Il reato di stalking può configurarsi anche tra vicini di casa e, perfino, tra condomini. A carico dell’indagato è stato confermata la misura cautelare, in quanto è stato accertato un solito quadro indiziario per comportamenti tenuti, quali rumori molesti anche in orari notturni, offese personali, dispetti di varia natura, nei confronti di una condomina.
A nulla vale la reciprocità dei comportamenti da approfondire, specie rispetto alla sussistenza dell’evento di danno (stato di ansia o di paura, effettivo timore o mutamento delle abitudini di vita).
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – annalisa.gasparre@gmail.com
Cass. pen., sez. V, ud. 30 settembre 2025 (dep. 10 novembre 2025), n. 36576 – Presidente Pezzullo – Relatore Belmonte
Ritenuto in fatto
1. È impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica di quella stessa città, ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa in data 06 maggio 2025 dal giudice delle indagini preliminari nei confronti di Ga.Gu., sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla p.o. con presidi elettronici e divieto di comunicazione, siccome ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori in danno di una condomina, disponendo nei suoi confronti anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato ….., il quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, sono denunciati inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione relativamente alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendosene la contraddittorietà interna, laddove l’ordinanza impugnata, pur riconoscendo la natura conflittuale dei rapporti tra l’indagato e la p.o., in cui danno sarebbero stati compiuti gli atti persecutori, ha, poi, ciononostante ritenuto sussistente a carico del ricorrente un solido quadro indiziario.
2.2. Il secondo motivo denuncia analoghi vizi in relazione al profilo delle esigenze cautelari, segnalando come la p.o. si sia trasferita in altro appartamento distante da quello abitato dal ricorrente, ciò che ha fatto venire meno la situazione di fatto, ovvero il rapporto di vicinanza, in cui è maturato il delitto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
2. 2. Posto che, nella sede cautelare, la pronuncia non è fondata su prove, ma su indizi, e tende all’accertamento, non della responsabilità, bensì, di una qualificata probabilità di colpevolezza, è anzitutto necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. È importante ricordare che, in sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unite hanno chiarito che “allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). Controllo che non può comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de liberiate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Nel caso di specie, il ricorso, lungi dall’evidenziare manifeste lacune o incongruenze logiche capaci di disarticolare l’intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, formula censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione.
3. Alla luce di tale premessa, si osserva che non ha fondamento la prima censura, che denuncia vizi motivazionali su un’asserita incompatibilità logica tra alcuni passaggi argomentativi della decisione in esame, che il Collegio non riscontra nel provvedimento impugnato, il quale, del tutto logicamente, ha evidenziato la necessità di approfondimento istruttorio in merito alla reciprocità delle condotte moleste, nell’ambito di un quadro, già emerso, di significativo conflitto condominiale, ma, allo stato, ha ritenuto pienamente integrato, sulla base degli elementi rappresentati dalla persona offesa nella querela, un solido quadro indiziario a carico del ricorrente per i comportamenti già tenuti (rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali, dispetti molesti di varia natura) dall’indagato nei confronti della condomina, fin dal 2019. E infatti, la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, piuttosto incombendo sul giudice, in tali ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 5 n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Rv. 247226), profilo quest’ultimo non attinto dal ricorso, che si limita a segnalare una, come detto, insussistente, frattura logica nel ragionamento esibito dall’ordinanza impugnata.
3. Parimenti infondata è anche la censura di cui al secondo motivo del ricorso, quanto al tema della diversa misura, meno grave, che il Tribunale del riesame ha scelto di applicare, spiegandone, sulla base di un ragionamento perfettamente logico, calibrato sulla peculiare situazione di fatto in scrutinio, l’efficacia specifica, indicando in modo corretto e completo le ragioni di adeguatezza e proporzionalità della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, associato al divieto di avvicinamento alla p.o. L’ordinanza impugnata ha, infatti, fatto richiamo ai criteri indicati dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2024, e considerato come l’obbligo ulteriore appaia quale misura in grado di fungere da monito responsabilizzante per l’indagato.
3.1. Giova anche evidenziare che, della circostanza indicata nel ricorso, ovvero l’avvenuto trasferimento della p.o., non v’è traccia nel provvedimento impugnato, né è presente nell’incarto processuale la memoria del difensore della Mu. e la Difesa ricorrente non chiarisce se trattasi di evento sopravvenuto alla decisione impugnata.
4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell‘art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all‘art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

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