Una persona è stata condannata perché a pubblicato sul proprio “stato” di Whatsapp contenuti lesivi della reputazione di un altro soggetto, come tale visionabile potenzialmente da tutti i contatti della rubrica dell’imputato. Il reato addebitato è quello di diffamazione perché si è fatto riferimento, anche se non citando le generalità della vittima, a una persona individuabile, offendendone la reputazione.

Cass. pen., sez. V, ud. 1° luglio 2021 (dep. 8 settembre 2021), n. 33219 – Presidente Sabeone – Relatore De Marzo

Ritenuto in fatto

1. Nell’interesse di L.L. viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/10/2019 con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta: a) ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di diffamazione commesso pubblicando nel proprio “stato” di Whatsapp contenuti lesivi della reputazione di D.L.R.; b) in riforma della decisione del Tribunale, ha concesso la sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è sorretto da due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi argomentativi, sottolineando che l’istruttoria dibattimentale non aveva consegnato la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto che i messaggi fossero rivolti alla D.L. e, in ogni caso, che fossero realmente visionabili da tutti i contatti della rubrica dell’imputato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Sono state trasmesse conclusioni del rappresentante della Procura generale e “comparsa conclusionale” della D.L.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, quanto al profilo della riferibilità alla D.L. delle espressioni diffamatorie, dal momento che il ricorso neppure si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha illustrato le ragioni di siffatta conclusione.

La seconda questione posta, legata alla possibilità dell’applicazione utilizzata dall’imputato di escludere la visione dello “stato” a tutti o ad alcuni dei contatti presenti, è invece inammissibile per novità, dal momento che il motivo di appello, lamentando l’assenza di prova della diffusività in ragione della mancata dimostrazione che i contatti della rubrica disponessero dell’applicazione (e, in conseguenza, potessero visionare lo stato dell’imputato), muoveva dal contrario presupposto in fatto, ossia che l’imputato non avesse limitato la visione: ciò che, peraltro, è del tutto razionale, dal momento che, se tale fosse stata l’intenzione del L., sarebbe stato sufficiente mandare un messaggio individuale.

2. Inammissibile è il secondo motivo, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alla sospensione condizionale, semplicemente evocata nella rubrica del motivo, osserva il Collegio che essa è già stata concessa dalla sentenza impugnata.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

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