Una dipendente delle poste, operatrice di sportello, ha proposto ricorso nei confronti del datore di lavoro e dell’INAIL, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico patito, da cui era derivato un disturbo post-traumatico da stress di grado grave, quale conseguenza delle dieci rapine subite presso gli uffici postali dove aveva prestato servizio.

La donna ha ottenuto il risarcimento del danno posto che sussiste, secondo i giudici, un’ipotesi di responsabilità contrattuale dell’imprenditore alla stregua dell’art. 2087 c.c., che pone un obbligo di garanzia in capo al datore di lavoro a tutela della persona del lavoratore, imponendo di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Quanto alla tesi difensive relativa al fatto che vi erano misure di sicurezza, i giudici precisano che le misure adottate erano tutte misure dirette a non rendere fruttuosa per gli assalitori una azione criminale di rapina, ma non certo a tutelare i dipendenti. Il fine, dunque, non era certamente quello di proteggere i lavoratori dalle rapine ma di fare in modo che queste non recassero troppi danni alla azienda.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 25 settembre 2019 – 15 luglio 2020, n. 15105
Presidente Berrino – Relatore Leo

Ritenuto

che Gi. Ca. – dipendente di Poste Italiane S.p.A. con la qualifica di operatrice di sportello, in servizio, in un primo tempo, presso l’ufficio postale di …….. e, successivamente, presso quello di …….. – ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti della società datrice di lavoro e dell’INAIL-Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico patito, da cui era derivato un disturbo post-traumatico da stress di grado grave stabilizzatosi solo nel 2005, quale conseguenza delle dieci rapine subite presso i menzionati uffici postali tra il 1985 ed il 2005;

che il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per i danni occorsi alla dipendente, ha condannato la società al relativo risarcimento, liquidato nella misura di Euro 23.268,80;

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 7.5.2014, ha rigettato il gravame interposto dalla società datrice di lavoro, avverso la pronunzia del Tribunale, nei confronti della Ca. e dell’INAIL;

che la Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che la predisposizione, da parte della società, di misure di sicurezza quali l’impianto di telesorveglianza, la bussola multitransito, la cassaforte con apertura a tempo programmata, la cassaforte con apertura programmabile ogni 15 minuti, l’impianto di teleallarme a tastiera programmata e i vari pulsanti antirapina direttamente collegati a Orion erano tutte misure dirette a non rendere fruttuosa per gli assalitori una azione criminale di rapina, ma non certo a tutelare i dipendenti. Il fine, dunque, non era certamente quello di proteggere i lavoratori dalle rapine ma di fare in modo che queste non recassero troppi danni alla azienda, vietando, così come emerge dai testi escussi, di consegnare valori ai rapinatori che tenessero in ostaggio i colleghi ed obbligandoli così ad assistere inerti alle percosse dei primi ai secondi e pretendendo il rimborso da parte del dipendente di quanto rapinato laddove avesse consegnato il denaro, e che, pertanto, riassunte in questi termini le circostanze salienti in fatto, può ritenersi che esse siano sussumibili in un’ipotesi di responsabilità contrattuale dell’imprenditore alla stregua dell’art. 2087 c.c., che pone un obbligo di garanzia in capo al datore di lavoro a tutela della persona del lavoratore, imponendo al primo di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale” del secondo;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società articolando un motivo contenente più censure cui resistono con controricorso Gi. Ca. e l’INAIL;

che il P.G. non ha formulato richieste

Considerato

che, con il ricorso, si denunzia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., nonché, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ed in particolare, si lamenta che i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità della società datrice di lavoro per i danni occorsi alla dipendente, perché avrebbero erroneamente ritenuto che non fossero state predisposte adeguate misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori, in particolare nell’ufficio postale di Giugliano, ed avrebbero, in conseguenza di ciò, reputato che la società avesse violato l’art. 2087 c.c., ai sensi del quale l’imprenditore, nell’adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica; si deduce, altresì, che i dispositivi di sicurezza predisposti dalla parte datrice (e di cui è menzione in narrativa) sarebbero gli unici che ragionevolmente possono essere adottati in un ufficio postale e che hanno l’evidente scopo dissuasivo dell’intento criminoso e, conseguentemente, di garantire gli operatori addetti allo sportello, ed inoltre, che i giudici di merito avrebbero addebitato alla società una ipotesi di responsabilità oggettiva, non considerando che la responsabilità datoriale deve essere necessariamente collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, ovvero suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento, omettendo, tra l’altro, ogni esame e valutazione in ordine alla idoneità degli strumenti predisposti a fornire la tutela adeguata ai dipendenti;

che il motivo non è fondato; ed invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012;
13956/2012), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa divenuta pericolosa, come nella fattispecie, a causa della numerose e continue rapine (ben dieci) subite dai dipendenti presso gli uffici postali di cui si tratta, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico¬fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit; 15156/2011);

che, al riguardo, è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) – è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale, che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione patrimonialistica dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa -; momenti tutti che costituiscono il centro di gravità del sistema, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, nonché le diposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D.Lgs. n. 626/94 – attuativo, come è noto, di direttive Europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa -, ed altresì l’art. 2087 c.c. che, imponendo la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro, prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio;

che tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 8422/1997; 7768/1995), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute – art. 32 Cost. -, sia per il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi normativi e di clausole generali (Generalklauseln) -, cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell’ambito della generica responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresì, in evidenza, già da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo e che l’obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l’altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l’evento dannoso);

che, fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) derivato alla Ca., attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui, correttamente, i giudici di merito hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso alla lavoratrice, a seguito delle dieci rapine subite, e l’attività svolta dalla stessa, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti;

che, pertanto, è condivisibile la conclusione cui i medesimi sono giunti, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della società datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro;

che, per le considerazioni innanzi svolte, appare superfluo soffermarsi sul fatto che la seconda censura, sollevata in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sarebbe stata, comunque, inammissibile, per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7.8.2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 7.5.2014;

che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo per ciascuno dei controricorrenti – e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della Ca., avv.ti Fa. Fa. e Le. Sp., dichiaratisi antistatari -, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come specificato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti; dispone la distrazione delle spese liquidate alla Ca. in favore dei suoi difensori antistatari, avv.ti Fa. Fa. e Le. Sp..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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