L’avvocato era stato cancellato dall’albo professionale, ma esercitava lo stesso la professione.

Risulta integrato il reato di esercizio abusivo della professione. Il reato si configura come reato eventualmente abituale e a consumazione prolungata quando l’attività abusivamente svolta non si esaurisca in un originario e unico atto di talché il momento della consumazione del reato, ai fini della prescrizione, deve individuarsi in quello nel quale sia cessato l’effetto tipico dell’attività abusivamente svolta; nel caso in esame, l’imputato aveva mantenuto il patrocinio in giudizio, non cessato alla data dell’accertamento compiuto dal direttore di cancelleria che aveva attestato la pendenza, con il perdurante patrocinio dell’imputato, dei ricorsi e atti di citazione indicati. A fronte di tale accertamento sarebbe stato onere dell’imputato dimostrare la cessazione della condotta e, quindi, la consumazione del reato in un momento precedente, con l’allegazione di elementi documentali idonei a contrastare le indicazioni accusatorie.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 dicembre 2020 – 24 febbraio 2021, n. 7252 – Presidente Criscuolo – Relatore Giordano

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 gennaio 2020 la Corte di appello di Firenze, in esito a procedimento con rito abbreviato, ha confermato la condanna di R.R. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 348 c.p., confermando le statuizioni civili in favore dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. I giudici di merito hanno ritenuto accertato, sulla base della documentazione prodotta dalla parte pubblica e da quella privata, che il R., destinatario del provvedimento di cancellazione dall’Albo con efficacia dal 2 maggio 2012, aveva esercitato abusivamente la professione di avvocato presso il Tribunale civile di Firenze patrocinando le parti nei procedimenti n. 7731/2010, 6824/2011, 59/2010 e 822/2010. Già in primo grado l’imputato era stato assolto dal reato in relazione ad altri procedimenti.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc.
pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:

2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 113, 426 e 546 c.p.p., cumulativi vizi di motivazione in relazione al provvedimento adottato dalla Corte in data 8 novembre 2019 con il quale si invitavano le parti, imputato e parte civile, a depositare presso la Corte, che non l’aveva rivenuta in atti, copia della documentazione prodotta dal difensore in primo grado e relativa ai ricorsi che si supponeva illegittimamente trattati. Il difensore, pur avendo prodotto copia di atti in suo possesso, eccepisce l’illegittimità del provvedimento in quanto non era comprensibile quale fosse la disciplina di riferimento cioè se la integrazione fosse stata disposta ai sensi dell’art. 112 c.p.p., ovvero ai sensi dell’art. 113 c.p.p., istituti diversi nella forma (decreto, ovvero ordinanza, con correlativi obblighi motivazionali) e presupposti applicativi (necessità dell’atto ai fini della decisione che è cosa diversa dalla sua indispensabilità, posta dalla Corte a fondamento della decisione) nonché con riferimento al carattere, definitivo e permanente della scomparsa della documentazione di riferimento, con conseguente illegittimità e abnormità del provvedimento; ne discende che la decisione della Corte, e quella di primo grado, fondata su un mero elenco delle produzioni, è inficiata da una grave carenza posto che la richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato era stata fondata proprio sulla condizione di acquisizione della documentazione stessa, non rinvenuta in atti con la conseguenza che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti gli elementi di prova del reato, seguito dalla Corte di appello, sulla scorta del mero elenco prodotto in allegato all’imputazione. La motivazione della Corte è contraddittoria e dicotomica su tali aspetti;

2.2. violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p., e al R.D. 20 marzo 1865, art. 5, all. E, e R.D. n. 37 del 1937, artt. 51 e 52, travisamento della prova anche ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 348 c.p.. Il ricorrente aveva eccepito la illegittimità della notifica del provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 21 febbraio 2007, poiché nella copia notificatagli mancava la sottoscrizione del presidente richiesta come requisito imprescindibile di validità del provvedimento, perlomeno con riferimento alla firma a stampa del nominativo del presidente;

2.3. violazione di legge, in relazione all’art. 157 c.p., ai fini del computo del termine di prescrizione. La Corte ha conferito dignità di prova alla comunicazione del direttore di cancelleria del 7 febbraio 2013 che, a seguito di mera ricognizione dei registri SIC e SIECID, aveva indicato lo status dei procedimenti alla data di accertamento. Il reato, computando il termine di prescrizione da tale data è, dunque, prescritto.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire memoria e nota spese chiedendo la liquidazione delle spese processuali per l’odierna fase di impugnazione. Anche il difensore del ricorrente, come detto in epigrafe, ha fatto pervenire memoria.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
Il ricorrente, a fronte di sentenze di merito conformi in punto di responsabilità, riproduce argomentazioni sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato che sono state oggetto della valutazione critica dei giudici del merito che hanno correttamente individuato nella delibera del 2 maggio 2012, regolarmente notificata all’imputato, la data di efficacia del provvedimento di cancellazione dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, in esito alle impugnazioni attivate dall’imputato avverso la delibera di cancellazione del 21 luglio 2007: dal 2 maggio 2012, pertanto, il R. non possedeva il requisito prescritto per l’esercizio della professione. È stato accertato, attraverso le certificazioni estratte dal SIC e dal SIECID – i registri informatizzati delle procedure civili ed esecutive – che alla data del 7 febbraio 2013 erano pendenti presso l’ufficio giudiziario i ricorsi o citazioni introdotti dal ricorrente, nei procedimenti specificamente indicati già con la sentenza di primo grado – ma in numero decisamente minore rispetto a quelli indicati nella originaria contestazione – e tanto perché in relazione allo status dei procedimenti il R. risultava ancora patrocinatore delle relative cause, come attestato dal direttore di cancelleria in esito alla produzione dell’elenco stesso.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

2.1. La Corte di appello, facendo puntuale riferimento all’iter del processo, ha dato atto che in primo grado, il procedimento, trattato con il rito abbreviato, si era svolto previa acquisizione della documentazione alla quale il difensore aveva subordinato la richiesta del rito alternativo e che la documentazione difensiva era contenuta in due cartelle, debitamente acquisite agli atti processuali.

Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, è solo nella fase di trasmissione degli atti processuali dal Tribunale alla Corte che si è verificato lo smarrimento delle cartelle, e quindi delle copie degli atti dei procedimenti civili prodotti dall’imputato, il cui contenuto è stato ricostituito attraverso la richiesta alle parti di produrre la documentazione in loro possesso.

Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto della vicenda processuale sono corrette le conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta escludendo che la decisione del giudice di primo grado sia stata adottata in mancanza della documentazione probatoria prodotta, situazione che sarebbe assimilabile a quella in cui il giudice, ammessa la integrazione probatoria richiesta dalla parte, provveda poi alla definizione senza assumere la prova stessa. È solo in tale evenienza che potrebbe ritenersi integrata una nullità d’ordine generale che la giurisprudenza ha ritenuto configurabile nel caso in cui, ammessa la prova richiesta dall’imputato, il giudice decida senza assumerla perché superflua, nullità che, peraltro, sarebbe sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, Sentenza n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti Paolo, Rv. 274718), a comprova dell’assunto che non ci si trova in presenza di un vulnus al diritto alla prova. Tale violazione non si è verificata nel caso in esame poiché nel compendio probatorio esaminato dal giudice di primo grado erano presenti tutti gli atti prodotti dall’imputato ed alla cui acquisizione era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato.

2.2. Passando all’esame delle ulteriori implicazioni che discendono dall’allegazione difensiva, ritiene il Collegio, condividendo un principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità sia pure in una situazione di fatto diversa, che non è inficiata da nullità neppure la sentenza di appello impugnata, evidentemente pronunciata in mancanza di una parte dei documenti che erano in possesso del giudice di primo grado ma non potuti ricostruire, neppure attraverso la procedura attivata dalla Corte di appello di Firenze. La impossibilità di ricostruire il compendio probatorio nella sua integralità non determina, perché non prevista, alcuna nullità della decisione del giudice di appello (cfr. Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna Piero Carlo, Rv. 276555) nè la difesa ha allegato che la decisione di merito sia inficiata dalla perdita di atti fondamentali per la dimostrazione della tesi difensiva.

2.3. Infine, l’iter prescelto dalla Corte di appello, che ha fatto ricorso ad un provvedimento motivato e diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare gli atti andati smarriti, non può dirsi inficiato da vizi o carenze che ne comportino la nullità, anche in tal caso non previste dalle norme processuali, a prescindere dal riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, alla procedura di cui all’art. 113 c.p.p., attraverso la quale, come noto, si procede alla ricostruzione del contenuto rappresentativo o decisionale di un atto del processo non più esistente, diversamente dalla procedura di surrogazione – di cui all’art. 112 c.p.p., – che presuppone, invece, la esistenza dell’atto (andato disperso) e la possibilità di ricostituirlo attraverso una copia.

Non sussistono dunque elementi per disattendere un principio affermato da questa Corte secondo il quale la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, Sentenza n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261249). Nè la procedura seguita dà luogo ad un atto abnorme (Sez. 2, Sentenza n. 50406 del 13/11/2014, Latella, Rv. 261206) poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria esaurendosi in un’attività di natura meramente ricognitiva.

3. Privo di fondamenti, in fatto e in diritto, è il secondo motivo di ricorso.

Esiste in atti la copia, debitamente sottoscritta, della delibera del 21 febbraio 2007 – di cui dà atto la sentenza impugnata – potendosi, pertanto, escludere vizi di nullità o inesistenza del provvedimento di cancellazione che era stato debitamente notificato all’imputato e che era stato da questi impugnato nelle competenti sedi con attività difensiva svolta personalmente, sicché, osserva la Corte di appello, ne risulta pienamente comprovata la conoscenza del provvedimento di cancellazione e, una volta che questo è diventato esecutivo, il consapevole svolgimento di attività difensiva in carenza della necessaria abilitazione. Il ricorrente ha allegato che l’atto notificatogli, una copia con attestazione della conformità all’originale da parte del segretario, non recava il riferimento alle voci “firmato” e firma stampata” del presidente, ma si tratta della mancanza di un riferimento che, come nei casi nei quali tale annotazione risulti apposta, non rileva ai fini della esistenza dell’atto originale, dal quale la copia spedita per l’esecuzione è derivata. Non sono pertinenti alla vicenda in esame le considerazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, richiamata nel ricorso (Sez. U, Sentenza n. 11024 del 20/05/2014, Cianci, Rv. 630845), che afferiscono ad altra tipologia di problematiche ovvero alla ricorrenza della falsità o meno della copia derivata dall’originale in carenza di tali riferimenti ed alla sua idoneità rappresentativa a tal riguardo.

4. Non merita miglior sorte che il rilievo di manifesta infondatezza il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato.

Il ricorrente richiama il contenuto della sentenza di primo grado che lo aveva assolto, con riferimento all’attività difensiva svolta in alcuni dei procedimenti oggetto dell’originaria contestazione, perché l’attività illecita svolta era cessata prima dell’adozione del provvedimento di cancellazione o, comunque, di attività svolta durante il periodo di sospensione ex lege della delibera di cancellazione ovvero di attività successiva al 2 agosto 2010 non univocamente riconducibile all’imputato. Sostiene il ricorrente che la decisione della Corte di merito è carente perché conferisce dignità di prova all’attestazione rilasciata dal direttore di cancelleria compiuta sulla base di una mera ricognizione dei registri informatici, in buona sostanza, dilatando il tempus commissi delicti.

Ad avviso del Collegio risulta, invece, corretta la conclusione della Corte di merito secondo la quale il termine di prescrizione del reato non era maturato poiché alla data dell’attestazione ed in relazione ad alcuni dei procedimenti pendenti (sono specificamente richiamati i procedimenti n. 7731/2010, 6824/2011; 59/2011 e 822/2011) “il ricorrente, avendo mantenuto il patrocinio, aveva proseguito nell’attività delittuosa tenuto conto che ove l’azione delittuosa non si sia esaurita nel compimento di un singolo atto ma abbia accompagnato attraverso il patrocinio e la domiciliazione della parte rappresentata l’iter del procedimento, si è in presenza di un unico reato il cui momento consumativo coincide con la cessazione della condotta”.

Il reato di cui all’art. 348 c.p., si configura, infatti, nella sua struttura come reato eventualmente abituale (Sez. 3, Sentenza n. 37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268312) e a consumazione prolungata quando l’attività abusivamente svolta non si esaurisca in un originario e unico atto di talché il momento della consumazione del reato, ai fini della prescrizione, deve individuarsi in quello nel quale sia cessato l’effetto tipico dell’attività abusivamente svolta e, nel caso in esame, attraverso il patrocinio in giudizio, che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, non era cessato alla data dell’accertamento compiuto dal direttore di cancelleria che aveva attestato la pendenza, con il perdurante patrocinio dell’imputato, dei ricorsi e atti di citazione indicati. A fronte di tale accertamento sarebbe stato, pertanto, onere dell’imputato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181), per dimostrare la cessazione della condotta e, quindi, la consumazione del reato in un momento precedente, l’allegazione di elementi documentali idonei a contrastare le indicazioni rivenienti dalla certificazione del dirigente della cancelleria, elementi che, con riferimento ai procedimenti indicati dal giudice di appello, non sono stati prodotti nella competente sede di merito.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende e, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, spese che, in linea con le previsioni recate dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche, deve essere liquidata in Euro 3.510,00, oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ordine degli Avvocati di Firenze che liquida in complessivi Euro 3510, oltre accessori di legge.

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