Tra vittima e reo vi era un abnorme stato di dipendenza religiosa tale da integrare il reato di circonvenzione di incapace.

Il reato non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.

Criminalizzando questa condotta il legislatore intende tutelare soprattutto quei soggetti che, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, sono facilmente determinabili al compimento di atti pregiudizievoli.

Nel caso in esame, i giudici sono arrivati a pronunciare condanna grazie alla la perizia psichiatrica disposta in primo grado, che aveva rilevato la significativa riduzione del potere di normale discernimento della persona offesa nella relazione con l’imputato, che considerava il suo padre spirituale pur non essendo un religioso; riduzione tale da renderla particolarmente suggestionabile sulle tematiche della spiritualità religiosa e accondiscendente alle richieste economiche dell’imputato.

Le conclusioni, cui era giunto il consulente di parte, non potevano essere apprezzate, in quanto muovevano dal presupposto della totale buona fede dell’imputato, che, invece, era da escludere sulla base delle risultanze dibattimentali e del comportamento dello stesso imputato. I giudici hanno invece

accertato che la persona offesa è un soggetto che presenta una potenziale “suggestionabilità particolare”.

Assente la buona fede, secondo i giudici l’imputato aveva procurato a sé ingiusti profitti con danno per la persona offesa, avendo sfruttato la particolare debolezza della vittima.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 gennaio – 5 marzo 2021, n. 9105 – Presidente Gallo – Relatore Pacilli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 2 marzo 2018 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 5 novembre 2011, con cui A.P. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 643 c.p. ai danni di C.A.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello valorizzato la consulenza del Dott. P. e trascurato le altre due relazioni agli atti, ossia quella prodotta dalla difesa e quella su cui si era basata la valutazione del giudice tutelare, pur avendo il Dott. P. equiparato ad uno stato di dipendenza abnorme ogni forma di dipendenza religiosa. In nessuna delle tre relazioni si farebbe riferimento ad una minorata capacità della persona offesa, necessaria per potere ritenere integrato il reato de quo;

2) manifesta illogicità della motivazione in tema di dolo specifico. I bonifici, effettuati dalla persona offesa verso destinatari residenti all’estero, sarebbero stati compiuti per un profitto giusto, ossia al fine di sbloccare una presunta eredità, cui l’imputato avrebbe avuto diritto, ma sulla base di un meccanismo truffaldino, di cui lo stesso imputato sarebbe stato vittima. L’intestazione del camper all’imputato sarebbe stata semplice conseguenza del fatto che sarebbe stato egli a guidarlo, poiché la persona offesa non se la sarebbe sentita di guidare un mezzo di tali dimensioni ma il bene non sarebbe mai uscito dalla disponibilità della medesima.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 n primo motivo è privo di specificità.

Costituisce ius receptum (v. Sez. 2, n. 21464 del 20/3/2019, Rv. 275781; Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013, Rv. 258537) quello secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.

Con la previsione dell’art. 643 c.p., infatti, il legislatore ha inteso tutelare soprattutto quei soggetti che, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, sono facilmente determinabili al compimento di atti pregiudizievoli.

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha posto a fondamento del proprio giudizio la perizia psichiatrica disposta in primo grado, che aveva rilevato la significativa riduzione del potere di normale discernimento della persona offesa nella relazione con l’imputato, che considerava il suo padre spirituale pur non essendo un religioso; riduzione tale da renderla particolarmente suggestionabile sulle tematiche della spiritualità religiosa e accondiscendente alle richieste economiche dell’imputato.

La Corte territoriale ha condiviso i rilievi del primo giudice, secondo cui le diverse conclusioni, cui era giunto il consulente di parte, non potevano essere apprezzate, in quanto muovevano dal presupposto della totale buona fede dell’imputato, che, invece, era da escludere sulla base delle risultanze dibattimentali e del comportamento dello stesso imputato.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi che la Corte distrettuale, avendo accertato che la persona offesa è un soggetto che presenta una potenziale “suggestionabilità particolare”, come affermato dal perito, ha fatto buon governo dei suindicati criteri ermeneutici.

1.2 Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che il Collegio del merito ha diffusamente argomentato sulle condotte dell’imputato e sulla sua mancanza di buona fede, avendo, tra l’altro, messo in evidenza che la corrispondenza informatica con richieste di esborsi per operazioni benefiche all’estero, mostrata dall’imputato alla persona offesa, era falsa. Il menzionato Collegio è quindi pervenuto alla conclusione che l’imputato aveva procurato a sé ingiusti profitti con danno per la persona offesa, avendo sfruttato la particolare debolezza della vittima.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata le doglianze, articolate nel secondo motivo, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell’art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

#

Comments are closed