Trib. Pavia – GIP – 533/2025

Già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’imputato è stato condannato per il reato di atti persecutori.

Al di là dei fatti e delle dinamiche che hanno caratterizzato la vicenda, alcuni punti meritano di essere sottolineati, in quanto particolarmente incisivi (la sentenza integrale può essere letta in allegato).

Il primo punto da valorizzare è la conoscenza del giudice del contesto di riferimento in cui spesso maturano tali fatti. Con profonda delicatezza afferma “come piuttosto tipico in reati di questo genere, soprattutto nei casi di pregressa relazione sentimentale e presenza di figli, non deve sorprendere che la donna abbia continuato a frequentare l’ex compagno anche successivamente ai primi episodi molesti, da un lato perché obbligata dalla gestione necessariamente comune della bambina … e dall’altro perché il reato di stalking si consuma non già al primo contrasto bensì nel momento in cui la ‘reiterazione’… di vari episodi genera quel sentimento di grave ansia o paura, o di timore per la propria incolumità ovvero un mutamento delle abitudini che costituiscono… l’evento del reato”.

Segnatamente rispetto al momento consumativo, il giudice afferma che le generali molestie tollerate fino a un certo punto sono sfociate in continue ingiurie gratuite ogni volta che vi erano contatti tra imputato e vittima, così da far sorgere l’esigenza di revocare il consenso agli accordi verbali presi in precedenza per la gestione della figlia comune. Afferma il giudice che “solo in quel momento può dirsi consumato il reato consumato, ossia nel momento in cui il complessivo comportamento dell’imputato, per fatti pregressi in connessione con le ultime manifestazioni di rabbia, è stato in grado di imporre alla p.o. un mutamento delle abitudini di vita e di incuterle ragionevolmente un grave e perdurante stato di ansia e paura, continuamento alimentato dai numerosi e ripetuti tentativi dell’imputato di incontrarla e di parlarle, attestato da ben 21 filmati che immortalano le altrettante presentazioni dell’imputato davanti alla casa della persona offesa”.

Quanto all’elemento soggettivo del dolo, questo emerge dalle modalità del comportamento dell’imputato, “dichiaratamente originato dalla gelosia e dalla sua insofferenza rispetto alla nuova frequentazione della persona offesa”.

Infine, significativa è la motivazione riguardo al danno subito dalla persona offesa, costituita parte civile, là dove il giudice afferma che si tratta di danno avente natura spiccatamente non patrimoniale e l’entità del medesimo deve essere desunta dalle modalità del reato e dall’importanza dei beni giuridici violati, “che non si limitano alla mera ‘serenità dell’esistenza’ ma si estendono sia alla sfera della dignità personale e della libertà di autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita”.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto penale – annalisa.gasparre@gmail.com

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