La sentenza della Corte D’Appello di Milano – sezione Persone, Minori e Famiglia n. 2964/2025 offre uno spunto per chiarire un tema centrale del diritto minorile: la distinzione tra affidamento dei minori ai servizi sociali con funzioni di vigilanza e supporto e affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nonché riguardo ai presupposti che legittimano la compressione dei diritti genitoriali in funzione della tutela dell’interesse superiore del minore.
La vicenda in esame trae origine da un procedimento caratterizzato da un lungo e complesso coinvolgimento dei servizi sociali, che si è protratto per oltre quattro anni. A fronte di un decreto del Tribunale per i Minorenni di Lodi, che aveva disposto l’affidamento dei minori ai servizi sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, la madre ha proposto reclamo, chiedendo la riforma integrale del provvedimento e invocando, nello specifico: l’affido esclusivo dei minori con collocamento presso la stessa, una regolamentazione più rigida delle visite paterne, alla luce anche delle criticità emerse durante i controlli, un aumento del contributo al mantenimento mensile e la revisione della statuizione sulle spese di lite.
Di rilievo è altresì la posizione assunta dal curatore speciale dei minori, la quale ha aderito solo parzialmente ai motivi di gravame, chiedendo in via principale la revoca dell’affidamento ai servizi sociali e il ripristino della piena responsabilità genitoriale in capo alla madre, con affido esclusivo dei minori alla stessa.
La Procura Generale, nel proprio parere, si è espressa a favore di una riforma parziale del decreto, proponendo l’affido esclusivo dei minori alla madre e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, con visite in spazio neutro.
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza è rappresentato dalla ricostruzione operata dalla Corte circa le diverse tipologie di affidamento ai servizi sociali, richiamando un recente passaggio della giurisprudenza predominante (Cass. Civ., sez. I, n. 5216/2024). Nello specifico, la Corte ribadisce come debba essere operata una netta distinzione tra affidamento con funzioni di vigilanza, supporto e assistenza, che non incide sulla responsabilità genitoriale e non presuppone la nomina di un curatore speciale, e affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che costituisce invece una significativa ingerenza nella vita privata e familiare. Tale chiarimento è di primaria importanza, poiché evita un uso improprio dell’affidamento ai servizi sociali come mezzo per limitare la responsabilità genitoriale in assenza dei rigorosi presupposti richiesti dagli artt. 330 e 333 c.c.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello esclude in modo netto la sussistenza dei presupposti per una limitazione della responsabilità genitoriale della madre, valorizzando sia la piena collaborazione con i servizi sociali, sia l’adeguatezza delle competenze genitoriali, sia la capacità di garantire un ambiente domestico stabile, sereno e protettivo e sia la gestione esclusiva della quotidianità dei minori. Di contro, viene accertata una condotta paterna inadempiente e pregiudizievole, caratterizzata da inosservanza delle prescrizioni giudiziarie, mancata collaborazione con i servizi sociali, rifiuto di sottoporsi ai controlli presso NOA/SERD, atteggiamenti aggressivi ed episodi gravi che hanno condotto alla sospensione delle visite.
Inoltre, la Corte ribadisce che il diritto alla bigenitorialità non ha carattere assoluto, ma deve essere declinato attraverso modalità concrete compatibili con il miglior interesse del minore, potendo subire limitazioni allorché la frequentazione con uno dei genitori risulti pregiudizievole.
Nel caso in esame, le dichiarazioni della minore, unite alle risultanze dei servizi sociali, impongono una frequentazione padre-figli in spazio neutro, sotto la supervisione degli operatori, fino al superamento delle criticità riscontrate.
La sentenza affronta infine il tema del mantenimento dei figli, applicando in modo rigoroso l’art. 337 ter c.c. La Corte sottolinea come la quantificazione dell’assegno debba avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto sia delle risorse economiche di entrambi i genitori, delle esigenze attuali e crescenti dei minori sia del contributo diretto prestato dal genitore collocatario. Viene inoltre ribadito un principio ormai consolidato: le esigenze ordinarie del minore crescono fisiologicamente con l’età e non necessitano di specifica prova, dovendo essere coperte mediante un adeguamento dell’assegno di mantenimento e non mediante spese straordinarie.
Pertanto, tale decisione si segnala per l’attenzione alla dimensione sostanziale della tutela minorile. Essa ribadisce con chiarezza che ogni intervento limitativo della responsabilità genitoriale deve essere fondato su presupposti concreti, attuali e rigorosamente accertati, evitando automatismi e soluzioni affrettate. La sentenza n. 2964/2025, in particolare, riafferma il principio per cui l’interesse superiore del minore dovrebbe rappresentare il criterio guida di ogni decisione, anche quando ciò comporti la compressione dei diritti genitoriali.
Dott.ssa Beatrice Gioia – info@avvocatoannalisagasparre.it

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