Una donna è stata condannata per il delitto di maltrattamenti nei confronti della figlia minore degli anni 14; in particolare le era contestato di avere reiterato condotte violente, aggressive e ingiuriose nei confronti della figlia, percuotendola ripetutamente con un cucchiaio di legno, tirandole i capelli e costringendola a stare inginocchiata per ore con le braccia alzate.

I giudici hanno ritenuto attendibile il contributo narrativo offerto dalla persona offesa; le dichiarazioni erano state rese con l’assistenza dell’esperta psicoterapeuta infantile ed erano esplicative di condotte precise ed inequivoche, analiticamente descritte; di contro non era emerso alcun elemento tale da far ritenere la versione dei fatti frutto di fantasia infantile o di manipolazione da parte della zia della minorenne.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Cass. pen., sez. VI, ud. 12 ottobre 2021 (dep. 9 dicembre 2021), n. 45405 Presidente Mogini – Relatore Giorgi

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Genova confermava quella di primo grado, che aveva condannato A.C.R. per il delitto di maltrattamenti nei confronti della figlia minore degli anni 14 A.C. , alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 8500,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. All’imputata era contestato di avere reiterato condotte violente, aggressive e ingiuriose nei confronti della figlia, percuotendola ripetutamente con un cucchiaio di legno, tirandole i capelli e costringendola a stare inginocchiata per ore con le braccia alzate.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del reato e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’audizione della pediatra che aveva in cura la minore (già respinta quale istanza ex art. 507 c.p.p. dal Tribunale) e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da S.I. acquisite ex art. 512 c.p.p., in relazione alle quali la difesa dubitava che vi fosse stato un accertamento rigoroso della causa di irreperibilità. Considerava infine pienamente provati gli elementi in base ai quali il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell’imputata, condividendone anche il giudizio riguardo la dosimetria della pena.

2. Il difensore di A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone:

2.1. il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto, omettendo al proposito qualsivoglia argomentazione, dei rilievi sviluppati nell’atto di appello ritualmente proposto nei quali si contestava la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale incompatibile -quanto all’entità della somma- alle disagiate condizioni economiche dell’imputata; il medesimo vizio di omessa motivazione è riscontrabile con riferimento alla ritenuta recidiva infraquinquennale, con riguardo alla quale la Corte ha sottaciuto due indicatori fondamentali indicati dalla difesa per sostenerne una diversa valutazione: la non attinenza ai fatti in esame del precedente (tentato furto) e la risalenza nel tempo del fatto;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione della pediatra che aveva in cura la persona offesa, la cui escussione era già stata sollecitata al Tribunale ex art. 507 c.p.p. e respinta. La testimonianza avrebbe potuto essere rilevante anche in relazione al discrimine con altre ipotesi delittuose, e comunque essere fondamentale per la decisione;

2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla acquisizione delle dichiarazioni rese da S.I. ai sensi dell’art. 512 c.p.p., già cognata dell’imputata, in quanto ex moglie del di lei fratello, riguardo alle quali le argomentazioni della Corte circa la adeguatezza dell’accertamento della causa di irreperibilità paiono contraddittorie, se si considera che la stessa non era in possesso di documenti italiani di identificazione e aveva in Genova un mero domicilio e non una formale residenza;

2.4. la violazione di legge con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato contestato, non avendo la Corte adeguatamente valutato l’attendibilità delle affermazioni della persona offesa – una bambina di dieci anni condizionabile- rimaste prive di riscontri estrinseci e connotate da inverosimiglianze e contraddizioni.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, senza l’intervento delle parti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito illustrati.

2. Il motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209). Ciò posto, nel caso di specie vi è ben di più, in quanto la Corte ha esaustivamente motivato, riprendendo e condividendo anche la argomentazioni svolte dal Tribunale circa il rigetto della richiesta di audizione della pediatra ai sensi dell’art. 507 c.p.p..

3. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità anche il terzo motivo di ricorso, riguardante la inutilizzabilità delle dichiarazioni di S. acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. a fronte della congrua motivazione della Corte di appello sulla imprevedibilità del comportamento della testimone allontanatasi dopo avere rilasciato le dichiarazioni e la “temerarietà”, in assenza di prove al riguardo, di ritenere che la donna – attivamente cercata si sarebbe allontanata all’unico fine di non essere sentita come teste in dibattimento.

4. Sono altresì manifestamente infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilità di configurare, sulla scorta del racconto della medesima, il reato di maltrattamenti. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d’accusa.

In particolare, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa è stato attentamente e criticamente esaminato dalla Corte territoriale, che si è confrontata con la portata delle dichiarazioni -rese con l’assistenza dell’esperta psicoterapeuta infantile- esplicative di condotte precise ed inequivoche, analiticamente descritte nella sentenza di primo grado e richiamate dalla Corte, che ha sottolineato come non sia emerso alcun elemento tale da far ritenere la versione dei fatti frutto di fantasia infantile o di manipolazione da parte della zia S. . Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla persona offesa, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.

Ineccepibile si appalesa pure l’inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell’imputata di imporre alla figlia un regime di vita mortificante e violento.

Ogni ulteriore argomento difensivo è portatore di una lettura alternativa che, sostenuta dalla volontà di minimizzare l’accaduto, viene correttamente indicata in sentenza come illogica e comunque subvalente nel raffronto con gli argomenti contrari.

5. È invece fondato il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Se da un lato la motivazione risulta congrua per il profilo del rinvio per relationem in ordine alla determinazione di una provvisionale, si osserva che – secondo indirizzo giurisprudenziale di legittimità cui questo Collegio ritiene di aderire – il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale stabilita ha l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604). Nel caso di specie sembra potersi desumere che l’imputata, dedita alla prostituzione per quanto emerge dalle dichiarazioni rese dalla teste S., versava in condizioni di vita disagiate, ma non risulta svolto alcun approfondimento nè la Corte si sofferma su tale aspetto.

Considerazioni analoghe valgono in ordine alla recidiva, ove la motivazione è omessa con riferimento agli specifici rilievi formulati con l’atto di appello circa la irrilevanza dell’unico precedente e la sua lontananza nel tempo. Secondo le Sezioni Unite, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dell’art. 99 c.p., primi quattro commi, compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte dell’imputato (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e alla recidiva. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

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