Il Sindaco aveva intimato ad una donna di trasferire gli animali domestici presenti all’interno del proprio appartamento presso una struttura convenzionata con il Comune “al fine di eseguire le cure necessarie”, nonché di procedere alla “bonifica igienico sanitaria dell’appartamento…”, stabilendo un “divieto di introdurre nuovi animali all’interno dell’appartamento”.

La donna ha impugnato l’ordinanza affermando che i funzionari comunali e dell’Asl – Servizio sanitario, avevano effettuato un accesso presso l’abitazione senza preventivo avviso e senza alcuna autorizzazione.

L’ordinanza seguiva un sopralluogo nel quale era emerso che l’appartamento non presentava i requisiti igienico-sanitari necessari e idonei alla permanenza dell’essere umano, con degrado e sporcizia; secondo l’ordinanza vi erano altresì violazioni dei parametri di benessere degli animali.

Censura questi motivi la ricorrente secondo la quale non sussisterebbero effettive situazioni di pericolo né per l’ambiente, né per le persone, né per gli stessi animali domestici, le buone condizioni dei quali sarebbero comprovate da una attestazione rilasciata da un veterinario appositamente incaricato dalla ricorrente. Si obietta, inoltre, che il sindaco, quale autorità sanitaria, non avrebbe le competenze per valutare comportamenti umani e stato di salute di persone o animali.

Il Comune intimato invece si è soffermato sulle condizioni di insalubrità dell’ambiente e del condominio nel quale insiste l’abitazione.

Secondo il TAR l’esame dei referti depositati e del relativo corredo fotografico depongono a favore della insostenibilità delle condizioni igieniche dell’appartamento e delle correlative problematiche che ciò comporta in ordine all’ambiente circostante, con nocumento del vicinato.

In questo contesto, secondo il TAR non è irragionevole l’ordine con il quale l’autorità ha disposto l’allontanamento degli animali domestici e la bonifica dell’appartamento; si precisa che l’uso della proprietà privata da parte del titolare non deve eccedere i limiti della salubrità ambientale circostante che è verosimilmente compromessa dall’esalazione di cattivi odori che derivano dalle condizioni di detenzione degli animali domestici medesimi.

Sotto la tutela dell’autorità rientra anche la condizione ed il benessere degli animali.

Ciò che esula dai poteri è il il divieto di introdurre animali nell’appartamento che è formulato in termini assoluti, senza termine né modalità o condizioni.

In questa parte, secondo il TAR, l’ordinanza comporta una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale, priva di causa sia in ordine alla situazione sanitaria (la quale è risolvibile mediante la bonifica e dunque non consente di prefigurare un divieto senza tempo di detenzione di animali domestici), che guardando al profilo della condizione personale e medica della ricorrente (che non è comprovato versi in condizioni tali da impedirle di prendersi cura di animali domestici).

L’atto è stato annullato parzialmente nella parte in cui sancisce il divieto di reintroduzione di animali domestici nell’appartamento senza adeguate prescrizioni, termini, condizioni o modalità di verifica dell’avvenuta bonifica dei luoghi e del ripristino di condizioni di salubrità per la salute umana e del benessere degli animali (secondo il regolamento locale).

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

TAR Lazio, sez. II – bis, sent., 20 dicembre 2021, n. 13172 – Presidente Stanizzi – Relatore Gatto Costantino

Fatto e diritto

Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata con la quale l’Autorità le intimava di trasferire animali domestici presenti all’interno del proprio appartamento presso una struttura convenzionata con il Comune, “al fine di eseguire le cure necessarie”, nonché di procedere alla “bonifica igienico sanitaria dell’appartamento…”, nel quale la ricorrente vive insieme al coniuge, altresì stabilendo un “divieto di introdurre nuovi animali all’interno dell’appartamento”.

A fondamento dell’azione, la ricorrente espone che funzionari dell’Ente e dell’Asl – Servizio sanitario, avevano effettuato un accesso presso la propria abitazione privata senza preventivo avviso e senza alcuna autorizzazione; l’ordinanza scaturiva da una relazione conseguente al suddetto sopralluogo, dalla quale sarebbe emerso che l’appartamento non presenterebbe i requisiti igienico – sanitari necessari e idonei alla permanenza dell’essere umano, con degrado e sporcizia; sia il comportamento della ricorrente che dei propri animali domestici (7 unità) sarebbero stati giudicati oggetto di anomalie; sussisterebbero violazioni dei “parametri di benessere” degli animali; parte dell’appartamento (tutto ad eccezione di una camera di letto) sarebbe ripiena di scatole di cartone, pacchi e mobili, con utensili ammucchiati; tali presupposti sarebbero sufficienti a giustificare l’ordinanza igienico-sanitaria ai sensi del TU Leggi Sanitarie di cui al RD 27/07/1934, n. 1265; la ricorrente non presenterebbe buone condizioni di salute; una precedente ordinanza (-omissis-) di analogo tenore era già stata precedentemente notificata alla odierna ricorrente, ma revocata dall’Autorità in autotutela.

Parte ricorrente contesta presupposti, fondamento e legittimità dell’ordinanza impugnata che censura per eccesso di potere sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, violazione ed errata applicazione del TU Leggi Sanitarie RD n 27/07/1934, n. 1265, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., violazione a falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la detenzione e tutela degli animali del Comune di Albano Laziale; dell’art. 14 D. Leg. 30 giugno 2003, n. 196.

Secondo la ricorrente, non sussisterebbero effettive situazioni di pericolo né per l’ambiente, né per le persone, né per gli stessi animali domestici, le buone condizioni dei quali sarebbero comprovate da una attestazione rilasciata da un veterinario appositamente incaricato dalla ricorrente stessa e prodotta in atti; sarebbero state violate le prerogative partecipative al procedimento; sarebbero violati i limiti dell’utilizzabilità di dati personali; il sindaco, quale autorità sanitaria, non avrebbe le competenze per valutare comportamenti umani e stato di salute di persone o animali; la “perfetta salute psicofisica” della ricorrente sarebbe attestata dalla documentazione medica prodotta.

Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso, deposita i documenti istruttori di causa, insiste sulle condizioni e sui presupposti dell’intervento di urgenza particolarmente soffermandosi sulle condizioni di insalubrità dell’ambiente e del condominio nel quale insiste l’abitazione della ricorrente.

Nella camera di consiglio del 24 novembre 2021, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.

In parziale accordo con le tesi difensive dell’Ente, il gravame è infondato, salvo un solo profilo sul quale ci si soffermerà oltre.

Deve invero rilevarsi che, dall’esame dei referti depositati e del relativo corredo fotografico, non può dubitarsi circa l’insostenibilità delle condizioni igieniche nel quale versa l’appartamento della ricorrente e delle correlative problematiche che ciò comporta in ordine all’ambiente circostante, con nocumento del vicinato.

In ordine a tali aspetti, non è irragionevole, né esorbita dai poteri sanitari del Sindaco ai sensi del RD nr. 1265/1934, l’ordine con il quale l’Autorità dispone l’allontanamento degli animali domestici e la bonifica dell’appartamento: vero è che non è coercibile l’uso della proprietà privata da parte del titolare, ma è esigibile che tale uso non ecceda i limiti della salubrità ambientale circostante che, nella specie (sulla base di quanto comprovato dall’Ente), è verosimilmente compromessa dall’esalazione di cattivi odori che derivano dalle condizioni di detenzione degli animali domestici medesimi.

La condizione ed il benessere di questi ultimi è parimenti oggetto di tutela da parte dell’Autorità, secondo il regolamento locale (e relativi standard di mantenimento e custodia di animali domestici), che non risulta essere contestato.

Ciò che invece è privo di fondamento è il divieto di introdurre animali nell’appartamento che è formulato in termini assoluti, senza termine né modalità o condizioni.

Come tale, l’ordinanza impugnata comporta una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale, priva di causa sia in ordine alla situazione sanitaria (la quale è risolvibile mediante la prescritta bonifica e dunque non consente di prefigurare un divieto senza tempo di detenzione di animali domestici), che guardando al profilo della condizione personale e medica della ricorrente (che non è comprovato versi in condizioni tali da impedirle di prendersi cura di animali domestici).

Per queste ragioni, il ricorso può trovare parziale accoglimento solo nei limiti descritti, con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui sancisce il divieto di reintroduzione di animali domestici nell’appartamento senza adeguate prescrizioni, termini, condizioni o modalità di verifica dell’avvenuta bonifica dei luoghi e del ripristino di condizioni di salubrità per la salute umana e del benessere degli animali (secondo il regolamento locale), che l’Autorità, ove si determini a rinnovare il provvedimento nella parte annullata, dovrà adeguatamente valutare, assicurando la partecipazione degli interessati al relativo procedimento.

L’accoglimento parziale comporta giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti di cui in parte motiva e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente al divieto di reintrodurre animali domestici nell’appartamento della odierna parte ricorrente.

Spese compensate.

#

Comments are closed