Una giovane donna ha ricevuto molti regali da parte di un anziano e per questo è stata condannata per circonvenzione di incapace.
Secondo l’accusa, la donna avrebbe abusato, a fini di lucro dell’altrui stato di deficienza psichica.
Secondo la difesa, lo stato di deficienza psichica non era dimostrato e comunque non immediatamente percepibile dall’esterno; pertanto l’imputata non poteva approfittarne. Inoltre, mancava un accertamento tecnico, di natura medico-legale, sulle condizioni di minorazione o debolezza psichica del disponente.
La responsabilità dell’imputata per il reato a lei ascritto è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito sulla base della percezione logica della avvenuta circonvenzione; ciò in quanto, secondo i giudici, la stessa natura degli atti di disposizione patrimoniale compiuti e l’entità del pregiudizio patrimoniale conseguente a tali disposizioni manifestavano il consumato abuso dello stato di deficienza psichica dell’anziano disponente. L’anziano si sarebbe determinato a disporre le importanti liberalità alla donna in ragione della sua condizione di anziano solo e privo di successibili legittimari, “avendo maturato una non celata passione verso la giovine imputata, che a sua volta lo aveva raggirato con finalità (realizzate) di arricchimento, profittando di questa riconosciuta vulnerabilità”.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – annalisa.gasparre@gmail.com
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 novembre – 3 dicembre 2019, n. 49111 – Presidente Gallo – Relatore Perrotti
Ritenuto In Fatto
1. L’imputata, a mezzo del difensore di fiducia; ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di circonvenzione di persona incapace- articolando a motivi della impugnazione:
1.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di circonvenzione di persona di persona incapace, per aver malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver qualificato la condotta contestata come manifestazione di abuso a fini patrimoniali dell’altrui stato di deficienza psichica; laddove viceversa non era stato in alcun modo dimostrato nel processo lo stato di minorazione psichica del disponente, mentre l’attenzione prestata dallo stesso agli investimenti finanziari palesava proprio l’esatto contrario;
1.2. violazione della legge penale e motivazione contraddittoria (art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen.), in quanto la stessa condizione di minorazione o di debolezza psichica, quand’anche sussistente nell’anziano disponente, non era immediatamente percepibile ab externo, tanto che per tale non era stata riconosciuta dal funzionario della banca che provvedeva ai suoi investimenti finanziari. La sentenza, che non apprezza tali capacità di autodeterminarsi nella gestione del patrimonio finanziario, manifesta pertanto evidente contraddittorietà intrinseca.
Considerato In Diritto
1. I motivi di ricorso si palesano infondati, sebbene in modo non manifesto, in quanto si confrontano comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione. In assenza di accertamento tecnico, di natura medico-legale, sulle condizioni di minorazione o debolezza psichica del disponente, il giudice del merito, avrebbe dovuto apprezzare -oltre al dato obiettivo della manifestata prodigalità- anche le autonome capacità di determinarsi del disponente, che non dava altra mostra di debolezza, se non nel campo delle disposizioni in favore dell’imputata.
1.1. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (25.9.2018). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
2. In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso fino al 18 luglio 2011, per la prescrizione intervenuta il 18 gennaio 2019.
2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione a tale delitto, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. La difesa con i motivi di ricorso, lamenta infatti una non accertata condizione di deficienza psichica. Lacuna questa che non potrebbe essere colmata solo sulla base di considerazioni logiche o deduttive (natura liberale degli atti di disposizione, non giustificata prodigalità, pregiudizio subito), soprattutto perché in atti erano state rappresentate ben differenti capacità del disponente di autodeterminarsi nella gestione del patrimonio (per la necessità in tali casi di un accertamento positivo delle condizioni di circonvenibilità Sez. 2, n. 1404, del 11/12/2007, Rv. 239431).
2.3. La responsabilità penale dell’imputato per il reato di circonvenzione ascritto in rubrica è stata viceversa ritenuta -nel doppio grado di merito- sulla base della percezione logica della avvenuta circonvenzione, atteso che la stessa natura degli atti di disposizione patrimoniale compiuti e l’entità del pregiudizio patrimoniale conseguente a tali disposizioni manifestano, secondo la Corte territoriale, il consumato abuso dello stato di deficienza psichica dell’anziano disponente. Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l’ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 17415 del 25/1/2009, Rv. 244343). Come argomenta la Corte di merito, il disponente si è determinato alle ragguardevoli liberalità in ragione della sua condizione di anziano solo e privo di successibili legittimari, avendo maturato una non celata passione verso la giovine imputata, che a sua volta lo aveva raggirato con finalità (realizzate) di arricchimento, profittando di questa riconosciuta vulnerabilità.
3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
4. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03,- in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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