In attesa dell’inizio del processo di merito, relativo al reato di maltrattamento di animali, in allegato è possibile leggere la sentenza relativa al ricorso presentato avverso il sequestro preventivo degli animali (cavalli). L’imputato è accusato di maltrattamento di animali (37 cavalli e un cane). Su richiesta del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari di Pavia disponeva il sequestro preventivo. L’accusa era di aver sottoposto a maltrattamenti, dai quali era derivata la morte, una cavalla e tenuto in precarie condizioni igieniche e di denutrizione gli altri animali.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando il travisamento delle prove, la configurabilità delle sevizie e la sussistenza del periculum.

Il ricorso è stato rigettato.

Secondo la Corte di cassazione le censure si incentrano esclusivamente sulla condotta nei confronti della cavalla deceduta, senza alcun rilievo circa le condizioni degli animali e, in particolare, assumono che la caduta della cavalla sia stata accidentale.

Con specifico riferimento alle lesioni riscontrate sulla cavalla poi deceduta, secondo i giudici, l’elemento materiale del reato di maltrattamenti ex art. 544 ter c.p. è ravvisabile nelle escoriazioni non medicate né disinfettate e nelle gravi condizioni di denutrizione. Verosimile è che la caduta sia stata accidentale e che abbia procurato lesioni integranti il reato, ma altre lesioni, precedenti (di almeno un mese e mezzo) e gravi, erano presenti prima della caduta e avevano portato a una cronicizzazione della debilitazione.

A sostegno della misura cautelare reale vi è un solido compendio indiziario, che porta a ritenere delineato il fumus del reato contestato: condizioni di cattiva e insufficiente alimentazione, mancanza di controlli sanitari e cure igieniche, mancanza di manutenzione dei paddock e delle stalle fondano, ad avviso dei giudici, il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

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