Può un marito essere accusato di violenza sessuale nei confronti della moglie? Assolutamente sì.

Non solo. Non è necessaria una vera e propria coazione fisica.

È quanto conferma la Corte di cassazione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto integrati di estremi oggettivi del reato pur in assenza di comportamenti di dissenso ai rapporti sessuali da parte della vittima.

I giudici hanno esaminato accuratamente i racconti della vittima formulando il giudizio sulla sua credibilità intrinseca sulla base della precisione e lucidità del narrato e hanno valorizzato le dichiarazioni del testimone cui la donna aveva confidato le proprie vicende coniugali, quale riscontro estrinseco dei fatti storici illustrati dalla persona offesa.

La sussistenza del reato di violenza sessuale è stata desunta dalle dichiarazioni della vittima e dalla testimonianza: “la donna era costretta a subire le violenze sessuali del marito alle quali, dopo aver manifestato invano il suo dissenso, soggiaceva a causa del suo stato di prostrazione e di “sudditanza” temendo reazioni violente di cui il marito aveva dato prova ogni volta che lo aveva contraddetto anche in relazione ad episodi futili”.

In giurisprudenza si è affermato che “in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali”.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Cass. pen., sez. III, ud. 25 maggio 2021 (dep. 29 settembre 2021), n. 35676 – Presidente Marini – Relatore Amoroso

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 06/12/2018, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato M.C. responsabile dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 572, 612, e 609 bis c.p., commessi ai danni della moglie, condannandolo alla pena di anni 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

2. Il presente ricorso è stato presentato avverso la decisione della Corte d’appello di Trieste che ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Nel primo e nel secondo motivo d’impugnazione si lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 609 – bis c.p., e l’inesistenza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato. In primo luogo, il ricorrente si duole della circostanza che il giudice di merito abbia ritenuto integrati di estremi oggettivi del reato contestato pur in assenza di comportamenti di dissenso ai rapporti sessuali da parte della vittima. In proposito si è evidenziato che la stessa persona offesa avrebbe chiarito che sebbene inizialmente non entusiasta delle proposte intime rivoltele dal marito poi vi accondiscendeva senza alcuna costrizione ed in maniera volontaria. In secondo luogo, in maniera collegata e conseguente, il ricorrente si duole della riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato alla luce di quanto precedentemente esposto.

4. Nel terzo motivo e nel quarto motivo, afferenti al reato di cui all’art. 572 c.p., si contesta la decisione del giudice di merito relativa al riconoscimento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di maltrattamenti e l’inesistenza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato. Si lamenta che pur difettando la abitualità delle condotte, essendo stati contestati solo tre distinti episodi di minaccia ingiurie e percosse commesse dall’imputato in un arco temporale significativamente lungo, il tribunale abbia ritenuto sussistere il reato contestato e, pertanto, si censura il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti alla luce di quanto appena esposto.

5. Il quinto motivo di ricorso censura la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Il giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per i rati contestati sulla base di una lettura non accurata delle dichiarazioni testimoniali itenendo che le stesse abbiano confermato il quadro accusatorio della procura, mentre dalle stesse sarebbe emersa una versione esattamente contraria dell’accaduto.

6. Da ultimo e in subordine il ricorrente, qualora non si demolisse l’intera ricostruzione accusatoria, comunque censura il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, a suo avviso concedibili alla luce della risalenza nel tempo dei fatti, della convivenza tuttora esistente tra il M. e la moglie e della comprovata dissociazione dell’imputato dal sodalizio criminale cui in passato era legato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi cinque motivi di ricorso, esaminabili unitariamente, sono inammissibili. Pur formalmente deducendo la violazione di legge l’inesistenza di motivazione in punto di elemento oggettivo e soggettivo dei reati in contestazione, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), e lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione a seguito di travisamento della prova, le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

3. Il diffuso e argomentato iter motivazionale del giudice, che si presenta logico, coerente e scevro da contraddizioni dà adeguatamente conto di tutti gli elementi fondanti la condanna dell’imputato. Esaustivo e immune da vizi è il giudizio reso circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati. La Corte d’appello ha esaminato accuratamente i racconti della vittima formulando il giudizio sulla sua credibilità intrinseca sulla base della precisione e lucidità del narrato ed ha logicamente e coerentemente valorizzato le dichiarazioni del teste P., cui la donna aveva confidato le proprie vicende coniugali, quale riscontro estrinseco dei fatti storici illustrati dalla persona offesa. Si è, inoltre, soffermata adeguatamente anche sulle ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente credibile quanto dichiarato dalla donna prima del dibattimento individuando logicamente la causa del contrasto tra le versioni rese nel timore provato dalla donna nei confronti del coniuge con un ragionamento immune da censure riscontrabili in sede di legittimità. Quanto al reato di maltrattamenti, la Corte ha rappresentato coerentemente che il giudizio sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato è stato desunto dalle dichiarazioni della vittima e dalle dichiarazioni dei testimoni e in parte anche da quanto appurato dagli psicologi; e che la lettura congiunta dei atti processuali ha indotto a ritenere che sebbene gli episodi di maltrattamenti descritti nel dettaglio fossero solo tre, la donna era sottoposta a continue minacce e violenze delle quali l’imputato era perfettamente consapevole. In relazione alla contestazione di violenza sessuale il collegio coerentemente e logicamente desume le ragioni per le quali sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; dalle dichiarazioni della vittima e dalla testimonianza de relato del P. il Collegio, con ragionamento coerente e immune da censure, evince che la donna era costretta a subire le violenze sessuali del marito alle quali, dopo aver manifestato invano il suo dissenso, soggiaceva a causa del suo stato di prostrazione e di “sudditanza” temendo reazioni violente di cui il marito aveva dato prova ogni volta che lo aveva contraddetto anche in relazione ad episodi futili. Sul punto va ricordato l’insegnamento di Questa Corte secondo cui in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (C.f.r. Sez. 3 n. 17676 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275947 – 01).

4. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso diretto a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma gli elementi richiamati dalle difese sono stati ampiamente presi in considerazione dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come invece la modalità della condotta, la durata e la sua gravità, unitamente ai precedenti dell’imputato sono ostative alla concessione delle attenuanti richieste.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2000, n. 196, art. 53, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi in essa riportati. Motivazione semplificata.

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