L’imputato aveva beneficiato della sospensione del processo con messa alla prova e, a seguito di esito positivo della stessa, della pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati.

Nello specifico era accusato per reati di traffico di stupefacenti, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio degli agenti di polizia.

A interpellare la Corte di cassazione è il Procuratore generale della Corte d’appello.

Pur ritenendo tempestiva l’impugnazione, la Suprema Corte giudica inammissibile il ricorso.

Il Procuratore infatti aveva censurato il mancato risarcimento del danno.

La Corte di cassazione precisa che, avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, non può essere proposto ricorso per motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova o per insussistenza di uno dei presupposti per l’accesso al rito.

È dunque inammissibile il ricorso del p.m. contro la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest’ultimo.

Il ricorso in questione è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

Infatti sarebbe stato ammissibile solo per motivi di legittimità e non di merito. Le Sezioni unite hanno affermato che non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso.

Pertanto, la doglianza relativa alla mancata previsione di statuizioni risarcitorie nell’ordinanza ammissiva della messa alla prova esula dal sindacato consentito al giudice di legittimità.

La Corte precisa che l’elisione delle conseguenze dannose della condotta criminosa o il risarcimento del danno nel sistema delineato dal legislatore per la messa alla prova non costituiscono una condizione per l’accesso al rito speciale.

Nel procedimento di sospensione del processo con messa alla prova, è prevista la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Il programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, allegato all’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale.

In tale contesto, il risarcimento del danno non costituisce una condizione di ammissibilità dell’ordinanza di ammissione della messa alla prova, bensì un contenuto del programma di trattamento, peraltro solo eventuale.

È stato altresì chiarito che il risarcimento del danno potrebbe non essere possibile in ragione della natura del reato contestato, che non consente di configurare un danno risarcibile, dell’insussistenza o dell’irreparabilità della vittima o del danneggiato, ma anche delle condizioni economiche dell’imputato, che rendano la riparazione pecuniaria di fatto inesigibile; nella verifica di tale possibilità, si esercita la discrezionalità del giudice.

Si evidenzia peraltro che è possibile anche “compensare” l’assenza di risarcimento del danno per incapienza dell’imputato ammesso alla prova con una maggiore durata delle prescrizioni comportamentali o con la previsione di ulteriori impegni specifici.

Ne deriva che, ad avviso della Suprema Corte, la mancata previsione del risarcimento del danno attiene al novero delle censure di merito, quali quelle relative alla quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, sottratte al sindacato della corte di cassazione.

La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito. Il giudizio sull’idoneità del programma, quindi, sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva che di quella rieducativa, postula una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an e il quomodo in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto penale

Cass. pen., sez. VI, ud. 9 novembre 2021 (dep. 17 gennaio 2022), n. 1603 – Presidente Mogini – Relatore D’Arcangelo

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.G. in ordine ai delitti al medesimo ascritti, stante l’avvenuta estinzione degli stessi per esito positivo della messa alla prova.

Il C.G. è imputato, in concorso con D.P., dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 (capo 1), riqualificato in quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale di cui agli art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 337 c.p., (capo 2) e di danneggiamento dell’autovettura di servizio degli agenti di polizia, che aveva speronato per sottrarsi al loro controllo, di cui agli art. 61 c.p., n. 2, art. 110 c.p.art. 635 c.p., comma 2, n. 1, in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 (capo 3), fatti tutti commessi in data (omissis).

2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Salerno ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 14 gennaio 2020 del Tribunale di Salerno che ha sospeso il procedimento e ammesso C.G. alla messa alla prova, unitamente alla sentenza di proscioglimento che ha successivamente accertato il positivo svolgimento della stessa, chiedendo l’annullamento di entrambe.

Deduce il Procuratore generale ricorrente che l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova non sarebbe stata mai comunicata alla Procura Generale presso la Corte di appello e che aveva appreso della stessa solo per effetto della comunicazione della sentenza che aveva dichiarato estinto i reati.

L’ordinanza che aveva disposto l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova sarebbe, tuttavia, illegittima, in quanto, in violazione degli artt. 168 bis c.p., comma 2, e art. 464 bis c.p.p., comma 4, lett. b), non conterrebbe statuizioni relative al risarcimento del danno.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 novembre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Con conclusioni scritte del 27 novembre 2021 il difensore dell’imputato ha chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deduce il Procuratore generale ricorrente che l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova adottata dal Tribunale di Salerno non sarebbe stata mai comunicata alla Procura Generale presso la Corte di appello e che solo con la comunicazione della sentenza che aveva estinto i reati avrebbe appreso dell’ammissione del C.G. alla messa alla prova e del suo esito positivo.

L’ordinanza che aveva disposto l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova sarebbe, tuttavia, stata adottata in violazione degli art. 168 bis c.p., comma 2, e art. 464-bis c.p.p., comma 4, lett. b), in quanto non conterrebbe statuizioni relative all’elisione delle conseguenze del reato e, segnatamente, in ordine al risarcimento del danno, tutt’altro che irrisorio, cagionato al paraurti anteriore dell’autovettura degli agenti di polizia giudiziaria.

La carenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per concedere all’imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova renderebbe, dunque, illegittimo il provvedimento ammissivo disposto dal Tribunale di Salerno.

Rileva, inoltre, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità (e cita in proposito Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138), il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza di sospensione.

Il Procuratore generale chiede, dunque, l’annullamento sia dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, che della sentenza che ha dichiarato estinti i reati contestati al C.G. per esito positivo della messa alla prova.

3. Occorre, in via preliminare, rilevare che secondo il disposto dell’art. 464 quater c.p.p., comma 7, “contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa”.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno interpretato restrittivamente questa disposizione, statuendo che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, escluso la ricorribilità immediata dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione da parte dell’imputato, che è titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, ha sempre la possibilità di appellare l’ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall’art. 586 c.p.p. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l’ammissibilità dell’istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione, ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 464-quater c.p.p., comma 7, con il quale può sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 168-bis c.p..

4. Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 469-septies c.p.p., definisce il procedimento speciale di messa alla prova e dichiara che la prova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali fissati dall’art. 111, comma 7, Cost. e dall’art. 568 c.p.p., commi 2 e 3.

Il perimetro della cognizione dei due giudizi di impugnazione attivabili dal pubblico ministero, quello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p., comma 3, e quello avverso la sentenza di cui all’art. 469-septies c.p.p., è tuttavia necessariamente diverso (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, P.G. in proc. Betti, Rv. 279744).

In particolare, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato non possono essere proposti motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, P.G. in proc. Betti, Rv. 279744) o all’originaria insussistenza di uno dei presupposti stabiliti dall’art. 168 bis c.p., per l’accesso al rito speciale (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, P.G. in proc. Betti, Rv. 279744), essendo i medesimi preclusi dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposta l’impugnazione avverso l’ordinanza di cui all’art. 464 quater c.p.p., commi 3 e 7.

Al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed i limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all’ordinanza di sospensione, di natura processuale ovvero errores in iudicando, anche sotto il profilo dell’illogicità della motivazione.

5. La giurisprudenza di legittimità ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione del pubblico ministero contro la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p., quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo, di cui all’art. 464-quater cod. proc. pen., che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest’ultimo (Sez. 5, n. 5903 del 14/01/2020, P.g. in proc. Cicolini, Rv. 278144, fattispecie in cui il procuratore generale aveva dedotto una violazione di legge per l’erroneo calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità, riferita al provvedimento di sospensione del processo).

Tuttavia, il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza di sospensione (Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale deduceva l’estraneità della fattispecie di reato a quelle per le quali è ammissibile il rito speciale).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto è tempestivo, in quanto l’ordinanza di sospensione del processo e di ammissione dell’imputato alla messa alla prova non risulta essere stata comunicata al Procuratore generale, ma è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento ammissivo previsto dall’art. 464-quater c.p.p., comma 7, è ammissibile solo per contestarne la legittimità e non già il merito; pertanto, hanno affermato le Sezioni Unite, “non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso” (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

7. Ritiene il Collegio che la doglianza relativa alla mancata previsione di statuizioni risarcitorie nell’ordinanza ammissiva della messa alla prova esuli dal sindacato consentito al giudice di legittimità.

L’elisione delle conseguenze dannose della condotta criminosa o il risarcimento del danno, infatti, nel sistema delineato dal legislatore per la messa alla prova, a differenza, ad esempio, di quanto è previsto in materia di accesso al patteggiamento con riferimento ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione o ai delitti tributari, non costituiscono una condizione per l’accesso al rito speciale.

L’art. 444 c.p.p., comma 1 ter, nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter319 quater e 322 bis del codice penale, sancisce, infatti, che l’ammissibilità della richiesta di applicazione della pena è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Il D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 13, comma 2-bis, prevede, inoltre, che per i delitti in materia tributaria sanzionati nel medesimo decreto, le parti possano chiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., (c.d. patteggiamento) solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti.

Radicalmente diversa è, invece, la disciplina dettata dal legislatore per l’eliminazione delle conseguenze del reato e il risarcimento del danno nella messa alla prova.

L’art. 168-bis c.p., comma 2, infatti, sancisce che “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”.

L’art. 464-bis c.p.p., comma 4, lett. b), prevede, inoltre, che il programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, allegato all’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova contenga “le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale”.

Tali disposizioni dimostrano come, nel disegno del legislatore, il risarcimento del danno non costituisca una condizione di ammissibilità dell’ordinanza di ammissione della messa alla prova, bensì un contenuto del programma di trattamento, peraltro solo eventuale (“ove possibile”).

Il risarcimento del danno potrà, infatti, non essere “possibile” in ragione della natura del reato contestato, che non consente di configurare un danno risarcibile, dell’insussistenza o dell’irreparabilità della vittima o del danneggiato, ma anche delle condizioni economiche dell’imputato, che rendano la riparazione pecuniaria di fatto inesigibile; nella verifica di tale possibilità, si esercita la discrezionalità del giudice.

Tale disciplina consente, peraltro, anche di “compensare” l’assenza di risarcimento del danno per incapienza dell’imputato ammesso alla prova con una maggiore durata delle prescrizioni comportamentali o con la previsione di ulteriori impegni specifici.

8. A differenza del difetto delle condizioni di ammissibilità per disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, che può essere sindacato in sede di legittimità (ex plurimis: Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138, relativa all’insussistenza dei limiti edittali per consentire l’accesso a tale rito speciale), pertanto, la mancata previsione del risarcimento del danno, anche in relazione alla sua impossibilità nel caso di specie, attiene al novero delle censure di merito, quali quelle relative alla quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, sottratte al sindacato della Corte di Cassazione.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, “la decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito”.

“Il giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”” postula, infatti, una “valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an e il quomodo dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva” (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

#

Comments are closed