Una donna è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di espatrio in relazione a diversi reati tra cui omicidio del fratello e formazione di un testamento olografo falso.

Il giudice per le indagini preliminari aveva osservato che permaneva il pericolo di fuga, disponendo l’indagata di molteplici contatti personali e professionali utilizzabili per sottrarsi alla pretesa punitiva dello Stato e che la misura applicata appariva indispensabile per salvaguardare le esigenze cautelari.

Secondo il tribunale del riesame inoltre vi era un rischio di reiterazione dei reati alla luce delle modalità dell’azione, delle pregresse esperienze di eutanasia risultanti da una conversazione telefonica, con allusioni ad altri episodi, della professione esercitata e dell’accesso ai farmaci; veniva confermato anche un pericolo di fuga.

La Corte di cassazione chiarisce che per eutanasia si intende un’azione o un’omissione che procura la morte, allo scopo di porre fine a un dolore. La sedazione profonda, invece, appartiene alla c.d. medicina palliativa e fa ricorso alla somministrazione intenzionale di farmaci, nella dose necessaria richiesta, per ridurre, fino ad annullare, la coscienza del paziente, per alleviarlo da sintomi fisici o psichici intollerabili nelle condizioni di imminenza della morte con prognosi di ore o poco più per malattia inguaribile in stato avanzato e previo consenso informato.

Secondo il tribunale l’indagata era pienamente consapevole e aveva la specifica volontà di provocare con anticipo la morte del fratello, non informato né consenziente.

Nella motivazione del tribunale del riesame, evidenzia la Corte di cassazione, emerge un atteggiamento dell’indagata incline a reiterare, con l’utilizzo della propria competenza professionale, comportamenti di “positiva” agevolazione dei decessi e a sottrarsi, grazie a molteplici contatti e alla facile mobilità in campo internazionale, al controllo e alla pretesa punitiva.

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