Un uomo, creditore di un altro, si recava a casa sua per richiedere il pagamento di un prestito di 80 euro, ma il debitore chiedeva tempo. Allora il creditore ha pensato di farsi giustizia da sé, impossessandosi di un orologio che si trovava sopra un tavolo e, dopo aver usato violenza, si dava alla fuga, rimediando una condanna per rapina.

L’imputato ha quindi proposto di riqualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito al solo scopo di recuperare il proprio credito.

Ma secondo i giudici è corretta l’imputazione e la condanna per rapina.

In primo luogo, si è valorizzata la diversità della natura del credito affermato dall’imputato rispetto al bene sottratto con violenza, nonché l’evidente sproporzione tra l’ammontare del credito rispetto al valore dell’orologio sottratto; tali aspetti escludono la configurabiltà di una possibile correlazione tra azione di spossessamento e asserito diritto e da rendere evidente l’ingiustizia del profitto conseguito.

Secondo la giurisprudenza, l’elemento distintivo del delitto di rapina, rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa Ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.

Nel caso di specie, nessun potenziale diritto dell’imputato è mai stato adeguatamente dedotto né minimamente dimostrato.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Cass. pen., sez. II, ud. 5 maggio 2021 (dep. 8 luglio 2021), n. 26139 – Presidente Diotallevi – Relatore Filippini

Rilevato in fatto

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 25/06/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Trapani, in data 19/12/2018, nei confronti di G.F. confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.. Secondo la ricostruzione del fatto conformemente operata nelle due sentenze di condanna, l’imputato, creditore della persona offesa S.V. della somma di Euro 80 precedentemente data in prestito, dopo essersi recato a casa del predetto S., si impossessava di un orologio che ivi era custodito sopra un tavolo e, dopo aver usato violenza, si dava alla fuga.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di rapina, dovendosi riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 393 c.p., avendo l’imputato agito al solo scopo di recuperare il proprio credito. Invero, secondo il ricorrente la Corte d’appello ha errato a non inquadrare i fatti nell’ipotesi prevista dall’art. 393 c.p., tenuto conto della pretesa creditoria vantata verso la persona offesa, e da questi non contestata, circostanza che rivelava l’assenza del dolo di rapina. Egli era, pertanto, animato solo dalla volontà di esercitare un proprio diritto e si era, peraltro, determinato all’azione violenta solo dopo la richiesta di onorare il debito e la risposta di S.V. di “pazientare ancora qualche giorno”. Manca, dunque, la componente soggettiva del reato contestato in relazione alla quale non rileva la sproporzione tra credito e valore dell’orologio sottratto.

3. Con requisitoria scritta la Procura Generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.1. Con memoria difensiva la difesa ricorrente ha insistito sui motivi proposti.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati.

1. Giova premettere che la Corte d’appello, conformemente al primo giudice, ha adeguatamente illustrato e valorizzato la diversità della natura del credito affermato dall’imputato (Euro 80) rispetto al bene sottratto con violenza, nonché l’evidente sproporzione tra l’ammontare del credito (peraltro definito di dubbia azionabilità) rispetto al valore dell’orologio sottratto (stimato in circa Euro 2000 dalla persona offesa, con determinazione che non ha formato oggetto di puntuale confutazione); aspetti tali da escludere la configurabiltà di una possibile correlazione tra azione di spossessamento e asserito diritto e da rendere evidente l’ingiustizia del profitto conseguito.

2. In tale percorso, la Corte territoriale si è conformata agli insegnamenti di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, Rv. 269685 – 01), secondo i quali l’elemento distintivo del delitto di rapina, rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti -degli imputati, che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l’avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare). Massime precedenti conformi: n. 8753 del 1987 rv. 176461 – 01, n. 5397 del 1989 rv. 181018 – 01, n. 11591 del 1989 rv. 181997 – 01, n. 43325 del 2007 rv. 238309 – 01, n. 23678 del 2015 rv. 263840 – 01. Nella specie, è indubbio che alcuna pretesa creditoria l’imputato potesse vantare sul bene sottratto, il cui valore eccedeva di gran lunga, in ogni caso, l’ammontare del credito e ciò refluisce, con evidenza, sul dolo che ha sorretto l’azione di causa.

2.1. Assai di recente, le SS.UU. di questa Corte hanno condivisibilmente ribadito (cfr. sentenza n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027 – 02) che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). E, come detto, nessun potenziale diritto dell’imputato è mai stato adeguatamente dedotto nè pur minimamente dimostrato. La condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha individuato la differenza tra i due reati di rapina e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone nell’elemento soggettivo, rappresentato nel primo caso dalla volontà dell’autore di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, “nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa” (Sez. 2, Sentenza n. 11484 del 14/12/2016 Ud. (dep. 09/03/2017) Rv. 269685, Sez. 2, n. 34042 del 20/11/2020 n. m., Sez. 2, n. 29007 del 9/10/2020, n. m.).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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