La sentenza affronta il tema del valore della remissione di querela per fatti di stalking.

I giudici di merito avevano giudicato reiterate e gravi le minacce rivolte dall’imputato alle persone offese; le invettive infatti prospettavano la morte delle destinatarie e provenivano da un soggetto pregiudicato per reati contro la persona e in materia di armi.

La modifica normativa che ha previsto la procedibilità a querela per il reato di minaccia grave non ha rilevanza rispetto alle minacce che costituiscano la condotta integrante, in presenza di ulteriori elementi, il reato di atti persecutori.

Affermano i giudici che lo stalking è condotta diversa e più grave rispetto alla minaccia, giacché si tratta di un insieme di condotte reiterate che non esauriscono il loro disvalore penale in relazione a ciascun episodio, ma che, combinate e ripetute, determinano un quid pluris rispetto ai segmenti comportamentali che le sostanziano, vale a dire uno degli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice.

Secondo la Corte, dunque, è pienamente ragionevole che il regime di procedibilità resti strutturato sulla querela irrevocabile per lo stalking integrato da minacce reiterate e gravi.

La ratio sottostante alle limitazioni alla revocabilità della querela in caso di atti persecutori strutturati su minacce gravi e reiterate è quella di prevenire le situazioni, frequenti nella pratica per la prostrazione e l’assoggettamento che caratterizza le vittime di stalking, in cui la remissione non sia volontaria e libera proprio in rapporto alla coartazione determinata dall’invasività delle condotte, il che rende inopportuno affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato.

Avv. Annalisa Gasparre, foro di Pavia

Per approfondimenti, volendo, Gasparre, Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali. Un viaggio tra procedure e diritto, Key editore.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 febbraio – 22 marzo 2019, n. 12801 – Presidente Miccoli – Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. La sentenza all’odierno vaglio di questa Corte è stata pronunziata il 4 maggio 2018 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente quella del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto C.M. responsabile di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata B.S., delle sorelle di quest’ultima B. e I. e della madre Z.S., riforma consistita nella concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante contestata e conseguente rimodulazione in bonam partem del trattamento sanzionatorio.

2. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato, che ha formulato un unico motivo, lamentando l’illogicità della motivazione nella parte in cui era stata reputata inoperante la remissione di querela di Z.S., B.B. e B.S. per essere le minacce gravi; tale giudizio era errato perché formulato sulla sola base della lettura del capo di imputazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero non si ravvisa alcuna manifesta illogicità motivazionale – né il ricorrente illustra le ragioni della sua opinione, se non assumendo apoditticamente che sia stato dato rilievo al solo capo di imputazione – nel percorso argomentativo della Corte di appello che ha reputato, oltre che reiterate, gravi le minacce rivolte dall’imputato alle persone offese ed accertate processualmente, agganciando tale valutazione al fatto che le invettive del prevenuto prospettavano la morte delle destinatarie, oltre che alla caratura delinquenziale del soggetto da cui provenivano, essendo C. un pregiudicato per reati contro la persona ed in materia di armi. Del tutto logicamente, pertanto, la Corte territoriale ne ha fatto discendere l’irrevocabilità della querela ai sensi dell’art. 612 bis c.p., u.c. (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 2016, P F, Rv. 266043 – 01).

Nessuna implicazione ha, rispetto alla ritenuta irrevocabilità della querela, la modifica normativa che ha interessato il reato di minaccia grave ex art. 612 c.p., comma 2, che ha visto mutare il proprio regime di procedibilità – da ufficio a querela di parte – a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 aprile 2018, n. 36.

Da una parte, infatti, lo stalking è condotta diversa e più grave rispetto alla minaccia, giacché si tratta di un insieme di condotte reiterate che non esauriscono il loro disvalore penale in relazione a ciascun episodio, ma che, combinate e ripetute, determinano un quid pluris rispetto ai segmenti comportamentali che le sostanziano, vale a dire uno degli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice (un perdurante stato d’ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata affettivamente ovvero, ancora, un’alterazione delle abitudini di vita della vittima). È pienamente ragionevole, dunque, e non determina alcuna asimmetria ingiustificata, che il regime di procedibilità resti strutturato sulla querela irrevocabile per lo stalking integrato da minacce reiterate e gravi ancorché per queste ultime, isolatamente considerate, si sia passati da quella di ufficio alla perseguibilità a querela.

D’altra parte ciò trova giustificazione nella ratio stessa che è alla base delle limitazioni alla revocabilità della querela in caso di atti persecutori strutturati su minacce gravi e reiterate. Tale previsione, infatti, è evidentemente dettata dall’esigenza di prevenire le situazioni – frequenti nella pratica per la prostrazione e l’assoggettamento che caratterizza le vittime di stalking – in cui la remissione non sia volontaria e libera proprio in rapporto alla coartazione determinata dall’invasività delle condotte, il che rende inopportuno affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato.

Tale scelta – come sottolineato da Sez. 5, n. 2299 cit., in motivazione – è in linea con quanto stabilito dall’art. 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (in esecuzione della quale il D.L. n. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto la disposizione in parola), che recita “Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39, della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia”.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

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