La sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 1354/2025 si presta a una lettura che va oltre il solo accertamento di responsabilità per fatti di indubbia gravità, quali la rapina aggravata, il porto ingiustificato di coltello e la minaccia tramite messaggi su Instagram, finalizzati – secondo l’impostazione accusatoria – a garantirsi l’impunità per il reato principale.
La sentenza consente di soffermarsi sul tema dei rimedi esperibili nell’ambito di un processo penale minorile: strumenti che, seppur in presenza di condotte penalmente rilevanti, mirano a realizzare la finalità costituzionale di responsabilizzazione del minore e la sua rieducazione, attraverso interventi calibrati sulla sua personalità e sull’evoluzione del suo percorso di crescita personale.
Per quel che attiene alla ricostruzione dei fatti contestati, la sentenza valorizza la linearità e la coerenza del racconto della persona offesa, la collocazione spazio-temporale dei fatti e l’assenza di indici che avrebbero potuto indurla a dichiarare il falso. Si richiama, poi, l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità relativo al momento consumativo del delitto di rapina; tale passaggio viene utilizzato per ribadire che, nella dinamica dei fatti in questione, ovvero botte, strappo della collana dal collo della vittima e sottrazione del borsello, la condotta approda ad un impossessamento esclusivo e autonomo. Si fa richiamo anche all’elemento soggettivo, in quanto dal compendio probatorio sono emerse chiaramente sia la consapevolezza che la volontà del minore di attuare l’episodio criminoso.
Riguardo alla contestazione di cui all’art. 4 L. 110/1975, la sentenza ribadisce il principio secondo cui il porto fuori dall’abitazione di strumenti da punta o taglio è penalmente rilevante quando manca un giustificato motivo, motivo che deve essere concreto, attuale e verificabile nell’immediatezza del controllo, non ricostruito “a posteriori”.
Il procedimento minorile, in caso di condotta penalmente rilevante, offre svariati “rimedi” che presentano spiccate peculiarità rispetto al processo per adulti, tra cui gli istituti della messa alla prova minorile e del perdono giudiziale ex art. 169 c.p.
La messa alla prova sposta il baricentro dalla pena alla responsabilizzazione concreta e, in caso positivo, estingue il reato. Infatti, il Giudice, sentite le parti, può sospendere il processo con ordinanza quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito di una prova, che consiste nell’affidamento ai servizi sociali minorili che si occuperanno di sostenerlo e di redigere un programma di trattamento. Il Giudice, peraltro, può impartire prescrizioni ulteriori volte a riparare le conseguenze dannose del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Nel caso in esame, la vicenda processuale registra un periodo di 12 mesi di sospensione con messa alla prova e una proroga di ulteriori 4 mesi; il che segnala come il Giudice abbia effettivamente esplorato la via rieducativa, prima di giungere alla definizione con sentenza. Si tratta, dunque, di un rimedio esperibile prima della definizione del giudizio, ove il Giudice gode di un’ampia discrezionalità, in quanto è tenuto esclusivamente a sentire le parti prima di sospendere il processo.
La prova, ovviamente, può avere esito positivo o negativo. Nel primo caso, qualora il comportamento e l’evoluzione della personalità del minorenne dimostrino l’avvenuta risocializzazione, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza. Nel secondo caso, invece, il processo riprende dal momento in cui è stato sospeso. Oltretutto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale per il processo ordinario, nel diritto minorile la sospensione con messa alla prova è applicabile a tutti i tipi di reati (anche gravissimi).
Il perdono giudiziale ex art. 169 c.p., invece, è una speciale causa di estinzione del reato, applicabile ai soli imputati minorenni; esso non cancella la gravità del fatto, bensì trova fondamento su una valutazione prognostica che il minore, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nemmeno può dirsi che equivalga ad un’assoluzione, in quanto presuppone comunque la colpevolezza: si rinuncia alla sentenza di condanna, ma si vuole ammonire il minore al fine di trattenerlo dal delinquere nuovamente.
Il perdono giudiziale può essere concesso sulla base di due presupposti fondamentali: il reato per cui si procede deve essere punito con pena detentiva massima di 2 anni e il minore che ne beneficia non deve mai essere stato condannato a pena detentiva per delitto né dichiarato delinquente abituale o professionale.
Tendenzialmente il perdono giudiziale viene concesso una sola volta nella vita, tranne che per due singole eccezioni specificate dalla Corte Costituzionale: in primis per i reati legati dal vincolo della continuazione a quello per il quale è già stato concesso in precedenza, e, infine, se, per il nuovo reato commesso prima della sentenza di perdono, la pena prevista, cumulata a quella precedente, non supera comunque i limiti di applicabilità.
Nel caso di specie, il Giudice, dopo aver dato atto dell’esito negativo della messa alla prova, ha determinato la pena entro le soglie compatibili con il beneficio e ha concesso il perdono giudiziale chiesto dalla difesa, richiamando gli elementi tipici della valutazione minorile: età al momento del fatto, tempo trascorso dalla commissione del delitto, comportamento successivo, e, soprattutto, le valutazioni sulla personalità del minore e sul suo contesto socio-familiare. Il perdono giudiziale, in questa prospettiva, non rappresenta un atto di clemenza, bensì una decisione fondata su una prognosi positiva che consentirà al minore di non rimanere intrappolato nel circuito penale, pur senza negare la gravità del fatto e la sua responsabilità.
Pertanto, la sentenza n. 1354/2025 mostra con chiarezza che, anche in presenza di delitti come la rapina aggravata, il processo minorile può approdare a soluzioni diverse dalla pena detentiva, a condizione che vi siano elementi concreti di evoluzione personale e che la risposta giudiziaria risulti funzionale alla prevenzione della recidiva. Il perdono giudiziale, in questa prospettiva, è un istituto ad altissimo contenuto selettivo: premia il cambiamento, che il giudice verifica attraverso le relazioni del comportamento processuale ed extra-processuale del minore, cambiamento che, sebbene non sufficiente a dichiarare positiva la prova, nel caso di specie è stato valorizzato per pronunciare il perdono.
Per approfondimenti, volendo, Gasparre, Niente più del nome. Dall’ambito minorile al processo per gli adulti e viceversa: il probation minorile si confronta con la messa alla prova di nuova generazione, in Cass. pen., 2022, 3, pp. 1038-1049.
Dott.ssa Beatrice Gioia – info@avvocatoannalisagasparre.it

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