Non un vero e proprio cambio di rotta ma importanti chiarimenti arrivano dalla Corte di cassazione in merito alla c.d. riparazione antieconomica del danno al veicolo.

Dovranno tenerne conto i liquidatori delle compagnie assicurative e prendere atto dei principi affermati che, in luogo di un’automatica offerta massima correlata al valore del veicolo, dovranno considerare le particolari esigenze del danneggiato.

La Corte afferma che “il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perchè gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perchè vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perchè vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue esigenze risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”. Occorre però bilanciare queste esigenze con quelle del debitore e, pertanto, va individuato un punto di equilibrio che è dato dal parametro della “eccessiva onerosità”. Tale concetto non riguarda solo l’entità dei costi ma l’eventuale locupletazione per il danneggiato, che non è ammessa. In altri termini, la reintegrazione in forma specifica (id est, la riparazione) non dovrà superare la finalità risarcitoria: il debitore non deve essere condannato ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

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