Armi: l’obbligo di denunciare il trasferimento sussiste solo se l’arma è

Cass. pen. 34563/2023

L’imputato era stato condannato per aver omesso la denuncia del trasferimento di una pistola da un Comune all’altro presso il quale aveva trasferito la propria residenza.

L’uomo obiettava però che aveva demolito la pistola prima del trasferimento.

La Corte di cassazione annulla la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste. Infatti, i giudici di merito avevano dato atto che la pistola era stata demolita (tant’è che non ne disponevano la confisca obbligatoria) ma ritenevano integrata la contravvenzione.

La Suprema Corte precisa che oggetto del reato non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita.

Nel caso di specie, l’accertata rottamazione dell’arma in epoca precedente al trasferimento esclude la sussistenza del presupposto del reato.

Avv. Annalisa Gasparre – Specialista in Diritto Penale – foro di Pavia – avvocatoannalisagasparre@gmail.com

Cass. pen., sez. I, ud. 4 maggio 2023 (dep. 8 agosto 2023), n. 34563 – Presidente Boni- Estensore Aliffi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, il Tribunale di Velletri ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al R.D. n. 773 del 1931, artt. 38 e 221, comma 2, e R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, per aver omesso di denunciare il trasferimento di una pistola (omissis) , con matricola […], legalmente detenuta nel comune di […], come da denuncia del (omissis), all’abitazione di (omissis ) nel comune di (omissis ), e l’ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 100,00 di ammenda.

Il Giudice rileva a ragione della decisione che l’imputato, disfacendosi, come da lui stresso dichiarato, dell’arma attraverso la sua demolizione prima del trasferimento nel nuovo comune di residenza, aveva, in violazione della ratio della norma incriminatrice, consapevolmente omesso di dichiarare la perdita di disponibilità della pistola avvenuta arbitrariamente senza la supervisione degli uffici di pubblica sicurezza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B., per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale, pur dando per accertato che la pila indicata nel capo di imputazione non era stata trasferita presso la nuova residenza, perché in precedenza demolita, tanto da non avere disposto la sua confisca obbligatoria, ha, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenuto integrata la contestata contravvenzione, che, invece, presuppone l’avvenuto trasferimento di un’arma funzionante. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione essendo decorso il termine massimo, iniziato a decorrere dal momento, assai risalente, in cui l’arma è stata demolita.

3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate con l’atto di impugnazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Al ricorrente è stato contestato di avere omesso di denunciare il trasferimento della pistola descritta nel capo d’imputazione e in atti, dall’abitazione ubicata nel comune di […] a quella di (omissis ).

Il giudizio di colpevolezza è stato espresso sulla base del rilievo che il trasferimento della pistola, in rapporto alla ratio della norma incriminatrice, correlata alla reperibilità dell’arma all’indirizzo dichiarato in sede di denuncia andava comunque comunicato con la prevista denuncia anche se l’arma era stata già rottamata e resa non funzionante.

2. La fattispecie di rilevanza penale contestata, sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, è prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, che testualmente prevede che “la denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le, caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”.

Questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dello stesso tenore letterale della norma, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta dal R.D. n. 773 del 1931, art. 38 (tra le altre, Sez. 1, n. 11070 del 03/07/1985, Rubinaccio, Rv. 171166; Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393), che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita (tra le altre, Sez. 1, n. 2775 del 16/01/2008, Turriano, Rv. 210000). Ne segue che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell’arma nella nuova località perché soltanto in tale eventualità sorge l’obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale (Sez. 1, n. 41882 del 09/11/2007, De Fazio, Rv. 237965; Sez. 1, n. 1696 del 10/02/1994, Sorbo, Rv. 197474;).

3. Consegue agli indicati condivisi principi, che, l’accertata rottamazione della pistola in epoca precedente al suo trasferimento a (omissis ), esclude, in radice, la sussistenza del presupposto necessario ai fini dell’integrazione, sul piano oggettivo, del reato ascritto.

Deve, pertanto, dichiararsi non sussistente la contestata contravvenzione, rimanendo assorbita ogni altra considerazione difensiva, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620 c.p.p. e adozione della relativa formula.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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