7000 euro di risarcimento alla parte civile danneggiata da un post su facebook in cui è stata lesa la sua reputazione: questo l’esito del procedimento per diffamazione. 

A nulla è valso invocare il diritto di critica: secondo i giudici le espressioni adoperate erano totalmente gratuite, al di là della veridicità o meno di alcuni aspetti della vicenda da cui traevano spunto.

Inoltre, in alcun modo era rispettato il principio di continenza perché le frasi pubblicate si risolvevano, per modalità espressive, oltre che per i contenuti, in una gratuita aggressione della dignità della persona.

Quanto al danno non patrimoniale liquidato alla parte civile, la Corte precisa che il danno trova la sua ragion d’essere nell’art. 185 c.p. per il fatto di essere stato commesso un reato (obbligazione ex delicto).

Quanto alla liquidazione del danno, la valutazione del giudice è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi; deve però essere giustificata in base a dati di comune esperienza.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto Penale

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