Il tribunale di Pavia ha condannato l’imputato per il reato di atti persecutori posti in essere nei confronti della ex compagna per avere inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e minaccioso, oltre che numerose chiamate dello stesso tenore (cfr. sentenza allegata). I giudici mettono in risalto “la cadenza ossessiva con cui l’uomo contattava la compagna” e altri soggetti, nonché il contenuto dei messaggi e la “obiettiva idoneità delle molestie, invasive e ossessive, idonee a provocare un’alterazione della sfera psicologica della donna”, così integrando l’evento previsto dalla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.
All’imputato è stata concessa la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di un percorso di recupero presso un ente o un’associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questa tipologia di reati, da concludersi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
L’imputato ha proposto appello ma la Corte lo ha rigettato, sposando le conclusioni cui era giunto il Tribunale. Nello specifico, quanto alla pena, secondo i giudici, sebbene il comportamento dell’imputato non sia sfociato in gesti violenti, “il tenore delle gravi minacce verbali, anche di morte, sono espressione di una condotta particolarmente allarmante, che giustifica il più severo trattamento sanzionatorio”.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – annalisa.gasparre@gmail.com

Comments are closed