La maestra è stata sospesa, in via cautelare, a causa della gravità indiziaria relativa al reato di maltrattamento dei bambini a lei affidati presso la scuola materna.
La gravità indiziaria si evince dalle dichiarazioni rese dai genitori dei bambini e da una inserviente della scuola e riguarda le aggressioni fisiche subito dai bambini nonché la reazione degli stessi ai metodi di insegnamento; nel compendio indiziario, inoltre, vi sono le riprese audio-video dalle quali è emerso l’uso pressoché quotidiano della violenza fisica e psicologica da parte della ricorrente nei confronti dei bambini affidatile.
La Corte di cassazione ha ricordato che l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 febbraio – 7 giugno 2021, n. 22241 – Presidente Bricchetti – Relatore Capozzi
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso la ordinanza emessa il 12 agosto 2019 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio del servizio pubblico delle funzioni di insegnante nei confronti di L.M. in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p. ai danni di bambini della sezione D della Scuola materna “…” di (omissis) a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione e custodia, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della predetta ed applicando la misura richiesta dal Pubblico Ministero.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata deducendo:
2.1. Con il primo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria, essendosi omessa la considerazione delle dichiarazioni rese dai genitori che hanno escluso l’insorgenza di problemi con la maestra L. .
2.2. Con il secondo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei genitori dell’alunna G.A. non essendosi considerato che l’episodio poteva essere riconducibile ad un bambino.
2.3. Con il terzo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata valutazione della consulenza di parte della psicologa Dott.ssa M.M.E. con particolare riguardo ai fenomeni di “contagio dichiarativo” e condizionamenti o manipolazione anche involontarie, messe in atto nel contesto familiare o scolastico ed alla mancanza di indagine sugli stili di comunicazione tra il minore ed i genitori.
2.4. Con il quarto motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle riprese audio-video non risultando alcun episodio in cui vi è la volontà di arrecare danno ai bambini della sezione D, emergendo solo atteggiamenti energici posti in essere per finalità didattiche.
2.5. Con il quinto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di indici che denotano l’assoluta mancanza di attualità del pericolo e reiterazione delle condotte quali il certificato di servizio del MIUR ed il termine temporale delle condotte al (omissis).
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono del tutto generici, oltre che proposti per ragioni di fatto involgenti la rivalutazione indiziaria che non possono trovare accesso in sede di legittimità in presenza di una motivazione sulla gravità indiziaria esente da vizi logici e giuridici.
Invero, incensurabile è la motivazione che ha giustificato la gravità indiziaria sulla base delle dichiarazioni rese dai vari genitori e da una inserviente della scuola … sulle aggressioni fisiche subite dai bambini da parte della ricorrente e sulla loro reazione ai suoi metodi di insegnamento nonché delle riprese audio-video dalle quali è emerso l’uso pressocché quotidiano della violenza fisica e psicologica da parte della stessa ricorrente nei confronti dei bambini affidatile.
Il giudizio in fatto, correttamente fondato sulle emergenze considerate, è del tutto conforme al consolidato orientamento, affermato in caso analogo, secondo il quale L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336).
5. Il quinto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità rispetto all’ineccepibile valutazione condotta dal Tribunale sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle recentissime condotte e della possibilità che la ricorrente – tutt’ora dipendente del MIUR – potesse reiterare le medesime condotte.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
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