L’indagato è stato accusato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per avere svolto, quale capo squadra, un’attività organizzata di intermediazione, caratterizzata da sfruttamento mediante violenza e/o minaccia, nonché approfittando dello stato di bisogno e di necessità di cittadini indiani regolarmente assunti alle dipendenze di una società agricola, pretendendo anche da alcuni di essi somme di denaro in cambio della possibilità di lavoro.

La misura degli arresti domiciliari non è ritenuta adeguata perché non idonea a prevenire efficacemente contatti inquinanti e l’organizzazione di mosse ritorsive, anche a mezzo di terzi; il quadro di riferimento, infatti, individua un sistematico assoggettamento dei lavoratori extracomunitari sottoposti, da gravi minacce di morte, e da un concreto specifico episodio di emblematica violenza ritorsiva.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 marzo – 4 aprile 2017, n. 16618 – Presidente Bruno – Relatore Scotti

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma, Sezione Riesame, con ordinanza del 16/11/2016, notificata il 2/12/2016, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Latina del 12710/2016 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di J.P., indagato per il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen., per aver svolto, quale “capo squadra”, un’attività organizzata di intermediazione, caratterizzata da sfruttamento mediante violenza e/o minaccia, nonché approfittando dello stato di bisogno e di necessità di cittadini indiani regolarmente assunti alle dipendenze della società agricola ……….. di (…), pretendendo anche da alcuni di essi somme di denaro in cambio della possibilità di lavoro.

2. Hanno proposto ricorso i difensori di fiducia dell’indagato J.P., avv. …………, del Foro di Roma, con il supporto di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. i ricorrenti lamentano mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, che non conteneva la analitica esposizione delle ragioni di rigetto degli argomenti difensivi svolti in sede di impugnazione e si era limitata a considerazioni assertive, acriticamente recettive di quelle contenute nell’ordinanza impositiva della misura.
In particolare non era stato considerato, quanto all’episodio della presunta aggressione a D.N., che sussistevano numerose anomalie perché la vittima non solo non si era recata in Ospedale ma aveva addirittura porto le proprie scuse all’indagato, mentre la spiegazione addotta dal Tribunale circa lo stato di soggezione della vittima era del tutto apodittica e priva di indizi di riscontro che la suffragassero.
In secondo luogo la non credibilità delle dichiarazioni rese dal figlio dell’indagato era stata motivata in modo aprioristico e apodittico.

La mancata escussione dei lavoratori facenti parte della squadra dell’indagato non era stata valutata nella direzione prospettata dalla difesa, ossia al fine di evidenziare il notevole distacco temporale fra i fatti ascritti e il momento di applicazione della misura.

In tal modo il Giudice del riesame si era sottratto all’obbligo di esporre i motivi per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli argomenti difensivi ex art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per inosservanza dell’art.274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in tema di concretezza ed attualità del pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie, che impone un onere motivazionale tanto più pregnante quanto più sia lontano nel tempo il momento di commissione del reato; nella fattispecie le dazioni di denaro risalirebbero infatti agli anni tra il 2010 e il 2013.

Non era certamente sufficiente in proposito il mero fatto che J.P. svolga ancora funzioni di caposquadra nella cooperativa Centro Lazio, che non poteva far presumere il silenzio dei sottoposti a eventuali condotte vessatorie, con valutazione priva di riscontri e inidonea alla formulazione di un giudizio in termini di certezza o elevata probabilità. Nessuna indicazione in tal senso sull’attualità di condotte vessatorie è stato ritratto, non essendo stati sentiti gli attuali membri della squadra dell’indagato J.P.

2.3. Con il terzo motivo proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 292 n. 2, lett. c) cod. proc. pen.

Non era stata adeguatamente motivata la necessità di ricorrere alla massima misura custodiale, extrema ratio consentita solo nell’inefficacia di altra misura meno afflittiva. L’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari era stata esclusa sulla base di una sua inidoneità ad impedire all’indagato di contattare, a mezzo di terzi, i lavoratori o di organizzare gravi forme ritorsive, assunta apoditticamente senza alcun concreto riscontro a supporto di tale timore.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, perché essa non conteneva l’analitica esposizione delle ragioni di rigetto degli argomenti difensivi svolti in sede di impugnazione e si era limitata a considerazioni assertive, che acriticamente recepivano quelle contenute nell’ordinanza impositiva della misura.

La doglianza, così genericamente prospettata, è palesemente infondata.

L’ordinanza impugnata dà puntualmente conto delle ragioni dell’impugnazione proposta con la richiesta di riesame e affronta tutte le questioni sollevate, spiegando le ragioni del proprio consenso rispetto al contenuto dell’ordinanza impositiva della misura, senza neppure ricorrere alla tecnica del rinvio per relationem.

1.1. Il ricorrente si duole, in particolare, che non siano stato considerate le numerose anomalie riguardanti l’episodio dell’aggressione a D.N., perché la vittima non si era recata in ospedale per farsi curare e aveva addirittura porto le proprie scuse all’indagato. Il Tribunale tuttavia si era interrogato su tali obiezioni, ritenendo che lo stato di soggezione della vittima e il suo bisogno di conservare il posto di lavoro, indispensabile per la sopravvivenza, spiegassero adeguatamente siffatte cautele e l’atteggiamento remissivo e succube del teste, nel quadro di riscontri convergenti, almeno nella attuale prospettiva di cognizione in sede cautelare, circa lo stato di soggezione e sudditanza dei lavoratori nei confronti del capo squadra indagato.

1.2. Il ricorrente sostiene che la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal figlio dell’indagato era stata motivata in modo aprioristico e apodittico; al contrario, il sospetto con cui è stata considerata dal Tribunale la dichiarazione scagionante del figlio dell’indagato, che si poneva in contrasto con le altre fonti di prova, non appare né irragionevole né manifestamente illogico, almeno nella cornice cautelare e fatti salvi i successivi riscontri e approfondimenti in sede di merito, espressamente riservati.

1.3. Il Tribunale, in ordine alla mancata escussione dei lavoratori facenti attualmente parte della squadra dell’indagato, pur ritenuta validissimo spunto investigativo, ha ritenuto che essa non incidesse sul complesso di prove indiziarie allo stato acquisite.

Il ricorrente obietta che tale richiesta era stata prospettata al fine di evidenziare il notevole distacco temporale fra i fatti ascritti e il momento di applicazione della misura: tuttavia il Giudice del riesame ha argomentato anche in ordine alla presumibile condizione di assoggettamento dei lavoratori a lui sottoposti, prevedendo un loro atteggiamento silente circa le prevaricazioni subite per la paura di incorrere in gravi conseguenze sulla loro possibilità di lavoro e sostentamento.

Appare convincente l’osservazione proposta dal Procuratore generale, mossa nella stessa linea di pensiero dell’ordinanza impugnata, circa l’irrilevanza probatoria ai fini del reato contestato di approfondimenti istruttori circa la sussistenza o meno di altre eventuali successive condotte di reato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale per inosservanza dell’art.274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in tema di concretezza ed attualità del pericolo di ricaduta in delitti della stessa specie, che impone un onere motivazionale tanto più pregnante quanto più sia lontano nel tempo il momento di commissione del reato, e ricorda che nella fattispecie le dazioni di denaro riferite da alcuni testi risalirebbero infatti agli anni tra il 2010 e il 2013.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente in proposito il fatto che J.P. svolga ancora funzioni di caposquadra nella cooperativa ………… e ha congruamente motivato, alla luce del contesto delle condizioni di lavoro e assoggettamento dei lavoratori della Cooperativa (o almeno di una parte di essi) desumibile dal compendio indiziario raccolto, il non irrazionale convincimento circa il rischio di inquinamento probatorio, desumibile dal potere di pressione e minaccia attribuito all’indagato e dal rischio di pressioni ritorsive da parte sua.

La tenuta logica della motivazione si cementa con il puntuale collegamento con le gravissime minacce, di morte, profferite nei confronti del teste D., da reputarsi credibili nel contesto ambientale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 292 n. 2, lett. c) cod. proc. pen. perché non era stata adeguatamente motivata la necessità di ricorrere alla massima misura custodiale, extrema ratio consentita solo nell’inefficacia di altra misura meno afflittiva.
L’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è stata però motivatamente esclusa dal Tribunale in quanto inidonea a prevenire efficacemente contatti inquinanti e l’organizzazione di mosse ritorsive, anche a mezzo di terzi; tale valutazione non appare apodittica, come lamentato, in un quadro, delineato complessivamente nel provvedimento impugnato caratterizzato da un sistematico assoggettamento dei lavoratori extracomunitari sottoposti, da gravi minacce di morte, e da un concreto specifico episodio di emblematica violenza ritorsiva, riferito dal teste D.

4. Il ricorso va quindi respinto: ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria dovrà curare gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.

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