Un uomo è stato condannato per il reato di incendio doloso. Secondo i giudici la responsabilità dell’imputato non era oggetto di contestazione, avendo commesso il fatto con dolo generico. L’uomo, infatti, dopo aver dato fuoco a un cumulo costituito da sfalci e residui di potatura, servendosi anche di liquido infiammabile, aveva continuato a “bruciare le robe” nonostante i ripetuti inviti degli altri condomini a cessare l’attività, del tutto incurante del vento, peraltro già esistente al momento dell’accensione del fuoco.

Secondo la difesa l’imputato aveva agito in modo non clandestino ed al fine esclusivo di proseguire le operazioni di pulizia iniziate nei giorni precedenti bruciando la sterpaglia, doveva ritenersi accertato che lo stesso aveva appiccato il fuoco senza avere alcuna intenzione di realizzare un “incendio”, a tutto concedere rappresentandosi detto evento, secondo il paradigma della colpa cosciente, solo come possibile conseguenza della sua condotta, ma certamente non volendolo perché fiducioso nella sua capacità di evitare la propagazione delle fiamme.

La difesa coglie nel segno. La Corte di cassazione ha ricordato che i reati che sanzionano le condotte di cagionare un incendio, inteso come “fuoco divampato irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone” si distinguono in ragione dell’atteggiamento soggettivo dell’agente. È, pertanto, configurabile la fattispecie colposa prevista dall’art. 449 c.p., laddove l’incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline; ricorrono, invece, rispettivamente la fattispecie prevista dall’art. 423 c.p. o quella di cui all’art. 424 c.p. laddove sussista in capo all’agente la volontà di cagionare siffatto evento lesivo o, invece, la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità o il pericolo di detto evento.

Occorre dunque accertare, in concreto, quale sia l’elemento psicologico ravvisabile. Per verificare in concreto la sussistenza di una o dell’altra delle fattispecie occorre fare riferimento alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo.

Ricorre il dolo eventuale non solo quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi ma anche quando l’agente ponga in essere la condotta a costo di cagionare l’evento lesivo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo.

Per la configurabilità del dolo eventuale è necessaria la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatasi nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. L’accertamento può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.

Ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato.

Nel caso in esame, si è accolta una nozione di dolo generico, diretto o eventuale, che, prescindendo del tutto dalla componente volitiva, ha trascurato il livello di adesione dell’agente all’evento lesivo.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il “dolo generico” facendolo derivare dalla decisione dell’imputato di accendere il fuoco necessario alle operazioni di pulizia e dalla pervicacia nel mantenerla ferma anche a fonte dei ripetuti avvertimenti delle persone presenti che lo mettevano in guardia dal pericolo di propagazione delle fiamme legato alla presenza di un forte vento. Siffatto atteggiamento, secondo la Corte di cassazione, non è, però, da solo decisivo ai fini dell’accertamento della consapevole volontà di provocare l’incendio. Non può escludersi, infatti, che l’uomo si sia limitato a prevedere la concreta probabilità di estensione del fronte del fuoco, ed abbia quindi agito, confidando, sia pure in violazione delle regole di diligenza e precauzione, che l’evento lesivo di cui all’art. 423 c.p. non sarebbe comunque accaduto.

La sentenza è stata dunque annullata dalla corte di cassazione con rinvio alla corte d’appello, presumibilmente al fine di derubricare l’accusa; il tutto al netto della disciplina punitiva in tema di rifiuti e ambiente, su cui ci sarebbe altro da dire.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 6 aprile 2021, n. 13007 – Presidente Rocchi – Relatore Aliffi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato M.G. colpevole del reato di incendio di cui all’art. 423 c.p., e lo aveva, per l’effetto condannato, previo giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva, alla pena di anni tre di reclusione.

Secondo la Corte distrettuale il M. , la cui responsabilità nella causazione dell’incendio non era oggetto di contestazione, aveva commesso il fatto ascrittogli con dolo generico. L’imputato, infatti, come si desume dalle dichiarazioni del testimone R. , dopo avere dato fuoco ad un cumulo costituito da sfalci e residui di potatura, servendosi anche di liquido infiammabile, aveva continuato a “bruciare le robe” nonostante i ripetuti inviti degli altri condomini a cessare l’attività, del tutto incurante del vento, peraltro già esistente al momento dell’accensione del fuoco.

2. Ricorre per cassazione il M. , per il tramite del difensore di fiducia avv. …., sviluppando due motivi.

2.1 Con il primo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 43, 423 e 449 c.p. e vizio di motivazione.
Lamenta, in primo luogo, che le sentenze di merito non abbiano rapportato la rappresentazione e la volontà dell’agente a tutti gli elementi costitutivi del reato al momento della genesi della condotta illecita. Aggiunge che l’esame di tutte le componenti del dolo avrebbe necessariamente condotto alla sua esclusione e alla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 449 c.p.. Preso atto della circostanza pacifica che l’imputato aveva agito in modo non clandestino ed al fine esclusivo di proseguire le operazioni di pulizia iniziate nei giorni precedenti bruciando la sterpaglia, doveva ritenersi accertato che lo stesso aveva appiccato il fuoco senza avere alcuna intenzione di realizzare un “incendio”, a tutto concedere rappresentandosi detto evento, secondo il paradigma della colpa cosciente, solo come possibile conseguenza della sua condotta, ma certamente non volendolo perché fiducioso nella sua capacità di evitare la propagazione delle fiamme.

2.2 Con il secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 c.p. e art. 62 c.p., comma 1, n. 4).

Secondo il ricorrente, alla stregua delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, non poteva essere applicata la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, e ben poteva essere concessa l’attenuante dell’evento dannoso o pericoloso di particolare tenuità, con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è fondato.

2. I reati che sanzionano le condotte di cagionare un incendio, inteso come “fuoco divampato irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone” (Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842) si distinguono in ragione dell’atteggiamento soggettivo dell’agente. È, pertanto, configurabile la fattispecie prevista dall’art. 449 c.p., laddove l’incendio non sia in alcun modo voluto ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline; ricorrono, invece, rispettivamente la fattispecie prevista dall’art. 423 c.p. o quella di cui all’art. 424 c.p. laddove sussista in capo all’agente la volontà di cagionare siffatto evento lesivo o, invece, la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità o il pericolo di detto evento (da ultimo Sez. n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402).

3. Per verificare in concreto la sussistenza di una o dell’altra delle ricordate fattispecie incriminatrici occorre fare riferimento alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo, in particolare, per segnare il confine tra le forme di colpevolezza più problematiche: il dolo eventuale e la colpa cosciente.

2.1. Ricorre il dolo eventuale non solo quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104) ma anche quando l’agente ponga in essere la condotta a costo di cagionare l’evento lesivo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo (Sez. 1, n. 8561 del 11/02/2015, Rv. 262881; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306).

Sul piano probatorio, per la configurabilità del dolo eventuale è necessaria la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatasi nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. L’accertamento volto a ricostruire l’”iter” e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. (Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270776).

2.2. Ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104).
Ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 27346)
3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati. Non solo ha accolto una nozione di “dolo generico”, diretto o eventuale, che, prescindendo del tutto dalla componente volitiva, ha trascurato il livello di adesione dell’agente all’evento lesivo ma ha anche attribuendo rilevanza ad “indicatori” sintomatici dell’atteggiamento psicologico tipicamente colposo.
La Corte territoriale ha desunto il “dolo generico” dalla decisione del M. di accendere il fuoco necessario alle operazioni di pulizia e dalla pervicacia nel mantenerla ferma anche a fonte dei ripetuti avvertimenti delle persone presenti che lo mettevano in guardia dal pericolo di propagazione delle fiamme legato alla presenza di un forte vento. Siffatto atteggiamento, per quanto caparbiamente perseguito, non è, però, da solo decisivo ai fini dell’accertamento della consapevole volontà di provocare l’incendio.

Esso non esclude, infatti, che l’agente si sia limitato a prevedere la concreta probabilità di estensione del fronte del fuoco, ed abbia quindi agito, continuando a bruciare le sterpaglie, confidando, sia pure in violazione delle regole di diligenza e precauzione, che l’evento lesivo di cui all’art. 423 c.p. non sarebbe comunque accaduto. Previsione quest’ultima tutt’altro che arbitraria ove si consideri che, come accertato nel giudizio di merito, il M. aveva sperimentato nei giorni precedenti la sua capacità di domare le fiamme e che la sua condotta perseguiva la finalità ultima di pulire il fondo migliorandolo e non certo di metterlo in pericolo con la causazione di un incendio.

3. Il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è assorbito.

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia che dovrà uniformarsi ai principi sin qui esposti e colmare le segnalate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

#

Comments are closed