuzioni del tutto sproporzionate; atteggiamenti sistematicamente vessatori e umilianti, talora sfociati in minacce e grida; condizioni alloggiative degradanti, consistenti nella sistemazione dei lavoratori in un garage privo di adeguati servizi.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi elementi da cui ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, B.V., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi e sensibili delle persone offese ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

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