L’allenatore di un cavallo è stato condannato dal Tribunale di Fermo in quanto ritenuto responsabile di aver compiuto atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza precisando che “per doping equino, al pari del doping umano, si intende l’utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall’allenamento.
Allineandosi alla giurisprudenza di legittimità, i giudici hanno ritenuto che commette reato di frode sportiva colui che, nell’ambito di una competizione, somministri ai cavalli sostanze dopanti o in grado di alternarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara.
Nello specifico il cavallo non aveva avuto bisogno di terapie mediche nel periodo considerato e, tuttavia, veniva riscontrato un eccesso di diossido di carbonio nel sangue che risultava somministrato poche ore prima del prelievo. La condotta non aveva un fine medico bensì quello di inibire l’avido lattico prodotto dai muscoli sotto sforzo, aumentando la resistenza alla fatica.
Si segnala che la vicenda non pare abbia comportato anche una condanna per il diverso reato di maltrattamento di animali, benché analoghe condotte abbia prodotto tanto una condanna per doping che per maltrattamento.
Avv. Annalisa Gasparre – annalisa.gasparre@gmail.com

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